Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 16/02/2023, n. 04845

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 16/02/2023, n. 04845
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 04845
Data del deposito : 16 febbraio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

ciato la seguente SENTENZA sul ricorso 11515-2021 proposto da: Z M, domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati CLAUDIA CORNELIO, E C;
-ricorrente -

contro

I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

CESARE BECCARIA

29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli Avvocati SERGIO PREDEN, ANTONELLA PATTERI, LIDIA CARCAVALLO, GIUSEPPINA GIANNICO;
Oggetto R.G.N.11515/2021 Cron. Rep. Ud.20/12/2022 PU -controricorrente - avverso la sentenza n. 326/2020 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 30/11/2020 R.G.N. 555/2015;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/12/2022 dal Consigliere Dott. L C;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. R M che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l'Avvocato E C;
udito l'Avvocato SERGIO PREDEN.

FATTI DI CAUSA

Con sentenza depositata il 30.11.2020, la Corte d’appello di Venezia ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva rigettato la domanda di M Z volta alla liquidazione della pensione di vecchiaia, previa neutralizzazione dei 429contributi settimanali versati alla Gestione separata dall’1.1.1998 e sulla base invece di complessivi 1773 contributi settimanali, in essi compresi quelli rivenienti dalla rivalutazione contributiva per pregressa esposizione ad amianto di cui all’art. 13, l. n. 257/1992. La Corte, in particolare, ha ritenuto che, nella specie, non potesse farsi applicazione dei principi più volte affermati dalla Corte costituzionale in merito alla ratio di favore sottesa alla selezione dell’arco temporale di riferimento per le retribuzioni pensionabili, dal momento che il beneficio della rivalutazione contributiva poteva bensì giovare all’assicurato per conseguire l’anzianità necessaria per maturare il diritto a pensione, ma non anche per consentire a chi avesse altrimenti raggiunto tale anzianità di neutralizzare le settimane contributive sfavorevoli onde ottenere un aumento del rateo di pensione. Avverso tale pronuncia M Z ha proposto ricorso per cassazione, deducendo due motivi di censura, successivamente illustrati con memoria.L’INPS ha resistito con controricorso, parimenti poi illustrato con memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di censura, il ricorrente denuncia violazione dell’art. 13, comma 8, l. n. 257/1992, per avere la Corte di merito ritenuto che egli non avesse diritto alla neutralizzazione delle settimane contributive accreditate presso la Gestione separata sull’erroneo presupposto che la rivalutazione contributiva per pregressa esposizione ad amianto fosse sopraggiunta al momento del conseguimento della anzianità contributiva utile ai fini della liquidazione della pensione: a suo avviso, infatti, benché accreditatogli solo successivamente alla liquidazione della pensione di anzianità, a seguito di sentenza passata in giudicato, il beneficio della rivalutazione concernerebbe contributi maturati entro il 1992 e dunque riferibili ad un periodo precedente a quello cui si riferiscono i contributi accreditatigli quale lavoratore autonomo, per modo che avrebbe dovuto essergli senz’altro consentito, una volta conseguita l’anzianità anagrafica utile per l’accesso al diritto alla pensione di vecchiaia, di beneficiare
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