Cass. pen., sez. I, sentenza 22/05/2023, n. 21945

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 22/05/2023, n. 21945
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 21945
Data del deposito : 22 maggio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da LI FL nata a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 9/08/2022 del Tribunale di Cagliari in funzione di riesame udita la relazione svolta dal Consigliere BARBARA CALASELICE;
udito il Sostituto Procuratore generale, F. Z:acco, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio;
la difesa, avv. R. Floris, ha fatto pervenire richiesta di trattazione del procedimento in sua assenza, concludendo nel senso dell'accoglimento del ricorso, con p.e.c. del 12 gennaio 2023

RITENUTO IN FATTO

1.Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Cagliari in funzione di riesame ha confermato il provvedimento con il quale è stato disposto il sequestro preventivo della somma di euro 51.230,00, già sottoposta a sequestro probatorio, rinvenuta nella disponibilità di MO OR, in data 11 luglio 2022. 1.1.Si tratta di sequestro disposto dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale in sede, con provvedimento del 20 luglio 2022, in quanto OR è indicato come sottoposto ad indagini per i reati di cui agli artt. 416 (capo 1), 110, 432 (capo 14), 56, 575 (capo 15), 635 (capo 16) cod. pen. di cui ai capi 1, 14, 15, 16 dell'incolpazione provvisoria e destinatario di misura cautelare personale degli arresti domiciliari, perché reputato gravemente indiziato di tali condotte, nella qualità di dirigente dell'associazione finalizzata alla commissione di reati (gruppo ultras denominato SC Cagliari 19) commessi con violenza alla persona, minacce, danneggiamento aggravato, attentato alla sicurezza dei trasporti, gestore della cassa, alimentata dalla vendita di gadget e maglie autografate dei giocatori del Cagliari calcio, con partecipazione anche ai gravi delitti di cui ai capi 14, 15 e 16 commessi ai danni di esponenti di tifoserie avversarie.

1.2. Secondo il provvedimento impugnato, OR veniva trovato, presso la sua abitazione, nella quale conviveva con la ricorrente, in possesso della indicata somma di danaro, suddivisa in banconote di vario taglio, parte della quale riposta separatamente, oltre ad un registro di cassa e altri oggetti poi sottoposti a sequestro probatorio. Il sequestro preventivo della somma risulta richiesto dal Pubblico ministero ai sensi dell'art. 240, comma secondo, cod. pen. e 321 comma 2, cod. proc. pen., ritenendo la sussistenza del fiJmus dei reati contestati in via provvisoria e l'esigenza di evitare che il danaro possa essere utilizzato o disperso e, comunque, sottratto alla finalità di confisca.

1.3. Il Tribunale con funzione di riesame ha confermato il provvedimento sulla base della ritenuta utilizzazione del danaro reperito come cosa pertinente al reato, in quanto utilizzato per favorire le condotte illecite addebitate al ricorrente, indicato come destinato a commettere ulteriori analoghi reati, quali l'organizzazione di trasferte e spedizioni punitive ai danni di tifosi avversari, con prevedibile commissione di ulteriori reati. Inoltre, non vi sarebbe stata dimostrazione, da parte della difesa, se non quanto all'attività di infermiere, svolta dall'indagato OR, della sussistenza di elementi atti a superare il periculum in mora, considerato che il predetto, ritenuto indiziato di essere unico cassiere del gruppo, attraverso le indicate somme ritenute collegate all'attività illecita, da questo svolta perché destinate al finanziamento del gruppo, potrebbe agevolare la commissione di ulteriori reati analoghi a quelli per i quali sui procede a suo carico. Infine, si evidenzia che le doglianze difensive relative alla riferibilità della somma alla ricorrente, per essere l'abitazione di sua pertinenza e la somma di sua esclusiva proprietà, non sarebbero fondate. Con particolare riferimento all'importo di euro cinquemila, contenuto in una scatola rossa, ubicata all'interno di un mobile, secondo il Tribunale non vi sarebbe prova della derivazione dell'importo dall'attività (lecita) di gestione di una pizzeria svolta nel mese di agosto 2021 da parte della NC. Si sottolinea, comunque, che l'intera cifra sequestrata era in contanti e suddivisa in banconote di vario taglio, pur se diversamente allocate all'interno dell'abitazione, nella quale comunque l'indagato OR aveva il proprio domicilio.

2. Avverso detto provvedimento ha proposto tempestivo ricorso la NC, in qualità di terza interessata, deducendo violazione ed erronea applicazione degli artt. 125, 253, 321 comma 2 cod. proc. pen., 240, comma 2, cod. pen. e vizio di motivazione.

2.1. Si deduce che l'ordinanza censurata si limiterebbe ad illustrare i presupposti del fumus e del periculum in mora, mentre non indica, rispetto alla previsione di cui all'art. 240, comma secondo, cod. pen., a quale specifica ipotesi si debba fare riferimento. Non sarebbe specificato se si tratta di somma che rappresenti il prezzo del reato, bene o strumento utilizzato per commettere i reati di cui all'art. 240, comma secondo, n.

1-bis cod. pen., o cosa la cui fabbricazione, porto, detenzione o alienazione costituisca reato. Né tale precisazione risulterebbe

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