Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 27/04/2004, n. 8073

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In tema di accertamento della sussistenza di una malattia professionale e del relativo nesso di causalità, non può escludersi, ove necessaria, l'adozione del criterio epidemiologico, soprattutto per accertare, in relazione a malattia multifattoriale (nella specie, artropatia degenerativa del rachide), quantomeno l'incidenza concausale dell'attività lavorativa svolta, specie se tale attività (nella specie, videoterminalista) sia relativamente "recente" e pertanto non possano ritenersi ancora definitivamente accertati nella scienza medica gli effetti che essa può avere sulla salute dei lavoratori; ne consegue che deve ritenersi affetta da vizio di motivazione la sentenza nella quale il giudice d'appello, aderendo alle conclusioni della consulenza d'ufficio, escludente il nesso di causalità tra attività di videoterminalista e artrosi, abbia completamente omesso di valutare, anche solo per disattenderle, le note medico - legali del consulente di parte il quale, richiamando la letteratura scientifica più recente e i risultati di congressi medici, abbia evidenziato la necessità di utilizzo del criterio epidemiologico.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 27/04/2004, n. 8073
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 8073
Data del deposito : 27 aprile 2004
Fonte ufficiale :

Testo completo

Aula 'A' M REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 0807 3 /0 4 LA

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Oggetto

SEZIONE LAVORO

Lavoro Composta dagli Dott. S P R.G.N. 6333/01 Cron. 15487 V - Consigliere Dott. L Dott. F A M - Consigliere Rep. Dott. G C Consigliere Ud. 11/12/03 Dott. C D I Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente 2 SENTENZA sul ricorso proposto da: B P, elettivamente domiciliato in ROMA VIA

CARLO POMA

2, presso lo studio dell'avvocato G. SANTE ASSENNATO, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti; - ricorrente contro I.N.A.I.L. ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE

CONTRO

GLI INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA VIA IV NOVEMBRE

144, rappresentato e difeso 2003 dagli avvocati ANTONINO CATANIA, GIUSEPPE DE FERRA' 6610 giusta procura speciale atto notar CARLO FEDERICO -1- TUCCARI di Roma del 26/3/01, rep. 56528 ; - resistente con procura avverso la sentenza n. 44/00 del Tribunale di CHIETI, depositata il 10/03/00 R.G.N. 1253/95; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/12/03 dal Consigliere Dott. Camilla DI IASI; udito l'Avvocato LUCIANA ROMEO per delega GIUSEPPE DE FERRA'; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. U D A che ha concluso per il rigetto del ricorso. بن -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Il Tribunale di Chieti respingeva l'appello proposto da Paolo Bergonzoni avverso la sentenza pretorile che aveva rigettato il ricorso del predetto Bergonzoni inteso ad ottenere nei confronti dell'Inail il riconoscimento del proprio diritto alle previste prestazioni assicurative e previdenziali in relazione ad una patologia di asserita origine lavorativa. In particolare, il Tribunale rilevava che il c.t.u. nominato in grado di appello aveva escluso che la patologia da cui era risultato affetto il Bergonzoni potesse trovare origine nell'attività lavorativa svolta dal predetto, impiegato addetto al terminale, posto che tale attività non presenterebbe rischi a carico della colonna vertebrale. Avverso tale sentenza Paolo Bergonzoni propone ricorso per cassazione, successivamente illustrato dal deposito di memoria;
resiste con controricorso l'Inail. MOTIVI DELLA DECISIONE Con un unico motivo, deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 3 D.P.R. n. 1124 del 1965, nonché 112, 434, 437 c.p.p. e 41 c.p., oltre 3 che vizi di motivazione, il ricorrente censura la sentenza impugnata per aver acriticamente recepito le conclusioni espresse dal consulente tecnico in secondo grad nominato senza in alcun modo considerare le note medico-legali del consulente di parte il quale aveva evidenziato la necessità di utilizzare il criterio epidemiologico nella ricerca del nesso di causalità tra la patologia accertata e l'attività lavorativa svolta. Secondo il ricorrente, inoltre, il giudice d'appello sarebbe incorso in vizio di motivazione anche per non aver minimamente considerato il ruolo (attribuibile anche ad una minimadi concausa accelerazione di una patologia pregressa) che l'attività di terminalista svolta per più decenni, con esposizione continuata a rischio di posture scorrette, potrebbe aver avuto nella artropatia degenerativa del rachide cervicale e dorso-lombare con discopatia multipla diagnosticata al ricorrente. Le esposte censure sono fondate. In omaggio al principio di autosufficienza del 3 ricorso per cassazione, il ricorrente ha riportato brani significativi del ricorso in appello e della consulenza di parte ad allegata, dai quali si : evince che fu evidenziata la necessità di utilizzo del criterio epidemiologico nella ricerca del nesso di causalità tra la patologia accertata e l'attività di terminalista. Il giudice di merito avrebbe pertanto dovuto valutare, anche solo per disattenderla, tale affermazione, peraltro non genericamente espressa, ma supportata dal richiamo ai risultati di congressi medici e alla letteratura scientifica, specie tenendo presente che l'attività di videoterminalista è attività relativamente "recente" e pertanto non possono ritenersi ancora definitivamente accertati nella scienza medica gli effetti che l'attività suddetta, svolta nell'arco di molti anni, può avere sulla salute del lavoratore, e tenendo presente altresì che la giurisprudenza di questa Corte non ha escluso l'adozione del criterio epidemiologico, specie per accertare, in relazione a malattie multifattoriali, quantomeno l'incidenza concausale dell'attività lavorativa svolta. Giova peraltro ancora rilevare che l'affermazione (contenuta nella sentenza impugnata) secondo la quale l'artropatia degenerativa del rachide è malattia comune a un gran numero di persone, specie se anziane, non certamente 5 sufficiente al rigetto della domanda dell'attuale ricorrente, atteso che, a tal fine, il giudice di escludere merito motivatamente avrebbe dovuto patologia presenza di una (specie in multifattoriale quale l'artropatia) che l'attività lavorativa abbia avuto un anche minimo, ruolo concausale, dovendosi per tale ritenere pure quello determinante una piccolissima accelerazione di una malattia pregressa. Per tutto quanto sopra esposto il ricorso va cassatava conaccolto e la sentenza impugnata rinvio ad altro giudice equiordinato che provvederà anche in ordine alle spese della presente fase di giudizio.

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