Cass. civ., SS.UU., sentenza 18/11/2016, n. 23469

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La tutela costituzionale assicurata dall'art. 21, comma 3, Cost. alla stampa si applica al giornale o al periodico pubblicato, in via esclusiva o meno, con mezzo telematico, quando possieda i medesimi tratti caratterizzanti del giornale o periodico tradizionale su supporto cartaceo e quindi sia caratterizzato da una testata, diffuso o aggiornato con regolarità, organizzato in una struttura con un direttore responsabile, una redazione ed un editore registrato presso il registro degli operatori della comunicazione, finalizzata all'attività professionale di informazione diretta al pubblico, cioè di raccolta, commento e divulgazione di notizie di attualità e di informazioni da parte di soggetti professionalmente qualificati. Ne consegue che, ove sia dedotto il contenuto diffamatorio di notizie ivi pubblicate, il giornale pubblicato, solo o anche, con mezzo telematico non può essere oggetto, in tutto o in parte, di provvedimento cautelare preventivo o inibitorio, di contenuto equivalente al sequestro o che ne impedisca o limiti la diffusione, ferma restando la tutela eventualmente concorrente prevista in tema di diffusione dei dati personali.

La richiesta di enunciazione del principio di diritto rivolta alla Suprema Corte dal P.G. ai sensi del vigente art. 363 comma 1, c.p.c., si configura non già come mezzo di impugnazione, ma come procedimento autonomo, originato da un'iniziativa diretta a consentire il controllo sulla corretta osservanza ed uniforme applicazione della legge non solo nelle ipotesi di mancata proposizione del ricorso per cassazione o di rinuncia allo stesso, ma anche in quelle di provvedimenti non altrimenti impugnabili nè ricorribili, in quanto privi di natura decisoria, sicché tale iniziativa, avente natura di richiesta e non di ricorso, non necessita di contraddittorio con le parti, prive di legittimazione a partecipare al procedimento perché carenti di un interesse attuale e concreto, non risultando in alcun modo pregiudicato il provvedimento presupposto.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 18/11/2016, n. 23469
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 23469
Data del deposito : 18 novembre 2016
Fonte ufficiale :

Testo completo

E T 23469/16 N E Oggetto REPUBBLICA ITALIANA S IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Richiesta E del P.G. ex LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE art. 363 co. 1 c.p.c. SEZIONI UNITE CIVILI equiparazione del giornale Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: telematico a quello Dott. RENATO RORDORF Primo Pres.te f.f. cartaceo ai fini della Dott. LUIGI MACIOCE Presidente Sezione - tutela prevista Dott. GIOVANNI AMOROSO Presidente Sezione dall'art. 21 Cost. Dott. PIETRO CAMPANILE Consigliere (divieto di sequestro Consigliere Dott. ANTONIO MANNA preventivo) Dott. ETTORE CIRILLO Consigliere R.G. N. 1548/2016 - Consigliere - Cron. 23469 Dott. LUCIA TRIA Consigliere Rep. Dott. RAFFAELE FRASCA Ud. 25/10/2016 Dott. F D S Rel. Consigliere PU ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 1548-2016 proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE SUPREMA DI 2016 CASSAZIONE;
598 ricorrente

contro

RICORSO NON NOTIFICATO AD ALCUNO;
avverso l'ordinanza del TRIBUNALE di N, depositata 1'08/07/2015;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25/10/2016 dal Consigliere Dott. FRANCO DE STEFANO;
udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott. FUZIO, che conclude in conformità alle M RICCARDO richieste del P.G. Fatto e diritto A.- La richiesta del Procuratore Generale. -1. Il Procuratore Generale ha chiesto a questa Corte, con atto del 18.1.16 depositato il 22.1.16 ai sensi del primo comma dell'art. 363 cod. proc. civ., l'enunciazione del principio di diritto al quale il giudice del merito avrebbe dovuto attenersi nelle controversie civili, decise in sede cautelare in senso opposto dai giudici del tribunale di Napoli, vertenti tra il presidente di una università telematica, nella qualità ed anche in proprio, resa oggetto di reiterati articoli apparsi sia in forma cartacea che sul sito internet di un noto settimanale e poi di un quotidiano, prospettati come aventi contenuto diffamatorio perché incentrati su notizie e informazioni o collegamenti con altre notizie e informazioni quanto a presunte eccessive facilitazioni nei corsi di studio, soprattutto in favore di alcune forze politiche. 2.- La prima delle due controversie (relativa ad articoli apparsi sia sul numero del 20.10.14 del settimanale «L'Espresso» che sul relativo sito internet i 17.11.14) era stata definita con ordinanza 18.2.15 di accoglimento del reclamo avverso la declaratoria di inammissibilità del ricorso cautelare del diffamato e contestuale ordine, peraltro non seguito dall'instaurazione del giudizio di merito, al gruppo editoriale di rimuovere l'articolo dalla pagina web e di deindicizzarlo presso i più comuni motori di ricerca, nonché di non rendere più visibile, sul sito web della testata, il blog collegato al medesimo articolo;
la seconda delle dette controversie (relativa ad articoli apparsi sul sito web del quotidiano «La Repubblica» nei giorni 28.1.15 e 23.3.15) era stata invece definita con valutazione, in sede di reclamo e con ordinanza del giorno 8.7.15, di inammissibilità del provvedimento cautelare in materia. 3.- Riscontrata tale contrastante situazione e sviluppando ampi argomenti a sostegno della tesi sulla piena ammissibilità della tutela cautelare preventiva civilistica in caso di pubblicazioni a contenuto diffamatorio su testate telematiche, il ricorrente aveva allora rivolto istanza, M in data 10.11.15, al Procuratore Generale presso questa Corte di compulsare la pronuncia dei seguenti principi di diritto: «è ammissibile l'ordine di cancellazione e/o di oscuramento di una singola o di più pagine di stampa di testate telematiche, attraverso il ricorso all'inibitoria ex art. 700 udienza 25.10.16 rg 01548/16 est. Cons. F D S 3 c.p.c. al fine di elidere l'aggravamento del danno patrimoniale e non patrimoniale derivante dalla pubblicazione on line di articoli diffamatori e/o comunque lesivi del decoro della persona giuridica o fisica che sia>>;
indipendentemente dal principio innanzi formulato, ove ritenuto, voglia il Procuratore Generale porre all'attenzione della Corte le problematiche esposte nella presente istanza, affinché la Corte di cassazione valuti ogni forma di tutela cautelare di natura processual civilistica che possa essere accordata al destinatario di articoli diffamatori pubblicati su testate giornalistiche on line».

4. Al riguardo, il Procuratore Generale ha quindi chiesto, all'esito di un compiuto excursus dell'istituto processuale disciplinato dal primo comma dell'art. 363 cod. proc. civ. e poi della giurisprudenza - tra cui soprattutto la recente pronuncia delle Sezioni Unite penali di questa Corte in tema di - tutela della libertà di stampa e di inammissibilità di mezzi di intervento preventivi nei confronti quanto meno delle testate telematiche, pure accennando alle problematiche del c.d. «diritto all'oblio», a questa Corte di enunciare un articolato principio di diritto, nel senso che «il giornale pubblicato, in via esclusiva o non, con mezzo telematico è funzionalmente assimilabile a quello in formato cartaceo, e rientra nella nozione di stampa» di cui all'art. 1 della 1. 8 febbraio 1948, n. 47;
pertanto, esso non può essere oggetto di provvedimento cautelare inibitorio, con modalità sostanziali di sequestro, nel caso in cui venga dedotto il contenuto diffamatorio di notizie ivi pubblicate, in quanto si tratta di prodotto editoriale sottoposto alla normativa di rango costituzionale e di livello ordinario, che disciplina l'attività di informazione professionale diretta al pubblico, ferma restando la tutela concorrente prevista in tema di protezione dei dati personali». 5. È stata disposta, per la rilevanza della questione, la trattazione della richiesta del Pubblico Ministero alla pubblica udienza di discussione davanti alle Sezioni Unite di questa Corte del 25 ottobre 2016, senza M comunicazione ad alcuno. B. Il procedimento: le parti del procedimento presupposto. 6. È formulata dal Procuratore Generale richiesta di enunciazione di un principio di diritto nell'interesse della legge ai sensi del primo comma udienza 25.10.16 rg 01548/16 est. Cons. F D S 4 dell'art. 363 cod. proc. civ., come novellato dall'art. 4 del d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40: norma in virtù della quale «quando le parti non hanno proposto ricorso nei termini di legge o vi hanno rinunciato, ovvero quando il provvedimento non è ricorribile in cassazione e non è altrimenti impugnabile, il Procuratore generale presso la Corte di cassazione può chiedere che la Corte enunci, nell'interesse della legge, il principio di diritto al quale il giudice di merito avrebbe dovuto attenersi>>.

7. Di tale istituto questa Corte ha già puntualizzato, dopo averne ripercorso l'evoluzione, la natura di procedimento autonomo e sui generis, del tutto privo di natura e funzione giurisdizionale di azione di impugnazione, a tutela esclusiva della nomofilachia e quindi volto a perseguire il tendenziale obiettivo di assicurare l'esatta ed uniforme interpretazione della legge, in relazione a fattispecie processuali culminate in procedimenti non solo non impugnati, ma pure normalmente non impugnabili dinanzi alla stessa Corte di legittimità, sui quali peraltro non ha alcun effetto diretto: da tale articolata conclusione, come pure dagli argomenti sviluppati per raggiungerla, non vi è ragione per discostarsi, bastando allora un rinvio all'ampia motivazione al riguardo già sviluppata da queste Sezioni Unite nel precedente che ha preso per primo ed ex professo in considerazione la fattispecie (Cass. Sez. Un., 1 giugno 2010, n. 13332).

8. Le valutazioni svolte in quella sede in punto di rito mantengono poi la loro validità, tanto che deve, prima di ogni altra cosa, escludersi la sussistenza delle condizioni per discostarsi dalla conclusione, già adottata dalla medesima Cass. Sez. Un. n. 13332 del 2010, in ordine alla non necessità del coinvolgimento, nel presente procedimento, di alcuna parte privata, vale a dire di coloro che tale veste processuale avevano ricoperto nel corso del procedimento concluso con i provvedimenti che costituiscono i presupposti della richiesta di enunciazione del principio di diritto ai sensi del primo comma dell'art. 363 cod. proc. civ.

9. Al riguardo, ad ulteriore conferma di quanto già in quella sede argomentato, si rileva che la prevalenza del c.d. ¡us constitutionis (in grande approssimazione, l'interesse pubblico alla esatta interpretazione della legge da parte del giudice) sul c.d. ius litigatoris (diritto soggettivo di cui la parte che agisce in giudizio chiede il riconoscimento) connota il presente udienza 25.10.16 rg 01548/16 est. Cons. F D S 5 procedimento di una funzione nomofilattica pura, la quale degrada ad interesse di mero fatto quello di tali parti alla sua definizione, poiché il provvedimento presupposto non ne risulterebbe in alcun modo pregiudicato, per espressa previsione di legge, così privando di concretezza ed attualità l'interesse delle parti originarie a prendere parte al presente;
ma vi è di più. 10. Non solo la carenza di qualsivoglia natura impugnatoria, ma soprattutto il carattere ufficioso del potere di iniziativa lasciata alla discrezionalità del Pubblico Ministero e l'elisione necessaria, dovuta all'assenza di impugnazione di quello ed anzi della stessa impugnabilità, di ogni nesso funzionale col provvedimento presupposto impediscono di considerare il presente come un procedimento a parti contrapposte e, a maggior ragione, di qualificare parti del presente procedimento quelle del primo. 11.- Pertanto, ridotto il procedimento nel quale è reso il provvedimento presupposto a mera occasione benché in grado di delimitare, per quanto si dirà, a guisa di presupposto processuale l'ambito dell'esercizio del potere così sollecitato dal Pubblico Ministero e poi esercitato dalla Corte per l'attivazione del potere di enunciare il principio di diritto, è proprio l'assenza di una natura impugnatoria, in uno alla mera occasionalità della natura del nesso con un procedimento di merito, ad impedire di applicare, anche solo per analogia, al

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