Cass. pen., sez. III, sentenza 01/02/2023, n. 04210
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiTesto completo
iato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: B N, nato a Mesagne il 28/04/1965 avverso la sentenza del 14/03/2022 del Tribunale di Brindisi visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal consigliere A D S;lette le richieste scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale C A, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 14/03/2022, il Tribunale di Brindisi dichiarava B N responsabile del reato di cui all'art. 256, comma 1, lett. a) d.lgs 152/2006 - perché, nella qualità di socio accomandatario di frantoio oleario raccoglieva e smaltiva, in assenza di autorizzazione, rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi - e lo condannava alla pena di euro 3.000,00 di ammenda. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione B N, a mezzo del difensore di fiducia, articolando, un unico motivo, con il quale deduce erronea applicazione della legge penale in relazione all'affermazione di responsabilità. Argomenta che l'ipotesi di reato contestata al ricorrente aveva evidenziato lacune sin dal momento dell'accertamento e che la presenza di rifiuti speciali, pericolosi e non pericolosi, era stata dedotta solo dalla circostanza che il liquido trovato all'interno della vasca aveva un colore nerastro, tale da non poter escludere la presenza di olio di motore, sostanza potenzialmente inquinante;il perito di parte aveva, invece, evidenziato che trattavasi di acque di lavaggio delle olive, riutilizzabili nella fertirrigazione entro trenta giorni dalla molitura;inoltre, pur a voler ritenere che trattavasi di rifiuti, andava evidenziato che la ditta del ricorrente aveva sempre proceduto al regolare smaltimento, come da documentazione prodotta. Chiede, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata.
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi