Cass. civ., sez. V trib., ordinanza 13/07/2020, n. 14848

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In tema di sanzioni per omesso versamento di tributi, il pagamento tardivo da parte del contribuente comporta l'applicazione del trattamento sanzionatorio più favorevole anche per i giudizi in corso, per effetto delle modifiche apportate dal d.lgs. n. 158 del 2015 all'art. 13 d.lgs. n. 471 del 1997, in ragione del principio di "favor rei" previsto dall'art. 3, comma 3, del d.lgs. n. 472 del 1997. (Fattispecie relativa ad accisa pagata con ritardo di 32 giorni, inferiore ai 90 giorni previsti dalla disciplina sopravvenuta, con conseguente riduzione della metà della sanzione irrogata).

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. V trib., ordinanza 13/07/2020, n. 14848
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 14848
Data del deposito : 13 luglio 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

14848.20 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE CIVILE Oggetto: accisa - sanzioni per omesso versamento Composta da B V - Presidente - G F T - Consigliere - R.G.N. 2675/2016 Cron. 14848 P C Consigliere Rel. - F A CC - 12/11/2019 Consigliere L N - Consigliere - ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 2675/2016 R.G. proposto da Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, 5394 presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12 голе - ricorrente, intimato in via incidentale -

contro

ASM Servizi Energetici e Tecnologici s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv. Rossella Barbaro e G G, con domicilio eletto presso la sig. Antonia De Angelis, sito in Roma, via Portuense, 104 - controricorrente, ricorrente in via incidentale - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Veneto, n. 1075/24/15, depositata il 17 giugno 2015. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12 novembre 2019 dal Consigliere P C;
RILEVATO CHE: - l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Veneto, depositata il 17 giugno 2015, di reiezione dell'appello dalla medesima proposto, nonché dell'appello incidentale della ASM Servizi Energetici e Tecnologici s.r.l., avverso la sentenza di primo grado che aveva parzialmente accolto il ricorso di quest'ultima per l'annullamento dell'atto di contestazione di violazioni finanziarie e di irrogazione di sanzioni, riducendo la sanzione ad un quarto dell'importo ivi irrogato;
- dall'esame della sentenza impugnata si evince che l'atto impositivo traeva origine dalla rilevazione dell'omesso versamento dell'accisa dovuta sul consumo di gas naturale, relativamente all'importo della rata di acconto avente scadenza 31 maggio 2010, e che l'Ufficio aveva determinato la sanzione nella misura pari al 30% dell'imposta non versata;
il giudice di appello, confermando la decisione della Commissione provinciale, ha disatteso il gravame dell'Ufficio ritenendo che trovasse applicazione al caso in esame la previsione di cui all'art. 16, terzo comma, d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, che consentiva la definizione agevolata delle sanzioni mediante il versamento di una somma pari ad un quarto della sanzione comminata;
- ha, inoltre, rigettato l'appello incidentale della contribuente vertente sull'eccepita incompetenza territoriale dell'Ufficio erariale che aveva emesso l'atto;
- il ricorso è affidato ad un unico motivo;
- resiste con controricorso la ASM Servizi Energetici e Tecnologici s.r.l., la quale propone ricorso incidentale;
in relazione a tale ricorso incidentale l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli non spiega alcuna attività difensiva;
- la ASM Servizi Energetici e Tecnologici s.r.l. deposita memoria ai sensi dell'art. 380-bis.1 c.p.c.;
CONSIDERATO CHE: -con l'unico motivo del ricorso principale proposto l'Agenzia denuncia 2 la

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