Cass. civ., sez. III, sentenza 14/07/2003, n. 10990

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La partecipazione ad un fondo comune di investimento, in mancanza di un certificato individuale, autonomo e separato, costituisce un credito e non un titolo di credito nei confronti del fondo stesso, giacché il certificato cumulativo non incorpora il diritto alla prestazione, ne' può circolare limitatamente ad uno dei soggetti partecipanti al fondo, e l'investitore acquisisce soltanto un diritto di credito, rappresentato dall'obbligo della società di investimento di gestire il fondo e di restituirgli il valore delle quote di partecipazione. Pertanto, deve ritenersi legittimo il pegno costituito sulla quota di partecipazione al fondo secondo la disciplina prevista per il pegno di crediti dall'art. 2800 del codice civile.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 14/07/2003, n. 10990
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 10990
Data del deposito : 14 luglio 2003
Fonte ufficiale :

Testo completo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. F G - Presidente -
Dott. T F - Consigliere -
Dott. D B - Consigliere -
Dott. C D - rel. Consigliere -
Dott. S A - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
GESTIVENETO SPA, con sede in Verona, in persona del Rag. G G, Presidente del Consiglio d'Amministrazione e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA VIA G PISANELLI

4, presso lo studio dell'avvocato G G, che la difende anche disgiuntamente all'avvocato A R, giusta delega in atti;



- ricorrente -


contro
CREDIFIN SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA presso LA CORTE DI CASSAZIONE, difesa dall'avvocato F T con studio in 37122

VERONA VIA DEL MINATORE

3/A, giusta delega in atti;



- controricorrente -


avverso la sentenza n. 1839/98 della Corte d'Appello di VENEZIA, Sezione 3^ Civile, emessa il 28/09/98 e depositata il 18/11/98 (R.G. 1049/94);

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 30/01/03 dal Consigliere Dott. D C;

udito l'Avvocato G G;

udito l'Avvocato F T;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Renato FINOCCHI GHERSI che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 17.4.1992 la Credifin spa conveniva la Gestiveneto spa davanti al Tribunale di Verona, esponendo: che era creditrice nei confronti di tale Vighini Giuseppe in virtù di un contratto di finanziamento che prevedeva la restituzione delle somme mutuate a rate mensili;
che il debitore aveva costituito in pegno il credito a lui spettante verso Gestiveneto a titolo di rimborso di quote del fondo comune di investimento mobiliare denominato "Venetorend";
che la costituzione in pegno era stata perfezionata ex art. 2800 c.c. mediante notifica al debitore del credito dato in pegno;
che il proprio debitore Vighini era rimasto inadempiente rispetto all'obbligo di rimborso rateale del mutuo ed aveva disposto dell'oggetto del pegno vanificando la garanzia prestata: su tali premesse chiedeva la condanna di Gestiveneto al pagamento della somma di L. 13.850.000, pari al capitale non restituito dal proprio debitore, con aggravio di interessi al tasso del 3,5% mensili.
La Gestiveneto spa si costituiva in giudizio resistendo alla domanda.
In particolare la società convenuta eccepiva che le quote di partecipazione ai fondi comuni hanno natura giuridica di titoli di credito, che pertanto la loro costituzione in pegno si perfeziona nei modi indicati dall'art. 1997 c.c., anziché nel modo ordinario previsto per il pegno di credito ex art. 2800 c.c. e che, per tali motivi, la domanda doveva essere respinta. Contestava inoltre la richiesta di interessi moratori, risultante, oltre che infondata, davvero esorbitante se non addirittura illecita.
Con sentenza del 10.5.1994 il Tribunale, ritenuta la natura cartolare dei certificati di partecipazione al fondo d'investimento, respingeva la domanda, compensando le spese.
Proposto appello dalla Credifin, la corte d'appello di Venezia, in contraddittorio della Gestiveneto, che proponeva appello incidentale in ordine alla statuizione sulle spese, con sentenza in data 18.11.1998, qui impugnata, in parziale accoglimento dell'appello della Credifin, accertava e dichiarava che il certificato cumulativo di un fondo comune di investimento non costituisce titolo di credito e per l'effetto dichiarava perfezionato il pegno operato da Credifin sul credito dell'investitore Vighini effettuato secondo le forme di cui all'art. 2800 c.c.;
conseguentemente condannava la Gestiveneto al pagamento in favore della Credifin della somma di L. 13.850.000, oltre agli interessi come da motivazione. Condannava la società appellata alle spese del primo e del secondo grado di giudizio. Per la cassazione della sentenza la Gestiveneto spa ha proposto ricorso sulla base di unico articolato motivo, illustrato da memoria.
Resiste con controricorso la Credifin spa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve essere dichiarata, previamente, la inammissibilità del controricorso perché tardivo (con ammissione del difensore alla sola discussione orale, come in effetti avvenuto).
Passando all'esame del ricorso, Gestiveneto con l'unico motivo denuncia violazione e falsa applicazione delle norme istitutive di fondi comuni d'investimento aperti ed in particolare dell'art. 3 comma 3 l. n. 77/1983 e dell'art. 36 comma 8 d. lgs. n. 58/1998,
nonché violazione e falsa applicazione delle norme sulla costituzione del pegno su titoli di credito di cui all'art. 1997 c.c. La ricorrente ritiene errata l'affermazione del giudice
d'appello secondo cui nel caso venga rilasciato un certificato cumulativo l'investitore non sia in possesso di alcun titolo di credito, ma vanti solo un credito nei confronti del gestore del fondo, viceversa assumendo la ricorrente, in sostanza, che la partecipazione di un investitore ad un fondo comune di investimento costituisce un titolo di credito, assimilabile ai titoli nominativi ed assoggettabile, in tema di vincolo e pegno, alla disciplina dei titoli di credito, e non un credito, con la conseguente applicazione fatta dallo stesso giudice d'appello della disciplina relativa alla costituzione di pegno su crediti.
Non ritiene il Collegio di poter condividere la censura. È da reputare corretta, infatti, l'osservazione della Corte di merito, secondo cui la partecipazione ad un fondo comune di investimento, in mancanza di un certificato individuale, autonomo e separato, costituisce un credito e non un titolo di credito nei confronti del fondo stesso, giacché il certificato cumulativo non incorpora il diritto alla prestazione ne' può circolare limitatamente ad uno dei soggetti partecipanti al fondo e, dovendo essere sottoposto a pegno mediante annotazione di girata, ove detto certificato fosse un titolo di credito, il pegno in tal caso riguarderebbe l'intero fondo comune e non la quota appartenente al singolo investitore.
L'investitore è invero in possesso, in siffatta fattispecie, non di documenti equipollenti ad un titolo (circostanza che nel caso in esame non è, peraltro, in discussione), ma solo del contratto di partecipazione al fondo, che da conto della somma di denaro da lui versata nel fondo di investimento e corrispondentemente dell'entità delle quote di partecipazione allo stesso.
È, dunque, di tutta evidenza che, investendo nel fondo, l'investitore acquisisce soltanto un diritto di credito, rappresentato dall'obbligo della società di investimento di gestire il fondo e di restituirgli il valore delle quote di partecipazione. Non pare, d'altro canto, che possano trarsi argomenti utili alla tesi della ricorrente dall'art. 36 comma 8 del d.lgs. n. 5871998, esso disponendo soltanto la rappresentatività delle quote di partecipazione ai fondi comuni di investimento attraverso certificati nominativi o al portatore. Al contempo rilevandosi che la stessa norma (comma 6) prevede l'ammissibilità delle azioni dei creditori dei singoli investitori sulle "quote di partecipazione" dei medesimi, senza fare, quindi, riferimento a titoli. Posto, infine, che l'esistenza del credito del Vighini era rappresentata dalla sua partecipazione al fondo comune di investimento Gestiveneto, legittimo, di conseguenza, deve considerarsi, come ritenuto dal giudice a quo, il pegno istituito sulla quota di partecipazione al fondo con la disciplina del pegno di credito. Non senza dire, del resto, in riferimento alla diversa prospettazione avanzata nella memoria ex art. 378 c.p.c. dalla ricorrente, che la stessa, costituendosi in giudizio, "eccepiva che le quote di partecipazione ai fondi comune hanno natura giuridica di titoli di credito, che pertanto la loro costituzione in pegno si perfeziona nei modi indicati dall'art. 1997 cod.civ., anziché nel modo ordinario previsto per il pegno di credito ex art. 2800 cod.civ. e che, per tali motivi, la domanda doveva essere respinti"
ed è su tali basi che risulta essersi svolto il contraddittorio tra le parti.
Il ricorso va pertanto rigettato.
Compensate le spese del giudizio di legittimità per giusti, motivi.

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