Cass. civ., sez. II, ordinanza 08/06/2022, n. 18369
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Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
nte Rep. eH ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 24346/2018 R.G. proposto da: G V (C.F. VLLGNI46B06F904U), rappresentato e difeso dagli Avv.ti PIER VETTOR GRIMANI e NICOLA MARCONE in virtù di procura in calce al ricorso, ed elettivamente domiciliato in Roma, Piazza dell'Orologio, 7, presso lo studio dell'Avv. NICOLA MARCONE — ricorrente —
contro
L V (C.F. VLLLRA42P46F904I), G V (C.F. VLLGNN43M19F904V), M V (C.F. VLLMRA5OLO8F904M), M V (C.F. VLLMRA52R49F904Y), G V (C.F. VLLGLN58L03F904L), tutti rappresentati e difesi dall'Avv.to FRANCA TONELLO in virtù di procura in calce al controricorso, ed elettivamente domiciliati in Roma alla Via Fontanella Borghese, 72, presso lo studio dell'Avv. ANTONIO VOLTAGGIO — controricorrenti- avverso la sentenza della Corte d'Appello di Venezia, n. 75/2018 del 28 novembre 2018, depositata in data 17 gennaio 2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 16 marzo 2022 dal Consigliere Dott. F R;
RITENUTO IN FATTO
1. Con citazione in data 6-8 novembre 2008 G V formulava innanzi al Tribunale di Venezia domanda alternativa di annullamento per errore ex art. 761 c.c. o di rescissione ex art. 763 c.c. della scrittura privata -datata 10 novembre 2006, e denominata "verbale di assegnazione lotti con la quale il ricorrente medesimo ed i propri fratelli avevano proceduto alla divisione di un appezzamento di terreno di cui erano contitolari per successione ereditaria. All'esito di una consulenza tecnica, il Tribunale di Venezia, con sentenza non definitiva in data 7 marzo 2013 rigettava sia le domande attoree, sia la domanda riconvenzionale con cui i convenuti avevano chiesto l'omologa dell'accordo nonchè la condanna dell'attore al risarcimento dei danni per la mancata esecuzione dello stesso. Il Tribunale, poi, disponeva la prosecuzione del giudizio in ordine allo scioglimento della comunione relativa ad altri beni oggetto della comunione ereditaria. Avendo i comproprietari successivamente venduto tali ultimi beni in via stragiudiziale, il giudizio di primo grado si concludeva con sentenza definitiva in data 2 maggio 2016, la quale dichiarava cessata la materia del contendere sulla residua domanda di divisione, e disponeva l'integrale compensazione delle spese di lite dell'intero giudizio.
2. G V proponeva appello avverso le due sentenze del Tribunale di Venezia, indirizzando le proprie censure sia alla C.T.U., (ks R.G. 24346/2018 Pagina nr. 3 di 8 sulla cui base il giudice di prime cure aveva disatteso le domande di annullamento e rescissione, sia alla decisione finale di integrale compensazione delle spese di lite. Avvenuta la regolare costituzione di tutti gli appellati -i quali chiedevano il rigetto del gravame e formulavano appello incidentale avverso la statuizione di rigetto della domanda di risarcimento dei danni- la Corte d'Appello di Venezia, con sentenza pubblicata il 17 gennaio 2018, confermava integralmente la decisione di primo grado, compensando le spese di lite. Osservava la Corte territoriale, per quel che qui interessa: - che infondate erano le deduzioni dell'appellante in ordine alla inidoneità della scrittura privata 10 novembre 2006 a produrre effetti reali, dovendosi qualificare la stessa come contratto di divisione ad effetti reali, il cui oggetto ben può essere determinato -come doveva ritenersi avvenuto nel caso di specie- con ricorso all'istituto dell'arbitraggio, essendosi rimesse le parti ad un tecnico per la formazione dei lotti;
- che infondate erano le censure mosse dall'appellante alla consulenza tecnica espletata nel primo grado di giudizio, la quale risultava adeguatamente argomentata, e dalla quale emergevano la correttezza del progetto divisionale redatto dal professionista incaricato da tutti i condividenti nonché l'assenza di una lesione di oltre un quarto a danno dell'appellante;
- che infondata risultava altresì l'azione di annullamento per dolo ex art. 761 c.c., non avendo l'appellante fornito
contro
L V (C.F. VLLLRA42P46F904I), G V (C.F. VLLGNN43M19F904V), M V (C.F. VLLMRA5OLO8F904M), M V (C.F. VLLMRA52R49F904Y), G V (C.F. VLLGLN58L03F904L), tutti rappresentati e difesi dall'Avv.to FRANCA TONELLO in virtù di procura in calce al controricorso, ed elettivamente domiciliati in Roma alla Via Fontanella Borghese, 72, presso lo studio dell'Avv. ANTONIO VOLTAGGIO — controricorrenti- avverso la sentenza della Corte d'Appello di Venezia, n. 75/2018 del 28 novembre 2018, depositata in data 17 gennaio 2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 16 marzo 2022 dal Consigliere Dott. F R;
RITENUTO IN FATTO
1. Con citazione in data 6-8 novembre 2008 G V formulava innanzi al Tribunale di Venezia domanda alternativa di annullamento per errore ex art. 761 c.c. o di rescissione ex art. 763 c.c. della scrittura privata -datata 10 novembre 2006, e denominata "verbale di assegnazione lotti con la quale il ricorrente medesimo ed i propri fratelli avevano proceduto alla divisione di un appezzamento di terreno di cui erano contitolari per successione ereditaria. All'esito di una consulenza tecnica, il Tribunale di Venezia, con sentenza non definitiva in data 7 marzo 2013 rigettava sia le domande attoree, sia la domanda riconvenzionale con cui i convenuti avevano chiesto l'omologa dell'accordo nonchè la condanna dell'attore al risarcimento dei danni per la mancata esecuzione dello stesso. Il Tribunale, poi, disponeva la prosecuzione del giudizio in ordine allo scioglimento della comunione relativa ad altri beni oggetto della comunione ereditaria. Avendo i comproprietari successivamente venduto tali ultimi beni in via stragiudiziale, il giudizio di primo grado si concludeva con sentenza definitiva in data 2 maggio 2016, la quale dichiarava cessata la materia del contendere sulla residua domanda di divisione, e disponeva l'integrale compensazione delle spese di lite dell'intero giudizio.
2. G V proponeva appello avverso le due sentenze del Tribunale di Venezia, indirizzando le proprie censure sia alla C.T.U., (ks R.G. 24346/2018 Pagina nr. 3 di 8 sulla cui base il giudice di prime cure aveva disatteso le domande di annullamento e rescissione, sia alla decisione finale di integrale compensazione delle spese di lite. Avvenuta la regolare costituzione di tutti gli appellati -i quali chiedevano il rigetto del gravame e formulavano appello incidentale avverso la statuizione di rigetto della domanda di risarcimento dei danni- la Corte d'Appello di Venezia, con sentenza pubblicata il 17 gennaio 2018, confermava integralmente la decisione di primo grado, compensando le spese di lite. Osservava la Corte territoriale, per quel che qui interessa: - che infondate erano le deduzioni dell'appellante in ordine alla inidoneità della scrittura privata 10 novembre 2006 a produrre effetti reali, dovendosi qualificare la stessa come contratto di divisione ad effetti reali, il cui oggetto ben può essere determinato -come doveva ritenersi avvenuto nel caso di specie- con ricorso all'istituto dell'arbitraggio, essendosi rimesse le parti ad un tecnico per la formazione dei lotti;
- che infondate erano le censure mosse dall'appellante alla consulenza tecnica espletata nel primo grado di giudizio, la quale risultava adeguatamente argomentata, e dalla quale emergevano la correttezza del progetto divisionale redatto dal professionista incaricato da tutti i condividenti nonché l'assenza di una lesione di oltre un quarto a danno dell'appellante;
- che infondata risultava altresì l'azione di annullamento per dolo ex art. 761 c.c., non avendo l'appellante fornito
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