Cass. civ., sez. V trib., sentenza 15/12/2021, n. 40142

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. V trib., sentenza 15/12/2021, n. 40142
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 40142
Data del deposito : 15 dicembre 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

ente Sentenza 5-727- sul ricorso iscritto al n. 9801/2013 R.G. proposto da 3u14- C G rappresentato e difeso dagli avv.ti M P e R M elettivamente domiciliato in Roma, Viale Regina Margherita n.262/264 presso lo studio dell'Avv. A S per procura speciale a margine del ricorso.

- ricorrente -

contro

RGN 9801/13 Agenzia delle Dogane e dei Monopoli rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato presso i cui uffici in Roma, alla via dei Portoghesi, n.12, è domiciliata

- controricorrente -

Ministero dell'Economia e delle Finanze - Agenzia delle Dogane in persona del ministro pro tempore - intimato- avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania n.280/39/12, depositata il 10.10.2012. Udita la relazione svolta alla udienza pubblica del 26.10.2021 dal Consigliere R M C. Udito il PG in persona del sostituto G L il quale ha concluso per il rigetto del ricorso- Osserva L'Agenzia delle Dogane notificava a G C, spedizioniere doganale, un avviso di contestazione ed irrogazione sanzioni, ritenendolo corresponsabile, unitamente alla ditta importatrice, dell'inesatta dichiarazione di valore della merce importata (nella specie n. 421 colli di tute sportive);
in particolare l'Ufficio aveva riscontrato una difformità di valore tra la copia della fattura esibita in Dogana all'atto dell'importazione e quella originale successivamente inviata dalla competente autorità cinese. La Commissione Tributaria Provinciale di Napoli accoglieva il ricorso. L'Agenzia delle Dogane impugnava la decisione e la Commissione Tributaria Regionale della Campania, con sentenza n.280/39/12, depositata il 10.10.2012 accoglieva l'appello sul presupposto che lo spedizioniere aveva asseverato dati difformi da quelli reali con conseguente responsabilità personale. G C ricorre per la cassazione, con cinque motivi, illustrati con memoria. L'Agenzia delle Dogane si è costituita con controricorso.RGN 9801/13 Motivi delle decisione 1.Va preliminarmente affermata l'inammissibilità del ricorso nella parte in cui evoca in giudizio il Ministero dell'economia e delle finanze, peraltro estraneo alle precedenti fasi del giudizio. Giova rimarcare al riguardo che, in tema di contenzioso tributario, a seguito del trasferimento alle agenzie fiscali, da parte dell'articolo 57, 10 comma, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di tutti i "rapporti giuridici", i "poteri", e le "competenze" facenti capo al Ministero dell'economia e delle finanze, a partire dal primo gennaio 2001 (giorno d'inizio di operatività delle Agenzie fiscali in forza dell'art. 1 del d.m. 28 dicembre 2000), unico soggetto passivamente legittimato è l'Agenzia delle Dogane e la controversia non si può instaurare nei confronti del Ministero (in termini, Cass. 11 aprile 2011, n. 8177;
Cass. 29 dicembre 2010, n. 26321;
12 novembre 2010, n. 22992;
Cass. 39 gennaio 2009, n. 1123;
Cass. 15 gennaio 2009, n. 874;
Cass. 22 maggio 2008, n. 13149).

2.Con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione e/o falsa applicazione, in relazione all'art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c. dell'art. 201, comma 3 del Reg. CEE n.2913 del 1992 (cd. C.D.C.).

3. Con il secondo motivo deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 2, commi 6 e 7 della legge 213/2000;

4. Con il terzo motivo deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 10 del D.Lgs 472/1997. Con i tre motivi lamenta che la CTR lo aveva erroneamente ritenuto responsabile in solido con l'importatore per le dichiarazioni doganali inesatte, nonostante, avendo agito quale spedizioniere in rappresentanza diretta, fosse da considerare esente da responsabilità per le inesattezze, imputabili unicamente all'importatore;
evidenzia la mancanza di qualsiasi previo accertamento circa la sussistenza di uno stato soggettivo di dolo o colpa rispetto alla difformità nella dichiarazione doganale allo stesso contestata.RGN 9801/13 5. Con il quinto motivo deduce omessa insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio in relazionen all'art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c. Lamenta che la CTR aveva omesso di valutare se lo spedizioniere dichiarante in rappresentanza diretta fosse o meno a conoscenza della erroneità dei dati del valore della merce riportati nella fattura prodotta in corredo alla dichiarazione doganale. Le censure sono suscettibili di trattazione congiunta. Esse non sono fondate.

5.1. Ai sensi dell'art. 5, § 2, CDC (applicabile ratione temporis) e dell'art. 40, primo comma, TULD, la dichiarazione doganale può essere fatta personalmente dall'importatore ovvero a mezzo di un rappresentante diretto o indiretto. La rappresentanza è diretta quando il rappresentante agisce a nome e per conto di terzi, indiretta, quando il rappresentante agisce a nome proprio ma per conto di terzi. Mentre la rappresentanza indiretta è libera, la rappresentanza diretta implica l'iscrizione in un apposito albo professionale istituito con la I. 22 di_cembre 1960, n. 1612 ed il puntuale rispetto della disciplina prevista dalla legge medesima e dalla successiva I. n. 213 del 2000. L'obbligazione doganale sorge con la dichiarazione, quale effetto della indicazione di un determinato regime doganale in essa contenuto, e si lega soggettivamente all'autore della dichiarazione, indipendentemente dal rapporto che il dichiarante abbia con la merce /v c__ ( (cfr. Cass. n. 5560 del 26/02/2019). Ne consegue che la responsabilità, oltre a sorgere in capo all'importatore, involge anche il rappresentante indiretto di quest'ultimo, il quale risponde in quanto dichiarante, mentre il rappresentante diretto rimane, normalmente, estraneo alla fattispecie impositiva (posto che il dichiarante in questo caso è il rappresentato), a conferma del fatto che l'obbligazione doganale è legata al ruolo di dichiarante, ovvero di autore della dichiarazione doganale (così Cass. n. 5560 del 2019, cit.;
cfr. Cass. n.RGN 9801/13 9773 del 23/04/2010;
Cass. n. 7720 del 27/03/2013;
Cass. n. 9270 del 17/04/2013;
Cass. n. 6129 del 01/03/2019). Nella specie è incontroverso che il Cecere sia uno spedizioniere doganale in rappresentanza diretta.

5.2.Con la sentenza 16 marzo 2020 n. 7258 questa Corte ha precisato i confini della responsabilità dello spedizioniere- rappresentante diretto. La Corte, nel delinearne i presupposti della responsabilità ha chiarito che l'art. 2, 6° comma, della I. n. 213 del 2000, secondo cui "in ordine alla regolarità, veridicità e completezza dei dati, nonché alla idoneità e validità dei documenti allegati, gli spedizionieri doganali e gli altri soggetti di cui al 2° comma, se erano o avrebbero dovuto ragionevolmente essere a conoscenza della loro erroneità, rispondono solidalmente del pagamento del tributo", deve essere inserito e interpretato nel quadro del diritto unionale, e, in particolare, posto in correlazione con l'art. 201, par. 3, seconda proposizione, CDC secondo cui "Quando una dichiarazione in dogana per uno dei regimi di cui al paragrafo 1 è redatta in base a dati che determinano la mancata riscossione, totale o parziale, dei dati dovuti per legge, le persone che hanno fornito detti dati necessari alla stesura della dichiarazione, e che erano o avrebbero dovuto ragionevolmente essere a conoscenza della loro erroneità, possono parimenti essere considerate debitori conformemente alle vigenti disposizioni nazionali". In tale ipotesi, nella visione sostanzialistica che ispira il codice doganale comunitario e, in generale, tutto il diritto della UE, avendo fornito i dati necessari alla
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