Cass. civ., sez. V trib., sentenza 26/10/2005, n. 20780

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In tema di condono fiscale, l'art. 39, terzo comma, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, dispone che gli uffici provvedano al controllo delle dichiarazioni integrative ed alla liquidazione delle imposte dovute in base alle dichiarazioni stesse entro il termine di decadenza di cui al primo comma dell'art. 17 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (nel testo vigente prima della sostituzione attuata dall'art. 6, comma primo, del d.lgs. n. 46 del 1999, a decorrere dal 1° luglio 1999), ossia entro il termine di cui al primo comma dell'art. 43 del d.P.R. n.600 del 1973 (il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione), calcolato con decorrenza dall'anno 1992. Poiché ai sensi dell'art. 32, secondo comma, della medesima legge n. 413 del 1991, e della successiva proroga introdotta dall'art. 3, primo comma, del d.l. 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, in legge 24 marzo 1993, n. 75, il termine inizialmente concesso al contribuente per la presentazione della dichiarazione integrativa è stato conclusivamente differito al 20 giugno 1993, deve ritenersi che il termine per la liquidazione delle imposte decorra non dal momento in cui il contribuente abbia provveduto agli adempimenti a suo carico ma dalla nuova scadenza e sia, quindi, a sua volta scaduto il 31 dicembre 1998.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. V trib., sentenza 26/10/2005, n. 20780
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 20780
Data del deposito : 26 ottobre 2005
Fonte ufficiale :

Testo completo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. F U - Presidente -
Dott. M S - rel. Consigliere -
Dott. E V G - Consigliere -
Dott. M A - Consigliere -
Dott. S S - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA VIA DEI PORTOGHESI

12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;



- ricorrente -


e da
AGENZIA DELL'ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA VIA DEI PORTOGHESI

12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;



- ricorrente -


contro
ABBONDINTERNI SRL;



- intimato -


avverso la sentenza n. 28/2002 della Commissione tributaria regionale di MILANO, depositata il 04/04/2002;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 31/03/2005 dal Consigliere Dott. S M;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. M V che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La controversia concerne la liquidazione della dichiarazione integrativa presentata, in relazione alle imposte IRPEG ed ILOR per gli anni dal 1982 al 1990, dalla società Abbondatemi s.r.l. ai sensi della L. n. 413/1991, art. 34. La contribuente adiva la Commissione Tributaria Provinciale, impugnando la cartella esattoriale notificatale il 21 settembre 1998 ed eccependo la carenza di motivazione e la decadenza dell'ufficio dal potere di iscrizione a ruolo.
Il ricorso veniva accolto dalla commissione di primo grado, e questa pronunzia veniva confermata, con sentenza n. 28/17/2002, in data 18 febbraio/4 aprile 2002, dalla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia. Avverso la sentenza, che non risulta notificata, propongono ricorso per Cassazione, con un motivo, il Ministero delle Finanze e l'Agenzia delle Entrate con atto notificato nel domicilio eletto il 18 marzo 2003. La contribuente intimata non ha presentato difese in questa fase.
MOTIVI DELLA DECISIONE


1. Con l'unico motivo di impugnazione i ricorrenti eccepiscono la violazione e falsa applicazione di norme di diritto, e in particolare il D.P.R. n. 602/1973, art. 17, D.P.R. n. 600/1973, art. 43, 2697 c.c., artt. 115 e 116 c.p.c., nonché i principi generali in materia
di onere probatorio e di formazione della cartella esattoriale, ed infine la motivazione insufficiente e contraddittoria. La sentenza aveva ritenuto, in sintesi, che inscrizione a ruolo fosse tardiva, e che l'ufficio fosse decaduto dal potere di effettuarla, in quanto la liquidazione del condono sarebbe dovuta avvenire entro il 31 dicembre 1997, mentre invece i ruoli sarebbero stati consegnati il 9 gennaio 1998, e la notificazione il 21 settembre 1998, senza che l'ufficio fornisse alcuna prova sulla tempestività dell'iscrizione a ruolo. I ricorrenti criticano questo ragionamento e contestano specificamente che l'ufficio avesse l'onere di provare la data di consegna dei ruoli, sostenendo che questo onere ricadeva piuttosto sul contribuente che aveva formulato l'eccezione. Lamentano anche che la decisione su questo punto sarebbe apodittica, priva di motivazione.
Con un secondo rilievo i ricorrenti sostengono, inoltre, che la sentenza sarebbe errata nel merito, in quanto il termine di cinque anni sarebbe prescritto per consegna dei ruoli all'Intendente di Finanza, non per la consegna ai concessionario o per la notificazione al contribuente.

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