Cass. pen., sez. VII, ordinanza 02/03/2018, n. 09655

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VII, ordinanza 02/03/2018, n. 09655
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 09655
Data del deposito : 2 marzo 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DELLA CORTE CLAUDIO nato il 05/10/1962 a TORRE ANNUNZIATA avverso la sentenza del 17/11/2016 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere L S;
MOTIVI DELLA DECISIONE L'imputato, D C C, ricorre personalmente in cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli del 17 novembre 2016 che, confermando quella resa dal Tribunale di Torre Annunziata il 24 gennaio 2011, ha ritenuto il prevenuto, che ha così condannato alla pena di giustizia, colpevole del reato di cui all'art. 337 cod. pen. perché si opponeva a due agenti di P.S. mentre compivano un atto del loro ufficio, consistente nel prestare tutela al personale del '118' che era stato minacciato di morte ed era impegnato in una colluttazione con il Della Corte che ne rifiutava le cure mediche e, in continuazione, del reato di cui agli artt. 582, 585 e 576 c.p. in relazione all'art. 61 n. 2 c.p., per avere l'imputato arrecato agli agenti, intervenuti, lesioni giudicate guaribili in due giorni. Con unico motivo si denuncia la manifesta illogicità e la contraddittorietà della motivazione quanto al formulato giudizio di penale responsabilità perché la Corte di merito avrebbe richiamato in modo apodittico la motivazione del giudice di primo grado, non avrebbe risposto agli esiti istruttori ma a mere ipotesi investigative ed avrebbe fornito una risposta superficiale alle deduzioni difensive. La motivazione sarebbe stata viziata anche in punto di determinazione della pena. Il ricorso è inammissibile per genericità non valendo il proposto mezzo in alcun modo ad evidenziare il denunciato vizio di motivazione per contrasto con quanto dedotto dalla Corte di appello sugli estremi integrativi del reato di resistenza ex art.337 c.p. e sulla determinazione del trattamento sanzionatorio. Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e dell'equa somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende.
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