Cass. civ., sez. I, ordinanza 07/10/2021, n. 27232

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, ordinanza 07/10/2021, n. 27232
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 27232
Data del deposito : 7 ottobre 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 8196/2017 proposto da: Forship s.p.a., nella persona del rappresentante legale pro tempore, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente dagli Avv.ti P C e L A C, in forza di procura speciale apposta in calce al ricorso per cassazione.

- ricorrente -

contro

Confederazione Italiana Armatori (in forma abbreviata Confitarma), nella persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Prof. S Z ed elettivamente domiciliata t, presso il suo studio in Roma, Piazza S.S. Apostoli, n. 66, come da procura speciale apposta in calce al controricorso.

- controricorrente -

avverso la sentenza della Corte di appello di GENOVA n. 1231/2016, pubblicata il 28 novembre 2016, non notificata;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 08/07/2021 dal consigliere L C;

RILEVATO CHE

1. Con sentenza del 28 novembre 2016, la Corte di appello di Genova, in totale riforma della sentenza di primo grado, ha condannato la Forship s.p.a. al pagamento, in favore della Confitarma, della somma di euro 136.667,23, oltre interessi legali dalla diffida al saldo, nonché alla restituzione dell'importo di euro 31.823,81, oggetto di rimborso per effetto della pronuncia di primo grado, oltre interessi legali dal pagamento al saldo e ha respinto l'appello incidentale condizionato proposto dalla società Forship s.p.a., con condanna di quest'ultima al pagamento delle spese di lite di entrambi i gradi del giudizio.

2. La Confitarma aveva ottenuto, con decreto ingiuntivo, il pagamento della somma di euro 146.667,23, nei confronti della Forship s.p.a., a titolo di contributi associativi e distacchi sindacali relativi all'anno 2008;
in sede di opposizione, il giudice di primo grado aveva ritenuto la legittimità del recesso operato dalla Forship s.p.a., ex art. 33, commi 2 e 3, dello Statuto ed aveva accolto la domanda riconvenzionale proposta da Forship s.p.a. di restituzione delle somme indebitamente corrisposte per contributi associativi in relazione alle navi Corsica Express II, Corsica Express III e Mega Express V, ordinando la restituzione delle somme corrisposte in sede di provvisoria esecutorietà del titolo, oltre • interessi legali e il rimborso dei contributi versati per le tre navi, rigettando la richiesta di rivalutazione monetaria per la mancanza di prova del maggior danno.

3. La Corte d'appello di Genova, dopo avere ritenuto tardiva la produzione di nove documenti da parte della Confitarma alla luce del disposto di cui all'art. 345, comma terzo cod. proc. civ., applicabile ratione temporis, ha accolto l'appello principale e rigettato l'appello incidentale (fatta eccezione per il mancato riconoscimento degli interessi moratori sulla somma ingiunta e dovuta per l'anno 2008) ed ha affermato che: l'art. 24, comma secondo, cod. civ. era applicabile in via diretta anche alle associazioni non riconosciute ed anche in assenza di espressa previsione o di norma di richiamo nel capo III del titolo II del Libro primo del codice civile, in forza del quale il diritto di recesso spetta ad nutum a ciascuno degli associati se il vincolo associativo non è contratto a tempo determinato, se non diversamente disposto dalla volontà delle parti;
il diritto di recesso, nel caso in esame, era limitato, essendosi in presenza di un vincolo associativo «a tempo», come confermato dall'art. 6, comma secondo, dello Statuto, e perchè riguardante un ente che svolgeva funzioni sindacali e di tutela anche economica dei propri associati e ciò fatto salvo, in ogni caso, il recesso per giusta causa avente efficacia immediata;
lo Statuto in questione prevedeva un'unica ipotesi di recesso, all'art. 33 dello Statuto, a favore degli associati che in sede di assemblea dissentivano dalle modifiche statutarie adottate, una volta ribadita, decorsi non più di trenta giorni dalla comunicazione, la loro volontà di uscire dall'associazione e che analoga facoltà non era concesso a coloro che avevano manifestato il loro espresso consenso, né a coloro che non avevano partecipato a formare la volontà assembleare perchè assenti;l'interpretazione di detta clausola era conforme al dato letterale («in sede di assemblea») e alla ratio della disposizione che era quella di premiare gli associati attivi e propositivi, tenuto anche conto che la clausola si poneva come eccezione al principio generale del diritto di recesso ad nutum in presenza di un vincolo associativo accordato a tempo determinato;
né poteva essere equiparata al dissenso, la mancata presenza dell'associato in assemblea;
la Forship s.p.a. solo in sede di opposizione aveva invocato l'esistenza di «ulteriori giuste cause» e non anche prima della lite o nella lettera del 3 agosto 2007, dove palesa la volontà di recedere, richiamando l'art. 33 dello Statuto, per il solo fatto che erano state adottate modifiche allo Statuto ritenute rilevanti e non per altri motivi, né l'appellata aveva provato che dette modifiche avessero comportato mutamenti dello scopo dell'associazione e delle modalità con cui si esplicava la vita associativa, o delle condizioni di ammissione all'associazione stessa, tali che essa non le avrebbe approvate sin dall'inizio;
la Confitarma aveva quindi titolo a richiedere contributi associativi e distacchi sindacali, questi ultimi trovando causa nella delibera del Consiglio del 6 dicembre 2001, non impugnata, né contestata, assunta ai sensi dell'art. 5, comma 1, dello Statuto;
ma non potevano essere accordati gli interessi moratori di cui all'art. 5 del decreto legislativo n. 231/2002, per l'assenza dei presupposti di fatto ivi individuati, trattandosi di somme legate ad un vincolo associativo tra società ed associazione ed in assenza di una clausola dello Statuto di diverso segno;
tenuto conto degli articoli 4 e 5 dello Statuto del Regolamento di contribuzione di Confitarma, delle risultanze dei pubblici registri - che riscontravano che le tre navi, Corsica Express II, Corsica Express III e Mega Express V, erano riconducibili alla Forship s.p.a. ed al suo gruppo e, quindi, rientranti nell'espressione dell'art. 4 «o comunque gestite» e del Regolamento di contribuzione di Confitarma che prevedeva l'utilizzazione delle risultanze del «Lloyd's Register of Ships» dove era riportata la composizione di tutti i gruppi armatoriali, la domanda riconvenzionale proposta e ribadita in sede di appello incidentale dalla Forship s.p.a. non poteva essere accolta, a nulla rilevando la formale intestazione delle navi a soggetti diversi, circostanza peraltro pacifica fra le parti;
era infondata anche la censura circa la non corretta applicazione da parte del Tribunale degli artt. 167 e 183 cod. proc. civ., stante che la Confitarma non aveva sollevato alcuna eccezione in senso stretto, avendo soltanto argomentato le proprie difese nel solco della domanda svolta in sede monitoria, sulle quali il Tribunale poteva e doveva giudicare.
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