Cass. pen., sez. I, sentenza 07/03/2023, n. 09661

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 07/03/2023, n. 09661
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 09661
Data del deposito : 7 marzo 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: LL RT LO nato a [...] il [...] OD CI nato a [...] il [...] IN AN nato a [...] il [...] RA EN nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 04/03/2022 della RT APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CAPPUCCIO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore GIUSEPPINA CASELLA che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso dei ricorrenti LL RT LO e OD IR, l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata per il ricorrente IN AN, limitatamente al trattamento sanzionatorio, e l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata per il ricorrente OT EN, limitatamente all'aggravante. uditi i difensori: avv. MORONI ROBERTO, del foro di ROMA, in qualità di sostituto processuale dell'avvocato (D'UFFICIO) CAPRIO MARIA del foro di COSENZA, giusta nomina depositata all'odierna udienza, in difesa di LL RT LO e OD CI, il quale conclude insistendo nell'accoglimento del ricorso;
avvocato DI NATALE ALBERTO, del foro di ROMA, in qualità di sostituto processuale dell'avvocato TESSITORE GIUSEPPE, del foro di SANTA MARIA CAPUA VETERE, giusta nomina depositata all'odierna udienza, in difesa di IN AN, il quale conclude riportandosi ai motivi di ricorso;
avvocato SOMMA AMBRA, del foro di TORRE ANNUNZIATA, in difesa di RA EN, la quale conclude chiedendo l'accoglimento dei motivi di ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 4 marzo 2022, la OR di appello di Napoli, in parziale riforma di quella emessa il 3 maggio 2021 dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale della stessa città, ha: - rideterminato, previa applicazione delle circostanze attenuanti generiche, in tre anni, sette mesi e dieci giorni di reclusione e 14.000 euro di multa la pena inflitta a CI IC per i reati ex art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, a lei ascritti ai capi h) e I);
- rideterminato, previa applicazione delle circostanze attenuanti generiche, in due anni, dieci mesi e venti giorni di reclusione e 14.000 euro di multa la pena inflitta a CA DE OR per il reato ex art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, ascrittogli al capo I);
- rideterminato, nei confronti di ME NO e previo riconoscimento della continuazione tra i reati a lei ascritti e quelli per i quali ella è stata condannata con sentenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Torre Annunziata del 2 febbraio 2016, in undici anni e quattro mesi di reclusione la pena a lei complessivamente inflitta;
- confermato la condanna di AN IN alle pena di quattro anni ed otto mesi di reclusione per i reati di associazione mafiosa, detenzione e porto in luogo pubblico di arma comune da sparo aggravati e tentata estorsione aggravata.

2. CA DE OR e CI IC propongono, con atti separati ma di analogo contenuto, entrambi sottoscritti dai soli imputati, ricorsi per cassazione affidati a due motivi dedicati, rispettivamente, all'illogicità della motivazione sottesa all'affermazione della penale responsabilità in ordine ai reati loro rispettivamente ascritti ed all'illegittimità della determinazione delle sanzioni, correlata alla sola gravità delle condotte e non anche in considerazione della personalità degli agenti, del positivo contegno serbato nel procedimento e di ogni altro elemento disponibile.

2.1. AN IN propone, con l'assistenza dell'avv. Giuseppe Tessitore, ricorso per cassazione articolato su un unico motivo, con il quale lamenta violazione di legge per avere la OR di appello disatteso il motivo di impugnazione vertente sulla misura, inferiore al massimo di legge, dell'operata riduzione della pena ex art. 416-bis.1, terzo comma, cod. pen., sul rilievo della mera gravità delle condotte, poste in essere in ambito camorristico, e senza considerare che egli, a seguito della collaborazione con la giustizia, ha definitivamente reciso ogni legame con il crimine organizzato ed offerto, con 3 yfr( lealtà, un ampio ed utilissimo contributo al fine dell'accertamento di numerosi fatti di reato, ivi compresi quelli che sono oggetto di contestazione nell'ambito del presente procedimento.

2.2. ME NO propone, con il ministero dell'avv. Ambra Somma, ricorso per cassazione imperniato su due motivi, con il primo dei quali denunzia vizio di motivazione per avere la OR di appello rigettato il motivo di impugnazione relativo all'addebito ex art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, trascurando come, pure muovendo dal postulato dell'esistenza dell'ipotizzato sodalizio criminale dedito al narcotraffico, assai !abili sono gli elementi dimostrativi della sua stabile partecipazione al gruppo, potendosi più realisticamente configurare, eventualmente, il concorso in uno o più reati-fine ovvero la commissione del delitto di favoreggiamento personale in favore degli autori delle condotte criminose afferenti al commercio di sostanze stupefacenti. Con il secondo motivo, la ricorrente eccepisce vizio di motivazione con riferimento all'aggravante prevista dall'art.

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