Cass. civ., sez. III, sentenza 29/11/2018, n. 30865
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Testo completo
ato la seguente SENTENZA sul ricorso 8237-2017 proposto da: AGENZIA DELLE DOGANE E, DEI MLI In persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI
12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, da cui è difesa per legge;
- ricorrenti -
contro
CADARI LUCIANO, elettivamente domiciliato in ROMA,
VIALE LIEGI
44, presso lo studio dell'avvocato P M, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato A P giusta procura speciale in calce al controricorso;
- controricorrente -
nonchè
contro
CONSORZIO LOTTOMATICA GIOCHI SPORTIVI IN LIQUIDAZIONE;
- intimato -
avverso la sentenza n. 750/2017 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 06/02/2017;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24/10/2018 dal Consigliere Dott. G P;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. C M che ha concluso per il rigetto;
udito l'Avvocato F V;
udito l'Avvocato P M;
FATTI DI CAUSA
1.Con atto di citazione del 19 aprile 2006 L C evocava in giudizio, davanti al Tribunale di Roma, l'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato e il Consorzio Lottomatica Giochi Sportivi per far accertare il proprio diritto ad ottenere il pagamento della vincita di euro 51.014,00 relativa al concorso "119" esponendo che il 12 marzo 2005 aveva giocato una schedina del Totocalcio che riportava, oltre alla giocata minima di due colonne unitarie, anche il concorso abbinato prognostici "i19". Successivamente si avvedeva di avere indovinato i nove prognostici richiesti e, facendo ritorno da un viaggio all'estero, si recava il giorno 15 giugno 2005 presso il punto vendita Lottomatica per riscuotere la vincita, vedendosi rifiutare la validazione del titolo sulla base di un ritardo nella presentazione del titolo ai sensi degli articoli 14 e 17 del Regolamento dei concorsi prognostici approvato con D.M. n. 179 del 13 giugno 2003. In via subordinata eccepiva la vessatorietà delle clausole del Regolamento dei concorsi prognostici, ai sensi degli articoli 33-36 del Codice del consumo.
2.Si costituivano Lottomatica S.p.A. e l'Amministrazione chiedendo il rigetto delle domande. L'attore chiedeva e otteneva di chiamare in causa l'effettivo gestore del concorso, Consorzio Lottonnatica Giochi Sportivi il quale eccepiva di avere solo la gestione tecnica del concorso e quindi di non essere legittimato passivamente.
3.Con sentenza del 26 aprile 2011 il Tribunale di Roma dichiarava il difetto di legittimazione passiva di Lottomatica S.p.A. e rigettava le domande, compensando le spese di lite. Il primo giudice rilevava che il pagamento del premio era subordinato alla verifica della ricevuta di partecipazione, da parte del concessionario, da effettuarsi presso i punti vendita;
che le uniche modalità di riscossione erano previste presso gli sportelli degli istituti di credito o presso i punti di pagamento e che la decadenza era collegata alla mancata verifica della ricevuta di partecipazione, presso i punti vendita e gli sportelli, entro il termine di 90 giorni dalla pubblicazione del bollettino ufficiale, aggiungendo che l'interpretazione ragionevole dell'articolo 17 del Regolamento non poteva prevedere contestualmente un termine di decadenza e il riconoscimento della sussistenza del credito.
4.Avverso tale decisione proponeva appello L C, lamentando l'omessa pronunzia ex art. 112 c.p.c, la violazione della disciplina in tema di onere della prova, ai sensi dell'articolo 33 del Codice del Consumo e l'errata interpretazione della clausola di decadenza. L'Amministrazione chiedeva il rigetto del gravame e proponeva appello incidentale condizionato, contestando la sussistenza di un rapporto di natura privatistica tra ente gestore e giocatore, in luogo della natura normativa del D.M. n. 179 del 2003. Si costituiva il Consorzio Lottomatica Giochi Sportivi in liquidazione, che chiedeva il rigetto dell'appello.
5.La Corte d'Appello di Roma, con sentenza del 6 febbraio 2017, rilevava che l'espressione "Ferma la sussistenza del credito maturato" contenuta nell'articolo 17 della Regolamento di gioco significava che il credito, ove maturato, restava fermo oltre il termine di decadenza, che riguarderebbe solo la modalità di riscossione più agevole, presso gli sportelli o i punti vendita, mentre decorso il termine, il giocatore avrebbe dovuto seguire il più complesso procedimento di riscossione previsto per le vincite di importo superiore ad euro 100.000. Conseguentemente condannava
PORTOGHESI
12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, da cui è difesa per legge;
- ricorrenti -
contro
CADARI LUCIANO, elettivamente domiciliato in ROMA,
VIALE LIEGI
44, presso lo studio dell'avvocato P M, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato A P giusta procura speciale in calce al controricorso;
- controricorrente -
nonchè
contro
CONSORZIO LOTTOMATICA GIOCHI SPORTIVI IN LIQUIDAZIONE;
- intimato -
avverso la sentenza n. 750/2017 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 06/02/2017;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24/10/2018 dal Consigliere Dott. G P;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. C M che ha concluso per il rigetto;
udito l'Avvocato F V;
udito l'Avvocato P M;
FATTI DI CAUSA
1.Con atto di citazione del 19 aprile 2006 L C evocava in giudizio, davanti al Tribunale di Roma, l'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato e il Consorzio Lottomatica Giochi Sportivi per far accertare il proprio diritto ad ottenere il pagamento della vincita di euro 51.014,00 relativa al concorso "119" esponendo che il 12 marzo 2005 aveva giocato una schedina del Totocalcio che riportava, oltre alla giocata minima di due colonne unitarie, anche il concorso abbinato prognostici "i19". Successivamente si avvedeva di avere indovinato i nove prognostici richiesti e, facendo ritorno da un viaggio all'estero, si recava il giorno 15 giugno 2005 presso il punto vendita Lottomatica per riscuotere la vincita, vedendosi rifiutare la validazione del titolo sulla base di un ritardo nella presentazione del titolo ai sensi degli articoli 14 e 17 del Regolamento dei concorsi prognostici approvato con D.M. n. 179 del 13 giugno 2003. In via subordinata eccepiva la vessatorietà delle clausole del Regolamento dei concorsi prognostici, ai sensi degli articoli 33-36 del Codice del consumo.
2.Si costituivano Lottomatica S.p.A. e l'Amministrazione chiedendo il rigetto delle domande. L'attore chiedeva e otteneva di chiamare in causa l'effettivo gestore del concorso, Consorzio Lottonnatica Giochi Sportivi il quale eccepiva di avere solo la gestione tecnica del concorso e quindi di non essere legittimato passivamente.
3.Con sentenza del 26 aprile 2011 il Tribunale di Roma dichiarava il difetto di legittimazione passiva di Lottomatica S.p.A. e rigettava le domande, compensando le spese di lite. Il primo giudice rilevava che il pagamento del premio era subordinato alla verifica della ricevuta di partecipazione, da parte del concessionario, da effettuarsi presso i punti vendita;
che le uniche modalità di riscossione erano previste presso gli sportelli degli istituti di credito o presso i punti di pagamento e che la decadenza era collegata alla mancata verifica della ricevuta di partecipazione, presso i punti vendita e gli sportelli, entro il termine di 90 giorni dalla pubblicazione del bollettino ufficiale, aggiungendo che l'interpretazione ragionevole dell'articolo 17 del Regolamento non poteva prevedere contestualmente un termine di decadenza e il riconoscimento della sussistenza del credito.
4.Avverso tale decisione proponeva appello L C, lamentando l'omessa pronunzia ex art. 112 c.p.c, la violazione della disciplina in tema di onere della prova, ai sensi dell'articolo 33 del Codice del Consumo e l'errata interpretazione della clausola di decadenza. L'Amministrazione chiedeva il rigetto del gravame e proponeva appello incidentale condizionato, contestando la sussistenza di un rapporto di natura privatistica tra ente gestore e giocatore, in luogo della natura normativa del D.M. n. 179 del 2003. Si costituiva il Consorzio Lottomatica Giochi Sportivi in liquidazione, che chiedeva il rigetto dell'appello.
5.La Corte d'Appello di Roma, con sentenza del 6 febbraio 2017, rilevava che l'espressione "Ferma la sussistenza del credito maturato" contenuta nell'articolo 17 della Regolamento di gioco significava che il credito, ove maturato, restava fermo oltre il termine di decadenza, che riguarderebbe solo la modalità di riscossione più agevole, presso gli sportelli o i punti vendita, mentre decorso il termine, il giocatore avrebbe dovuto seguire il più complesso procedimento di riscossione previsto per le vincite di importo superiore ad euro 100.000. Conseguentemente condannava
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