Cass. pen., sez. I, sentenza 07/03/2023, n. 09661
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta
Segnala un errore nella sintesiTesto completo
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: DELLA CORTE CARLO nato a BATTIPAGLIA il 18/11/1961 IODICE CIRA nato a ERCOLANO il 14/03/1961 SPINELLI ANDREA nato a NAPOLI il 25/06/1975 NORATO FILOMENA nato a CASTELLAMMARE DI STABIA il 12/06/1985 avverso la sentenza del 04/03/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere D C;udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore GIUSEPPINA CASELLA che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso dei ricorrenti DELLA CORTE CARLO e IODICE CIRO, l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata per il ricorrente SPINELLI ANDREA, limitatamente al trattamento sanzionatorio, e l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata per il ricorrente NOTARO FILOMENA, limitatamente all'aggravante. uditi i difensori: avv. M R, del foro di ROMA, in qualità di sostituto processuale dell'avvocato (D'UFFICIO) C M del foro di COSENZA, giusta nomina depositata all'odierna udienza, in difesa di DELLA CORTE CARLO e IODICE CIRA, il quale conclude insistendo nell'accoglimento del ricorso;avvocato DI NATALE A, del foro di ROMA, in qualità di sostituto processuale dell'avvocato T G, del foro di SANTA MARIA CAPUA VETERE, giusta nomina depositata all'odierna udienza, in difesa di SPINELLI ANDREA, il quale conclude riportandosi ai motivi di ricorso;avvocato SOMMA AMBRA, del foro di TORRE ANNUNZIATA, in difesa di NORATO FILOMENA, la quale conclude chiedendo l'accoglimento dei motivi di ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 4 marzo 2022, la Corte di appello di Napoli, in parziale riforma di quella emessa il 3 maggio 2021 dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale della stessa città, ha: - rideterminato, previa applicazione delle circostanze attenuanti generiche, in tre anni, sette mesi e dieci giorni di reclusione e 14.000 euro di multa la pena inflitta a Cira Iodice per i reati ex art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, a lei ascritti ai capi h) e I);- rideterminato, previa applicazione delle circostanze attenuanti generiche, in due anni, dieci mesi e venti giorni di reclusione e 14.000 euro di multa la pena inflitta a Carlo Della Corte per il reato ex art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, ascrittogli al capo I);- rideterminato, nei confronti di F N e previo riconoscimento della continuazione tra i reati a lei ascritti e quelli per i quali ella è stata condannata con sentenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Torre Annunziata del 2 febbraio 2016, in undici anni e quattro mesi di reclusione la pena a lei complessivamente inflitta;- confermato la condanna di A S alle pena di quattro anni ed otto mesi di reclusione per i reati di associazione mafiosa, detenzione e porto in luogo pubblico di arma comune da sparo aggravati e tentata estorsione aggravata. 2. Carlo Della Corte e Cira Iodice propongono, con atti separati ma di analogo contenuto, entrambi sottoscritti dai soli imputati, ricorsi per cassazione affidati a due motivi dedicati, rispettivamente, all'illogicità della motivazione sottesa all'affermazione della penale responsabilità in ordine ai reati loro rispettivamente ascritti ed all'illegittimità della determinazione delle sanzioni, correlata alla sola gravità delle condotte e non anche in considerazione della personalità degli agenti, del positivo contegno serbato nel procedimento e di ogni altro elemento disponibile. 2.1. A S propone, con l'assistenza dell'avv. G T, ricorso per cassazione articolato su un unico motivo, con il quale lamenta violazione di legge per avere la Corte di appello disatteso il motivo di impugnazione vertente sulla misura, inferiore al massimo di legge, dell'operata riduzione della pena ex art. 416-bis.1, terzo comma, cod. pen., sul rilievo della mera gravità delle condotte, poste in essere in ambito camorristico, e senza considerare che egli, a seguito della collaborazione con la giustizia, ha definitivamente reciso ogni legame con il crimine organizzato ed offerto, con 3 yfr( lealtà, un ampio ed utilissimo contributo al fine dell'accertamento di numerosi fatti di reato, ivi compresi quelli che sono oggetto di contestazione nell'ambito del presente procedimento. 2.2. F N propone, con il ministero dell'avv. Ambra Somma, ricorso per cassazione imperniato su due motivi, con il primo dei quali denunzia vizio di motivazione per avere la Corte di appello rigettato il motivo di impugnazione relativo all'addebito ex art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, trascurando come, pure muovendo dal postulato dell'esistenza dell'ipotizzato sodalizio criminale dedito al narcotraffico, assai !abili sono gli elementi dimostrativi della sua stabile partecipazione al gruppo, potendosi più realisticamente configurare, eventualmente, il concorso in uno o più reati-fine ovvero la commissione del delitto di favoreggiamento personale in favore degli autori delle condotte criminose afferenti al commercio di sostanze stupefacenti. Con il secondo motivo, la ricorrente eccepisce vizio di motivazione con riferimento all'aggravante prevista dall'art. 416-bis.1 cod. pen., concordemente applicata, a suo carico, dai giudici di merito pur in assenza di elementi dimostrativi dell'avere ella agito con metodo mafioso ovvero al fine di agevolare l'attività di un'associazione camorristica. ,
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi