Cass. civ., sez. III, sentenza 05/12/2014, n. 25735

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Dall'art. 15 della legge 31 maggio 1995, n. 218, ai cui sensi la legge straniera è applicata secondo i propri criteri di interpretazione e di applicazione nel tempo, discende che il diritto straniero, una volta riconosciuto applicabile alla fattispecie concreta, deve essere interpretato dal giudice italiano secondo i criteri ermeneutici suoi propri. (Nella specie, la Corte d'appello, riconosciuta l'applicabilità del diritto anglosassone, ha correttamente interpretato una "clausola di classificazione", inserita in un contratto di assicurazione contro i danni da naufragio, come una "promissory warranty", considerandola, per l'effetto, non una clausola limitativa della responsabilità dell'assicuratore, bensì una delimitazione convenzionale dell'oggetto del contratto,ravvisando nella sua violazione un'ipotesi di "breach of warranty", ovvero di inoperatività della copertura assicurativa per trasporti merci compiuti con navi non affidabili).

L'art. 3, primo comma, della Convenzione di Roma 19 giugno 1980, secondo cui "il contratto è regolato dalla legge scelta dalle parti, le quali possono designare la legge applicabile a tutto il contratto, ovvero a una parte soltanto di esso", consente ai contraenti, attraverso il ricorso al frazionamento (o "depecage") volontario, di assoggettare una parte soltanto del rapporto contrattuale alla disciplina della legge straniera.

Nel giudizio di cassazione, il controricorso deve essere notificato alla controparte ai sensi dell'art. 370 cod. proc. civ., non potendosi considerare sufficiente il mero deposito presso la Corte perché l'atto possa svolgere la sua funzione di strumento di attivazione del contraddittorio rispetto alla parte ricorrente; ne consegue che, in mancanza di notificazione, poiché l'atto depositato non è qualificabile come controricorso, all'intimato non è consentito il deposito di memorie ex art. 378 cod. proc. civ. ed è preclusa la partecipazione alla discussione orale del ricorso.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 05/12/2014, n. 25735
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 25735
Data del deposito : 5 dicembre 2014
Fonte ufficiale :

Testo completo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. A A - Presidente -
Dott. C G - Consigliere -
Dott. S D - rel. Consigliere -
Dott. R M - Consigliere -
Dott. P A - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso 4108-2012 proposto da:
TS STEEL PIPE &

FITTINGS SRL

02163340173 in persona del Presidente C L, elettivamente domiciliata in ROMA, P.ZZA

MAZZINI

27, presso lo studio dell'avvocato S R, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato D M giusta procura speciale in calce al ricorso;



- ricorrente -


contro
ASSICURAZIONI GENERALI SPA anche in qualità di società incorporante UNIONE MEDITERRRANEA DI SICURTÀ - GENERALI MARINE SPA, ALLIANZ SPA (già RIUNIONE ADRIATICA DI SICURTÀ), XL INSURANCE COMPANY LIMITED (già XL WINTERTHUR) UNIPOL ASSICURAZIONI SPA (incorporante NAVALE ASSICURAZIONI SPA) elettivamente domiciliate in ROMA, V.LE

LIEGI

1, presso lo studio dell'avvocato M G, che le rappresenta e difende unitamente all'avvocato B G D giusta procura speciale del dott. Notaio DALL'ARMI GIOVANNI BATTISTA in TREVISO, rep. 181677 per le Assicurazioni Generali spa, giusta procura speciale in calce al controricorso per XL Insurance Company Limited, giusta procura speciale del Dott. Notaio TOMMASO GHERARDI in BOLOGNA il 20/2/2012 rep. n. 70539 per Unipol Assicurazioni spa;



- controricorrenti -


avverso la sentenza n. 141/2011 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 20/01/2011, R.G.N. 2311/2006;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25/09/2014 dal Consigliere Dott. DANILO SESTINI;

udito l'Avvocato MAURIZIO DARDANI;

udito l'Avvocato RAFFAELE SPERATI;

udito l'Avvocato GIAN DOMENICO BOGLIONE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FRESA

Mario che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Tubisteel s.r.l. convenne in giudizio la Assicurazioni Generali s.p.a., quale delegataria, nonché le coassicuratrici Riunione Adriatica di Sicurtà s.p.a., XL Winterthur International Insurance Company Limited, Navale Assicurazioni s.p.a. e Unione Mediterranea di Sicurtà - Generali Marine s.p.a., chiedendone la condanna a pagare - ciascuna per la propria quota- l'indennizzo relativo ad una partita di tubi metallici trasportata via mare, che era andata perduta a seguito del naufragio della nave nelle acque dell'Egeo. Le convenute si costituirono in giudizio contestando - in via principale - l'operatività della garanzia a seguito del mancato rispetto della "clausola di classificazione" prevista dall'appendice n. 8 delle condizioni di polizza.
Il Tribunale di Milano rigettò la domanda, compensando le spese di lite.
La Corte di Appello di Milano ha confermato la sentenza, condannando la Tubisteel al pagamento delle spese processuali del grado. Ricorre per cassazione la TS Steel Pipe &
Fittings s.r.l. - già Tubisteel s.r.l. - affidandosi a due articolati motivi. In data 12.3.2012 è stato depositato un atto denominato controricorso per la Assicurazioni Generali s.p.a. (anche quale società incorporante l'Unione Mediterranea di Sicurtà - Generali Marine s.p.a.), la XL Insurance Company Limited (già XL Winterthur), la Unipol Assicurazioni s.p.a. (incorporante la Navale Assicurazioni s.p.a.): tale atto non risulta mai notificato alla ricorrente;
le medesime parti hanno successivamente depositato una memoria ex art. 378.
MOTIVI DELLA DECISIONE


1. Deve innanzitutto escludersi che, in difetto di notifica alla controparte, l'atto depositato dalle intimate possa qualificarsi come controricorso, giacché il mero deposito non è sufficiente ad attivare il contraddittorio rispetto alla parte ricorrente (cfr. Cass. n. 22928/2008): ne consegue che alle intimate non era neppure consentito il deposito di memorie ex art. 378 c.p.c., (dovendosi quindi considerare tamquam non esset quella presente in atti) e che la partecipazione alla discussione orale - non ammissibile sulla base di procura apposta in calce ad atto non costituente idoneo controricorso (Cass. n. 1737/2005) - è stata consentita ai difensori soltanto per quelle parti (Assicurazioni Generali s.p.a. e Unipol Assicurazioni s.p.a.) che risultavano aver rilasciato ai medesimi procura notarile.


2. La Corte di Appello di Milano ha rilevato che l'appendice n. 8 del contratto di assicurazione contiene una "clausola di classificazione" ("La presente copertura assicurativa ed i tassi di premio per i trasporti marittimi stabiliti in polizza sono validi soltanto per le merci e/o altri beni trasportati con navi in acciaio a propulsione meccanica propria classificate da una Società di Classificazione che sia: a) un membro effettivo o associato dell'Intenational Association of Classifications Societies (IACS)"), prevedendo altresì - all'art.

6 - che "la presente assicurazione è soggetta alla legge e all'uso inglese";
su questa premessa, ha confermato la decisione di rigetto della domanda di indennizzo, sulla base delle seguenti considerazioni:
-con la previsione di cui all'art. 6, le parti hanno effettuato un cd. depegage, stabilendo che al contratto, assoggettato per il resto al diritto italiano, si applicasse invece il diritto inglese in relazione all'Institute Classification Clause, operazione consentita dall'art. 3, comma 1 della Convenzione di Roma del 19.6.1980 (richiamata dalla L. n. 218 del 1995, art. 57), come pure dalla Seconda Direttiva 88/357/CEE;

-proprio "il richiamo al diritto anglosassone ... consente di interpretare la classification clause ... come una promissory warranty, quale definita dal Marine Insurance Act 1906", con la conseguenza che "la sopradetta classification clause, stante la sua natura di warranty (ancorché il termine sia traducibile come "garanzia", di fatto opera come una condizione), non sia interpretabile come clausola limitativa della responsabilità dell'assicuratore, bensì come delimitazione convenzionale dell'oggetto del contratto, cioè del rischio e della sua estensione, di talché la sua violazione comportava l'inoperatività della polizza assicurativa per trasporti merci compiuti con navi non affidabili, perché prive dei requisiti minimi di affidabilità previsti dai registri di Clause, gestiti da società od organismi membri dello IACS";

-va escluso che la mera circostanza che la nave risultasse classificata al registro di Classe croato (gestito dallo IACS) fosse sufficiente a ritenere rispettata la classification clause, in quanto "lo scopo dei registri di classe (o di classificazione) ... è quello di classificare il grado di idoneità dei natanti o galleggianti all'uso cui sono destinati e per le navi in particolare il loro grado di affidabilità in navigazione";
ciò comporta "che il rinvio ... alla classificazione ... va inteso come riferito al contenuto di detta classificazione", mentre "la tesi dell'appellante, per cui basterebbe a soddisfare la prescrizione ... il mero fatto storico della classificazione in sè, senza alcun riferimento alla classe attribuita e ai limiti operativi imposti, priverebbe dette clausole di ogni significato";

-atteso che il Registro di Classe croato classificava la nave col codice 100A2, che comportava severe restrizioni alla navigazione ("con la nave procedente a non più di 50 miglia nautiche dal luogo di riparo e con condizioni di mare non superiori a forza 4") e che il naufragio era avvenuto "con condizioni del mare pari a forza 10", "le restrizioni imposte dal Registro di Classificazione croato e richiamate per relationem dalla classification clause in polizza risultavano ampiamente violate;
quindi vi era stato un breach of warranty con conseguente inoperatività della copertura assicurativa") e ciò "a prescindere dall'esistenza di qualsiasi rapporto di causalità tra tale violazione e il sinistro e a prescindere da qualsivoglia colpa dell'assicurato o del vettore".

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