Cass. pen., sez. VII, ordinanza 10/05/2023, n. 19820
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Testo completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RI AN nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 04/04/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;
RITENUTO IN FATTO - che RI AN ricorre per cassazione, a mezzo del difensore, articolando quattro motivi, avverso la sentenza della Corte di Appello di Bari in data 4 aprile 2022, che ha confermato la condanna inflittagli per i delitti di lesioni personali aggravate (fatto commesso in data 05/02/2014), con la recidiva reiterata specifica;
CONSIDERATO IN DIRITTO - che il primo motivo, che denuncia violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla mancata esclusione dell'aggravante delle più persone riunite, è manifestamente infondato, posto che, per pacifica giurisprudenza di questa Corte, «In tema di delitti contro la vita e l'incolumità individuale, ai fini della configurabilità dell'aggravante del fatto commesso da più persone riunite, introdotta dalla legge 15 luglio 2009, n. 94, nel corpo dell'art. 585, comma primo, cod. pen., è richiesta la simultanea presenza di non meno di due persone nel luogo ed al momento di realizzazione della condotta violenta, pur se questa sia