Cass. civ., sez. III, ordinanza 25/07/2019, n. 20084
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso 14775-2017 proposto da: S H S , in persona del Presidente e legale rappresentante Sig. SANTE PETTENUZZO, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
PIEMONTE
39, presso lo studio dell'avvocato A G, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato M R giusta procura speciale in calce al ricorso;
2019
- ricorrente -
358
contro
M MNO SPA ;
- intimata - Nonché da:M MNO SPA, in persona del Presidente e Amministratore Delegato Sig. FABIO MURA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
ENNIO QUIRINO VISCONTI
20, presso lo studio dell'avvocato N D P, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati OLIMPIO C S, P G giusta procura speciale in calce al ricorso;
- ricorrente incidentale -
contro
S H S ;
- intimata - avverso la sentenza n. 76/2017 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 10/01/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/02/2019 dal Consigliere Dott. M CNA;
FATTI DI CAUSA
La SA.GI.
HOLDING
SpA (già Scarpe & Scarpe SpA) convenne in giudizio dinanzi al Tribunale di Milano la
MONDIALPOL
SpA per sentirla condannare, a titolo di responsabilità contrattuale, o in subordine extracontrattuale, al risarcimento del danno patrimoniale subito in seguito alla mancata consegna, presso le filiali di Banca Intesa e Banca Popolare Antonveneta, dei valori incassati nei propri punti vendita di Cinisello Balsamo e Corsico. A sostegno della domanda, dopo avere premesso di essersi avvalsa, per il trasporto dei detti valori dai predetti punti vendita alle rispettive Banche destinatarie, del servizio di "ritiro, trasporto e consegna" prestato dalla convenuta, società specializzata del settore, espose di avere riscontrato gravi discrepanze tra gli incassi registrati nei punti vendita e gli accrediti effettuati dalle Banche, con ammanchi (ammontanti a complessivi euro 2.076.935,47) verificatisi nel corso del trasporto/deposito via via effettuato da
MONDIALPOL
SpA;
in particolarefnel periodo di tempo compreso tra il prelievo dei sacchi (in cui era stato immesso il denaro) ad opera di MONDIALPOL presso i punti vendita e la consegna degli stessi alle banche di destinazione. Si costituì la MONDIALPOL e, preliminarmente, eccepì l'estinzione dell'azione ex art. 1698 cc e l'estinzione per prescrizione ex art. 2951 cc;
nel merito chiese il rigetto della domanda. Con sentenza 11324/2014 del 26-9-2014 l'adito Tribunale rigettò la domanda. Con sentenza 76/2017 del 10-1-2017 la Corte d'Appello di Milano ha rigettato il gravame proposto dalla SA.GI.
HOLDING
SpA;
nello specifico la Corte ha ribadito che, come già sostenuto dalla sentenza di primo grado, l'esistenza degli ammanchi non dimostrava automaticamente che la sottrazione fosse avvenuta nel corso dell'esecuzione del trasporto, e che non poteva ritenersi sufficientemente raggiunta la prova dell'effettiva consegna a MONDIALPOL d valori indicati dalla società attrice;
non essendo stata provata la consegna d beni al vettore (e, in particolare, l'effettivo inserimento del denaro nella cassaforte del punto vendita e poi nei sacchi utilizzati per il trasporto), e quindi l'effettiva presa in carico dei beni da parte del vettore medesimo, non poteva neanche valere la presunzione di responsabilità di quest'ultimo, prevista dall'art. 1693 cc. Avverso detta sentenza SA.GI .
HOLDING
SpA propone ricorso per Cassazione affidato a due motivi ed illustrato anche da successiva memoria. La
MONDIALPOL
Milano SpA resiste con controricorso e propone ,a sua volta, ricorso incidentale condizionato, anch'essi illustrati da successive memorie.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo ed il secondo motivo, da esaminare congiuntamente in quanto connessi, la SA.GI.
HOLDING
SpA, denunziando -ex artt. 360 n.
PIEMONTE
39, presso lo studio dell'avvocato A G, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato M R giusta procura speciale in calce al ricorso;
2019
- ricorrente -
358
contro
M MNO SPA ;
- intimata - Nonché da:M MNO SPA, in persona del Presidente e Amministratore Delegato Sig. FABIO MURA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
ENNIO QUIRINO VISCONTI
20, presso lo studio dell'avvocato N D P, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati OLIMPIO C S, P G giusta procura speciale in calce al ricorso;
- ricorrente incidentale -
contro
S H S ;
- intimata - avverso la sentenza n. 76/2017 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 10/01/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/02/2019 dal Consigliere Dott. M CNA;
FATTI DI CAUSA
La SA.GI.
HOLDING
SpA (già Scarpe & Scarpe SpA) convenne in giudizio dinanzi al Tribunale di Milano la
MONDIALPOL
SpA per sentirla condannare, a titolo di responsabilità contrattuale, o in subordine extracontrattuale, al risarcimento del danno patrimoniale subito in seguito alla mancata consegna, presso le filiali di Banca Intesa e Banca Popolare Antonveneta, dei valori incassati nei propri punti vendita di Cinisello Balsamo e Corsico. A sostegno della domanda, dopo avere premesso di essersi avvalsa, per il trasporto dei detti valori dai predetti punti vendita alle rispettive Banche destinatarie, del servizio di "ritiro, trasporto e consegna" prestato dalla convenuta, società specializzata del settore, espose di avere riscontrato gravi discrepanze tra gli incassi registrati nei punti vendita e gli accrediti effettuati dalle Banche, con ammanchi (ammontanti a complessivi euro 2.076.935,47) verificatisi nel corso del trasporto/deposito via via effettuato da
MONDIALPOL
SpA;
in particolarefnel periodo di tempo compreso tra il prelievo dei sacchi (in cui era stato immesso il denaro) ad opera di MONDIALPOL presso i punti vendita e la consegna degli stessi alle banche di destinazione. Si costituì la MONDIALPOL e, preliminarmente, eccepì l'estinzione dell'azione ex art. 1698 cc e l'estinzione per prescrizione ex art. 2951 cc;
nel merito chiese il rigetto della domanda. Con sentenza 11324/2014 del 26-9-2014 l'adito Tribunale rigettò la domanda. Con sentenza 76/2017 del 10-1-2017 la Corte d'Appello di Milano ha rigettato il gravame proposto dalla SA.GI.
HOLDING
SpA;
nello specifico la Corte ha ribadito che, come già sostenuto dalla sentenza di primo grado, l'esistenza degli ammanchi non dimostrava automaticamente che la sottrazione fosse avvenuta nel corso dell'esecuzione del trasporto, e che non poteva ritenersi sufficientemente raggiunta la prova dell'effettiva consegna a MONDIALPOL d valori indicati dalla società attrice;
non essendo stata provata la consegna d beni al vettore (e, in particolare, l'effettivo inserimento del denaro nella cassaforte del punto vendita e poi nei sacchi utilizzati per il trasporto), e quindi l'effettiva presa in carico dei beni da parte del vettore medesimo, non poteva neanche valere la presunzione di responsabilità di quest'ultimo, prevista dall'art. 1693 cc. Avverso detta sentenza SA.GI .
HOLDING
SpA propone ricorso per Cassazione affidato a due motivi ed illustrato anche da successiva memoria. La
MONDIALPOL
Milano SpA resiste con controricorso e propone ,a sua volta, ricorso incidentale condizionato, anch'essi illustrati da successive memorie.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo ed il secondo motivo, da esaminare congiuntamente in quanto connessi, la SA.GI.
HOLDING
SpA, denunziando -ex artt. 360 n.
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi