Cass. pen., sez. III, sentenza 16/05/2023, n. 20677

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 16/05/2023, n. 20677
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 20677
Data del deposito : 16 maggio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: AP EO nato a [...] il [...] QUADRIFOGLIO SOCIETÀ COOPERATIVA A MUTUALITÀ PREVALENTE avverso l'ordinanza del 22/09/2022 del TRIB. LIBERTA' di PAVIA udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI;
lette le conclusioni del PG ETTORE PEDICINI: "Annullamento con rinvio". Ricorso trattato ex. art. 23 comma 8 D.L. 137/2020.

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale di Pavia - in sede di riesame - con ordinanza del 22 settembre 2022 accoglieva parzialmente il riesame e riduceva il sequestro preventivo diretto del profitto per la società Quadrifoglio in complessivi euro 397.837,32, riduceva, inoltre, quello per equivalente disposto nei confronti di LD IN in complessivi euro 397.837,32;
revocava, infine, il sequestro preventivo per equivalente in capo a AN LA (relativamente al reato di cui all'art. 5, d. Igs. 74 del 2000, per l'anno 2018, escludendo il fumus per gli anni di imposta 2016 e 2017).

2. Ricorrono in cassazione LD IN nella qualità di indagato e quale legale rappresentante della società cooperativa Quadrifoglio, deducendo i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, commal, disp. att., c.p.p. 2. 1. Violazione di legge (art. 5 d. Igs. 74/2000, 39, secondo comma, 41, d.P.R. 600 del 1973, 2796 cod. civ., 192 cod. proc. pen. e 53 costituzione). L'ordinanza impugnata per il solo anno 2018 non ritiene valutabili le spese per il personale dipendente della società Quadrifoglio;
spese valutate, invece, per gli anni 2016 e 2017. L'ordinanza ritiene che per il 2018 la società Quadrifoglio avesse ridotto il personale ad una sola unità, in luogo delle 23/26 unità dei precedenti anni 2016/2017. Per il Tribunale del riesame l'assenza del libro giornale impedirebbe un'applicazione presuntiva dei costi per il personale identica per il 2018 a quelli del 2016/2017, in quanto il personale non sarebbe indicato nella visura camerale della società. I costi, invece, sono deducibili e gli stessi nell'ipotesi di accertamento induttivo possono anche determinarsi con presunzioni semplici (cass. Sez. 3, n. 2581 del 2021). Deve tassarsi il profitto netto e non quello lordo in applicazione del principio dell'art. 53 Costituzione. L'assenza di deduzione dei costi del personale invece importa una tassazione (profitto) sul lordo. Inoltre, con la deduzione dei costi la soglia

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