Cass. pen., sez. IV, sentenza 27/02/2023, n. 08511

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 27/02/2023, n. 08511
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 08511
Data del deposito : 27 febbraio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: R S nato a VIZZOLO PREDABISSI il 08/10/1989 avverso la sentenza del 21/12/2021 della CORTE APPELLO di BRESCIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere EUGENIA SERRAO;

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di appello di Brescia, con la sentenza indicata in epigrafe, ha parzialmente riformato la pronuncia di condanna emessa in data 26/04/2021 all'esito di giudizio abbreviato dal Tribunale di Brescia nei confronti di R S, condannata, all'esito del giudizio di appello, per i seguenti reati: - reato previsto e punito dall'art.624 cod. pen. perché al fine di profitto si era impossessata di due confezioni di ovetti kinder (contenenti 48 ovetti) prelevandole dagli scaffali del bar Chef Express presso l'area di servizio autostradale Campagnola Ovest, in Calcinato il 19 gennaio 2018 (capo c);
- reato previsto e punito dall'art.624 cod. pen. perché al fine di profitto si era impossessata di due confezioni di kinder MAXI e di due confezioni di Pocket Coffee prelevandole dagli scaffali del bar Chef Express presso l'area di servizio autostradale Campagnola Ovest, in Calcinato il 18 gennaio 2018 (capo d);
- reato previsto e punito dagli artt.624 e 625 n.7 cod. pen. perché al fine di profitto si era impossessata di diversi capi di abbigliamento prelevandoli dagli scaffali del negozio Mondosofia, in Mazzano in data 8 febbraio 2018 (capo e);
- reato previsto e punito dall'art.624 cod. pen. perché al fine di profitto si era impossessata dell'autovettura Lancia Y di proprietà di B A sottraendola all'autoriparatore M M, in Mazzano il 26 gennaio 2018 (capo f);
- reato previsto e punito dall'art.624 cod. pen. perché al fine di profitto si era impossessata di 24 confezioni di biscotti Grisbì prelevandole dagli scaffali del bar Sirio Grill presso l'area di servizio autostradale Campagnola Est, in Calcinato il 27 gennaio 2018 (capo g);
- reato previsto e punito dall'art.624 cod. pen. perché al fine di profitto si era impossessata di due scatole di giochi prelevandole dagli scaffali del bar Sirio Grill presso l'area di servizio autostradale Campagnola Est, in Calcinato il 30 gennaio 2018 (capo h);
- reato previsto e punito dall'art.612 cod. pen. per aver minacciato Nitu Lucia, in Calcinato il 25 gennaio 2018 (capo i);
- reato previsto e punito dall'art.612 cod. pen. per aver minacciato Simonelli Barbara, in Molinetto di Mazzano l'8 febbraio 2018 (capo j).

2. Sabrina Radulovie propone ricorso per cassazione censurando la sentenza per i seguenti motivi: - violazione dell'art. 131 bis cod. pen. Nonostante la Corte abbia ritenuto trattarsi di condotte di furto commesse su beni di scarso valore, ha poi escluso l'applicazione della norma anche in considerazione del «notevole curriculum delinquenziale», dell'imputata;
tale elemento era stato già valutato ai fini dell'applicazione della recidiva reiterata, specifica infraquinquennale per cui escludere la particolare tenuità del fatto in ragione della sola presenza di precedenti significa duplicare le conseguenze già valutate ai sensi dell'art. 99 cod. pen. La difesa evidenzia il minimo disvalore della condotta e la non ostatività della pluralità di fatti uniti dal vincolo della continuazione;
- erronea applicazione dell'art. 625 comma 2 n.7 cod. pen., violazione dell'art. 337, comma 3, cod.proc. pen. per quanto concerne il punto e) del capo di imputazione, e dell'art. 529 cod. proc. pen. La motivazione offerta dalla Corte territoriale con riguardo all'aggravante contestata al capo e) secondo la difesa è meramente apparente;
l'argomento secondo il quale l'imputata non sarebbe stata attenzionata dagli operatori del negozio è erronea e pretermette il fatto che i dipendenti la avessero attenzionata sin dal suo ingresso nell'esercizio commerciale, in quanto già nota per precedenti tentativi di furto;
il negozio era altresì provvisto di sistema di videosorveglianza, dunque sorveglianza e controllo continuativi nel caso di specie sussistenti. Deduce, quindi, il difetto di valida querela in quanto proposta dal legale rappresentante di una persona giuridica senza indicazione specifica della fonte dei poteri di rappresentanza. Con riferimento a quanto contestato al capo f), l'accertamento della sussistenza dell'aggravante si fonda su un'erronea interpretazione del concetto di esposizione alla pubblica fede. Eccepisce il difetto di valida querela in quanto sporta da M M, collaboratore della ditta presso la quale era custodita l'autovettura, dunque soggetto non legittimato;
- erronea applicazione dell'art. 612 cod. pen. in quanto l'affermazione di responsabilità si fonda su una motivazione illogica, non essendo comprensibile come un timore «vago» e «indistinto» possa al contempo tradursi in un timore «concreto». Secondo la giurisprudenza, la minaccia, per integrare il reato di cui all'art. 612 cod. pen., non può essere vaga e indistinta ma deve essere seria ed effettiva e consiste nella prospettazione credibile di un male alla vittima. La minaccia va accertata con riguardo al tenore delle espressioni verbali e al contesto nel quale esse si collocano e il male minacciato deve necessariamente dipendere dalla volontà dell'agente. Secondo la difesa, nessuna delle frasi profferite dall'imputata aveva un grado di offensività tale da integrare il reato di minaccia.

3. Il difensore ha depositato memoria in data 10 febbraio 2022 insistendo per l'accoglimento del ricorso anche ai sensi dell'art.131 bis cod. pen. in considerazione dell'intervenuta riforma di cui al d. Igs. 10 ottobre 2022, n.150.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Le censure proposte non superano il vaglio di ammissibilità in quanto risultano pedissequamente reiterative di motivi di appello già ampiamente esaminati, con motivazione esente da vizi, dalla Corte di appello nella sentenza impugnata, salvo quanto si dirà a proposito del reato contestato al capo f).
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi