Cass. pen., sez. III, sentenza 08/06/2021, n. 22318
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore generale presso la Corte di appello di Parma nel procedimento a carico di Spindial s.p.a., con sede in Collecchio, strada Nazionale n. 18 avverso l'ordinanza del 21/01/2021 del Tribunale di Parma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal consigliere S C;letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale P M, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;letta la memoria redatta dall'avv. Mario L'Insalata del foro di Parma, con cui chiede l'inammissibilità o il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con l'impugnata ordinanza, il Tribunale di Parma, costituito ai sensi dell'art. 324 cod. proc. pen., in parziale accoglimento delle richieste di riesame presentate nell'interesse di U G, M G e F C, annullava il decreto di sequestro preventivo emesso ex art. 321, comma 1, cod. proc. pen. dal G.i.p. del Tribunale di Parma il 7 dicembre 2020 limitatamente al capitale sociale e ai beni costituiti in azienda della Spindial s.p.a. per difetto del periculum in mora, nel resto confermando il provvedimento impugnato, il quale aveva disposto il sequestro impeditivo in relazione ai tutti i reati contestati (sia societari che tributari), e il sequestro preventivo finalizzato alla confisca, anche per equivalente, unicamente in relazione ai reati fiscali. 2. Avverso l'indicata ordinanza, il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Parma propone ricorso per cassazione, affidatcaue motivi. 2.1. Con il primo motivo si deduce la mancanza o, comunque, la contraddittorietà della motivazione in punto di periculum in mora con riferimento al delitto ex artt. 81 cpv., 2 d.lgs. n. 74 del 2000 di cui al capo 6). Assume il ricorrente che il Tribunale sarebbe incorso in errore, laddove ha ritenuto che il sequestro impeditivo sia stato emesso dal G.i.p. solo in relazione ai reati di false comunicazioni sociali, e non anche per il delitto tributario di cui al capo 6), con la conseguenza che la motivazione sarebbe mancante in relazione alla sussistenza del periculum in mora per detto reato. 2.2. Con il secondo motivo si eccepisce l'inosservanza e l'erronea applicazione dell'art. 321, comma 1, cod. proc. pen. Il ricorrente censura la motivazione, laddove, con riguardo ai delitti di cui ai capi 4) e 5) contestati a U G, ha ritenuto insussistenti le esigenze cautelari a seguito della nomina, da parte di Spindial s.p.a., in data 11 dicembre 2020, di un nuovo revisore dei conto, la società "PwC", accompagnata dalla richiesta di emendare i bilanci alla luce delle contestazioni elevate dall'Agenzia delle entrare;ad avviso del ricorrente, per contro, la nomina di tale società, per un verso, non impedirebbe il compimento di reati fiscali della stessa natura di quelli contestati agli imputati, che hanno l'obbligo di presentare le dichiarazioni fiscali, e, per altro verso, la libera disponibilità dell'azienda potrebbe agevolare e protrarre le conseguenze dei reati contestati e, soprattutto, agevolarne la commissione di altri, non essendo la nomina di tale società di revisione un sintomo di resipiscenza.
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