Cass. pen., sez. III, sentenza 07/02/2023, n. 05263

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 07/02/2023, n. 05263
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 05263
Data del deposito : 7 febbraio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da C L, nato a Terracina il 25/12/1973 avverso l'ordinanza del 26/7/2022 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Latina visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere G L;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale F Z, che ha concluso chiedendo di annullare il provvedimento impugnato limitatamente alla durata e alla compatibilità dello stesso con l'attività lavorativa, con rinvio al Tribunale di Latina per nuovo esame, dichiarando il ricorso inammissibile nel resto. .

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 26 luglio 2022 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Latina ha convalidato il provvedimento del Questore di Latina del 22 luglio 2022, con cui era stato imposto a L C il divieto di accedere per cinque anni all'interno degli stadi e di tutti gli impianti sportivi del territorio nazionale dove si disputano incontri di calcio a qualsiasi livello agonistico, amichevoli e per finalità benefiche, calendarizzati e pubblicizzati, nonché l'obbligo di presentazione, per uguale periodo, presso la Stazione Carabinieri di Monte San Biagio quindici minuti dopo l'inizio del primo tempo e quindici minuti dopo l'inizio del secondo tempo in occasione degli incontri di calcio, amichevoli e ufficiali, in territorio nazionale o all'estero, della squadra U.S. Monte San Biagio.

2. Avverso tale ordinanza l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi.

2.1. Con il primo motivo ha denunciato violazione di legge penale e vizio di motivazione del provvedimento impugnato con riferimento alla valutazione indiziaria del fumus commissi delicti. Il Giudice per le indagini preliminari, nel convalidare il provvedimento del Questore, non avrebbe valutato rilevanti elementi a discarico, costituiti: dal comunicato ufficiale del giudice sportivo - da cui non risultavano episodi di scontri tra tifoserie né episodi di violenza di tifosi nei confronti dei calciatori in occasione della manifestazione sportiva nel corso della quale il sottoposto avrebbe posto in essere atti di violenza -;
dalle sommarie informazioni testimoniali rese da Giulio Rizzo - il quale aveva dichiarato di avere appreso della lite tra due giocatori avvenuta in occasione della manifestazione, escludendo il coinvolgimento di terze persone, e precisando di non aver assistito a episodi di violenza o resistenza nei confronti dei Carabinieri ivi presenti -;
dalle sommarie informazioni testimoniali di Sara Spirito, valorizzate dal giudice solo nella parte in cui si prestavano a una interpretazione a carico del ricorrente, e non laddove confermavano che questi non aveva avuto alcun contatto con i calciatori delle due squadre, non essendo mai entrato nell'area tecnica dell'impianto.

2.2. Con il secondo motivo ha denunciato violazione di legge penale e vizio di motivazione con riferimento alla mancata verifica da parte del Giudice per le indagini preliminari della sussistenza della scriminante - richiamata in sede di memoria difensiva - di cui agli artt. 393 bis cod. pen. e 4 d.lgt. 288/1944, la quale avrebbe dovuto essere presa in considerazione nel caso di specie, avendo i Carabinieri di Monte San Biagio fermato il ricorrente del tutto immotivatamente, perché in assenza di condotte che giustificassero tale intervento.

2.3. Con il terzo motivo ha denunciato violazione di legge - con riferimento all'art. 6, commi 1 e 2, I. 401/1989 - e vizio di motivazione, non avendo il Giu ice fornito in sede di convalida alcuna motivazione circa la congruità della durata della misura, fissata dal Questore in cinque anni.

2.4. Con il quarto motivo ha lamentato violazione di legge - con riferimento
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