Cass. civ., sez. I, sentenza 23/03/2004, n. 5732
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Aula 'A' REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUP05732704 Oggetto ociazione SEZIO im Upartecipations Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 7802/01 - Presidente Dott. R D M - Consigliere Dott. U R PIANCO 11170 Cron. Dott. G M Consigliere 1352 Rep. Dott. F F Consigliere Ud.09/12/03 Dott. R R - Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: I S, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI SAVORELLI 11, presso l'avvocato M M, che difende unitamente all'avvocato lo rappresenta e U M, giusta procura a margine del ricorso;
ricorrente - contro elettivamente domiciliato in ROMA SERMATTEI GIORGIO, G V PAMA 88, presso l'avvocato (SERGIO SPADAFORA, che difende unitamente all'avvocato rappresenta a lo a margine del FRANCESCO MONTEMURRO, giusta procura controricorso;
2003 - controricorrente 3028 1 avverso la sentenza n. 154/00 della Corte d'Appello di GENOVA, depositata il 08/03/00;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/12/2003 dal Consigliere Dott. Renato RORDORF;
CAPPELLI,1'Avvocato con udito per il ricorrente delega, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. R P che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo Il 10 febbraio 1989 il sig. S I noti- ficò al sig. G S un atto di citazione in giudizio dinanzi al Tribunale di Massa Carrara assumen- do che sin dal 1963 egli partecipava, in qualità di as- sociato, ad un'impresa commerciale condotta dal predet- to sig. Sermattei e che quest'ultimo, dopo il faticoso componimento nel 1984 di contrasti insorti tra le par- ti, era venuto meno agli obblighi inerenti alla sua po- sizione di associante. Chiese, perciò, che fosse accer- tata la perdurante esistenza del rapporto associativo e che il convenuto fosse condannato al risarcimento dei danni. Il sig. Sermattei, costituitosi in giudizio, affer- mò invece che il rapporto di associazione in partecipa- zione era stato consensualmente risolto sin dal 30 giu- gno 1984 e propose domanda riconvenzionale per far ac- certare la cessazione dell'anzidetto rapporto e per ot- tenere la restituzione di quanto egli sosteneva di ave- re erroneamente corrisposto all'associato in eccesso rispetto al dovuto. L'adito tribunale, premesso che era cessata la ma- teria del contendere in ordine alla domanda risarcito- ria proposta dall'attore, accertò l'avvenuto sciogli- mento dell'associazione in partecipazione alla data del 30 giugno 1984 e respinse ogni altra domanda. La decisione, impugnata in via principale dal sig. Inghirami ed in via incidentale dal sig. Sermattei, stata integralmente confermata