Cass. civ., SS.UU., sentenza 11/06/2019, n. 15702

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 11/06/2019, n. 15702
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 15702
Data del deposito : 11 giugno 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

nciato la seguente SENTENZA sul ricorso 8133-2017 proposto da: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato ex lege in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI

12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;

- ricorrente -

contro

SAFILO S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

DANTE DE BLASI

5, presso lo studio dell'avvocato M P F, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato R N;
- con troricorrente - avverso la sentenza n. 2161/2016 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 19/10/2016. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25/09/2018 dal Consigliere A S;
udito il Pubblico Ministero, in persona dell'Avvocato Generale R F G, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
uditi gli avvocati F T per l'Avvocatura Generale dello Stato e M F.

FATTI DI CAUSA

Con decreto dirigenziale n. 2/FT/2014, emesso dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, venne irrogata alla SAFILO S.p.a. la sanzione amministrativa pecuniaria di 35.000,00 euro per aver tentato - in violazione dell'art. 5 del decreto legislativo 22 giugno 2007 n. 109, recante «Misure per prevenire, contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo e l'attività dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale, in attuazione della direttiva 2005/60/CE» - di esportare in Iran, in data 22 giugno 2012, merce del valore di 68.396,71 euro destinata alla società Nialla Trading Co. (Iran) tramite la società Tide Water Middle East Arabital (Iran), inclusa nell'elenco di cui all'allegato IX al Reg. (UE) n. 267/2012 del Consiglio del 23 marzo 2012. Con ricorso ex art. 32 DPR n. 148 del 31 marzo 1988 e art. 22 L. 689/81, depositato in data 13 giugno 2014, la SAFILO propose opposizione innanzi al Tribunale di Padova avverso il predetto decreto. Ric. 2017 n. 08133 sez. SU - ud. 25-09-2018 -2- Si costituì il Ministero dell'Economia e delle Finanze, eccependo, in via preliminare, il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario in favore del TAR del Lazio e asserendo, nel merito, la fondatezza della propria pretesa sanzionatoria. Con sentenza n. 1691 del 9 settembre 2015, il Tribunale di Padova accolse l'opposizione e, per l'effetto, annullò il decreto di ingiunzione opposto con conseguente condanna del Ministero convenuto alla restituzione, a favore della società ricorrente SAFILO S.p.a./delle somme pagate. Avverso tale decisione il predetto Ministero propose impugnazione dinanzi alla Corte di Appello di Venezia che, con sentenza n. 2161, pubblicata il 19 ottobre 2016, rigettò il gravame, confermando la decisione assunta dal Tribunale e condannando l'appellante alle spese di quel grado. Avverso la sentenza della Corte territoriale il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha proposto ricorso per cassazione basato su due motivi e illustrato da memoria. La SAFILO S.p.a. ha resistito con controricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Va preliminarmente esaminata l'eccezione, sollevata dalla controricorrente, di improponibilità del ricorso per intervenuta acquiescenza, ex art. 329 cod. proc. civ., da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze, per aver - con comunicazione del 9 febbraio 2017 prot. DT 10181-9.02.17, indirizzata alla Ragioneria Territoriale dello Stato di Venezia ed inviata in pari data dalla Segreteria tecnica del Comitato di Sicurezza Finanziaria anche al difensore della controricorrente - il Dipartimento del Tesoro del MEF autorizzato la Ragioneria Territoriale di Venezia a procedere al rimborso dell'importo di euro 35.020,00 in favore della SAFILO S.p.a., dichiarando che la sentenza della Corte di appello di Venezia non sarebbe stata impugnata. Ric. 2017 n. 08133 sez. SU - ud. 25-09-2018 -3- 1.1. Osserva il Collegio che, secondo l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, dal quale non vi è motivo di discostarsi in questa sede, l'acquiescenza costituisce atto dispositivo del diritto di impugnazione e, quindi, indirettamente, del diritto fatto valere in giudizio, sicché la relativa manifestazione di volontà deve essere inequivoca e deve necessariamente provenire dal soggetto che di detto diritto possa disporre o dal procuratore munito di mandato speciale (Cass. 28/01/2014, n. 1764;
Cass. 19/05/2017, n. 12615). Nella specie, va rilevato che non può assumere univoco significato di acquiescenza la comunicazione cui fa riferimento la controricorrente, non contenendo essa una inequivoca manifestazione di volontà al riguardo, in quanto la stessa richiama soltanto una pregressa presupposta rinuncia, cui la controricorrente non fa alcun cenno, in relazione alla quale nulla risulta dimostrato e che il ricorrente assume non essere mai intervenuta.
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