Cass. pen., sez. III, sentenza 10/07/2024, n. 37236

CASS
Sentenza
10 luglio 2024
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Sentenza
10 luglio 2024

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In tema di combustione illecita di rifiuti, è legittimo subordinare la sospensione condizionale della pena al ripristino dello stato dei luoghi e al pagamento delle spese di bonifica, anche nel caso in cui l'autore del reato non sia il proprietario del fondo interessato dalla condotta illecita, trattandosi di obblighi espressamente previsti dall'art. 256-bis, comma 1, ultima parte, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, a carico di chiunque si trovi in rapporto, anche di mero fatto, con il sito inquinato.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 10/07/2024, n. 37236
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 37236
Data del deposito : 10 luglio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

37236-24 шашка REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Composta da 1385 -Presidente - Sent. n. sez. Luca Ramacci Alberto Galanti U.P. 10/07/2024- Enrico Mengoni R.G.N. 5613/2024 PP Noviello Fabio Zunica -Relatore- ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da DE NO, nato a [...] il [...], avverso la sentenza del 15-01-2024 della Corte di appello di Messina;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Fabio Zunica;
lette le conclusioni rassegnate dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. PP Riccardi, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 15 gennaio 2024, la Corte di appello di Messina confermava la decisione del 23 marzo 2023, con cui il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto aveva condannato NO DE alla pena di anni 1, mesi 4 di reclusione ed euro 520 di multa, in quanto ritenuto colpevole dei reati di cui agli art. 256, comma 1, lett. a) e 256 bis del d. lgs. n. 152 del 2006 (capo A) e 674 cod. pen. (capo B), reati a lui contestati per avere realizzato, in mancanza della prescritta autorizzazione, l'attività di raccolta e smaltimento, mediante bruciatura, di rifiuti speciali non pericolosi e pericolosi, costituiti da materiale vario, tra cui legno, plastica e pneumatici per camion, in tal modo provocando l'emissione di una fitta coltre di fumo che causava molestia alle persone;
fatti accertati in Tripi il 1° marzo 2021. All'imputato era stato altresì imposto, ai sensi dell'art. 256 bis del d. lgs. n. 152 del 2006, l'obbligo di provvedere al ripristino dello stato dei luoghi e al pagamento delle spese di bonifica, attività queste al cui svolgimento veniva subordinata la riconosciuta sospensione condizionale della pena.

2. Avverso la sentenza della Corte di appello peloritana, DE, tramite il suo difensore, ha proposto ricorso per cassazione, sollevato due motivi. Con il primo, la difesa ha censurato la conferma del giudizio di colpevolezza dell'imputato rispetto al reato di cui al capo A), osservando che la Corte territoriale, pur a fronte dello specifico rilievo difensivo, ha omesso di considerare che i Carabinieri hanno identificato DE solo una volta, peraltro in un terreno che non è di sua proprietà, non potendo da ciò desumersi la prova che egli svolgesse concretamente e personalmente l'attività di raccolta dei materiali di scarto. Doveva quindi essere riconosciuta l'assoluta occasionalità della condotta, avente portata esimente ai fini dell'art. 256, comma 1, del Testo unico ambientale, non avendo i giudici di merito accertato se vi fosse o meno un veicolo usato per il trasporto, non tenendo altresì conto dell'unicità del trasporto, della qualifica di soggetto privato, dell'eventuale effettuazione di operazioni preliminari al trasporto al fine di escludere un eventuale abbandono del rifiuto occasionale e del fatto che l'area non era interamente recintata e si trovava su una strada interpoderale. Il secondo motivo è dedicato alla conferma della statuizione sulla sospensione condizionale della pena, che è stata subordinata all'esecuzione degli obblighi di ripristino e di bonifica, sebbene l'imputato non risulti proprietario del fondo, appartenente, come risulta dalla documentazione acquisita, a PP DE, padre del ricorrente, e ciò senza considerare che non vi sarebbe alcun danno da riparare, posto che l'incendio è divampato in

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