Cass. civ., sez. I, sentenza 14/06/2012, n. 9776
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Il procedimento di convocazione dell'assemblea di società cooperativa bancaria - nella fattispecie quotata, ma senza pendenza di offerta pubblica sui suoi titoli - è disciplinato dall'art. 2366 cod. civ. (già richiamato dell'art. 2516, ed ora dall'art. 2519 cod. civ.), che prevede, nel testo "ratione temporis" vigente, la previa pubblicazione dell'avviso nella Gazzetta Ufficiale, con termine di almeno 15 giorni tra detta pubblicazione e la data dell'assemblea stessa, e non, invece, dalle norme, di fonte regolamentare e di deroga alla citata disposizione civilistica, fissate dall'art. 1 del d.m. 5 novembre 1998, n. 437, sulla base delle norme deleganti di cui agli artt. 104, comma 2, e 144, comma 3, del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, non essendo estensibili alle società cooperative le procedure di specialità delle regole di convocazione assembleare, né in caso di offerta pubblica di acquisto o di scambio, ove non ricorrente in fatto, né di sollecitazione alla raccolta delle deleghe, esclusa dall'art. 137 del richiamato Testo unico della finanza.
Sul provvedimento
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. P D - Presidente -
Dott. R R - Consigliere -
Dott. C A - Consigliere -
Dott. C M R - Consigliere -
Dott. F M - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
F C, rappr. e dif. dall'avv. B M F d F di Roma, elett. dom. presso lo studio di questi in Roma, Via Giovanni Bettole n. 4, come da procura a margine dell'atto;
- ricorrente -
contro
Banca Popolare di Sondrio soc. coop. per azioni, in persona del vicedirettore generale e del direttore alla direzione centrale, rappr. e dif. dall'avv. B M del foro di Sondrio, unitamente all'avv. A P, elett. dom. presso lo studio di questi in Roma, Via Claudio Monteverdi n. 20, come da procura in calce all'atto;
- controricorrente -
per la cassazione della sentenza App. Milano n. 1339/2006 del giorno 27.5.2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del giorno 9 maggio 2012 dal Consigliere relatore Dott. M F;
udito il P.M., in persona del sostituto procuratore generale Dott. F P, che ha concluso per il rigetto del ricorso. IL PROCESSO
Il ricorrente impugna la sentenza 27.5.2006, n. 1339 della Corte d'Appello di Milano che, respingendo il suo appello avverso la sentenza del Tribunale di Sondrio del 22.3.2004, confermò il rigetto della domanda di declaratoria di inesistenza o invalidità della delibera assembleare assunta il 1.3.2003 dalla Banca Popolare di Sondrio s.coop. a r.l. (ora per azioni) e censurata sul preteso mancato rispetto del termine di convocazione. L'impugnante aveva eccepito che la delibera, nella specie approvativa del bilancio chiuso al 31.12.2002, non poteva essere convocata senza il rispetto del termine speciale dilatorio dei 30 giorni (tra pubblicazione dell'avviso e data di effettuazione), fissato per le società quotate dal D.M. 5 novembre 1998, n. 437 in deroga alla regola civilistica dell'art. 2366 cod. civ.. Sostenne il tribunale che non ricorreva alcun vizio nel procedimento di convocazione, perché il termine dettato dalla citata disposizione ministeriale non era protetto da sufficiente delega ad intervenire, modificandola, su una norma primaria, sul punto esorbitando l'atto ministeriale, ove anche così inteso, dalla delega del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF). L'avviso di convocazione in Gazzetta Ufficiale, comparso il 6.2.2003, era dunque correttamente idoneo ad affermare la regolarità dell'assemblea, in prima convocazione fissata al 28.2.2003, pur se il termine era inferiore ai 30 giorni del citato D.M.. La corte d'appello, per quanto rileva ai fini di causa, dopo aver ricostruito il sistema speciale sovraintendente all'abbreviazione del termine di convocazione delle assemblee delle società quotate, ai sensi del citato D.M. n. 437 del 1998, negò la sussistenza, da un lato, dell'ipotesi di cui al D.Lgs. n. 58 del 1998, art. 104, comma 2 (non essendoci, ne' potendoci essere - dati i limiti alla circolazione della partecipazione nelle cooperative - alcuna offerta pubblica in corso) e, dall'altro, dell'ulteriore ipotesi cui il predetto D.Lgs. n. 58 del 1998, subordina l'esercizio della delega al Ministro, vale
a dire i casi di cui al cit. D.Lgs. n. 58, art. 144, in quanto interna ad una sezione (la 3^, in materia di sollecitazione di deleghe) eccettuata per intero dal riferirsi alle cooperative stesse, per volere espresso dell'art. l37, comma 4, ancora del D.Lgs. n. 58 del 1998. Il potere delegato al Ministro di disciplinare,
estendendolo, il termine codicistico dei 15 giorni per la convocazione assembleare venne così inteso quale incompatibile altresì con la ratto della disposizione delegante, volta ad assicurare le garanzie in un complesso procedimento di sollecitazione delle deleghe al fine del conferimento del potere di rappresentanza in assemblea e la determinazione in quella sede di nuclei consistenti di organizzate minoranze. Tale ragione normativa ritenne la corte fosse insussistente per le cooperative, con l'effetto di dover ricorrere ad un'interpretazione selettiva dello stesso D.M. n. 437 del 1998: letto alla luce del D.Lgs. n. 58 del 1998, esso si applicherebbe alle sole società con azioni quotate cui fosse a sua volta applicabile la disciplina, ivi regolata, della sollecitazione alla raccolta di deleghe.
Il ricorso è affidato ad unico motivo e resistito con controricorso. I FATTI RILEVANTI DELLA CAUSA E LE RAGIONI DELLA DECISIONE Con il motivo si deduce violazione e falsa applicazione del D.M. 5 novembre 1998, n. 437, art. 1, comma 1, in relazione all'art. 360 cod. proc. civ., nn. 3 e 5, contestandosi la regolarità della
convocazione dell'assemblea della banca, società quotata ed alla quale dovevano applicarsi le regole speciali del cit. D.M., che portava a 30 giorni il più generale termine codicistico, intercorrente tra avviso in G.U. e data dell'adunanza, allora dettato dall'art. 2366 cod. civ., comma 2, vigente e pari a 15 giorni. La portata del D.M. n. 437 del 1998, art. 1, era infatti generale, tale cioè da riferirsi a tutte le assemblee delle società quotate e non solo a quelle che avessero in corso una raccolta o sollecitazione delle deleghe di voto, eventualità che, all'atto della convocazione, nemmeno era conoscibile. Senza contare, sostiene il ricorrente, che una rilevante eventualità, quale la presentazione di una lista dei sindaci da parte della minoranza assembleare, adempimento da attuare dieci giorni prima (come per lo statuto della banca) o quindici, anche ai sensi della L. n. 474 del 1994, art. 4, sarebbe stata nel concreto frustrata, ove fosse valso il mero termine civilistico. La controricorrente avversa la domanda respingendo, perché infondati, tutti i motivi.