Cass. civ., SS.UU., sentenza 31/12/2021, n. 42090

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In tema di udienza disciplinata dall'art. 23, comma 8 bis, del d.l. n. 137 del 2020, conv., con modif., dalla l. n. 176 del 2020, la parte intimata e non costituita, che non si sia avvalsa della facoltà di proporre istanza di discussione orale, non può depositare memoria ex art. 378 c.p.c.

In tema di procedimento disciplinare a carico di avvocato, è sindacabile per anomalia motivazionale, nei limiti di cui al testo attuale dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., la sentenza del C.N.F che giustifichi la mitigazione della sanzione inflitta con motivazione meramente apparente e viziata da una irriducibile contraddittorietà interna. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito che, a fronte di una condotta dell'incolpato consistita nel presentarsi come avvocato, ancorché all'epoca non in possesso del titolo, per farsi consegnare del denaro per l'acquisto di un immobile ad un'asta, aveva sostituito alla sanzione della radiazione quella della sospensione, dando valore all'incertezza circa la spendita del titolo, che non aveva inciso sul perfezionamento dell'inganno, ed al comportamento successivo del professionista, benché non avesse provveduto alla restituzione della somma).

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 31/12/2021, n. 42090
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 42090
Data del deposito : 31 dicembre 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

420901 2 1 REPUBBLICA ITALIAN IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI Oggetto Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: DISCIPLINRE MARGHERITA CASSANO - Presidente Aggiunto AVOCATI FRANCESCO TIRELLI Presidente di Sezione - Ud. 19/10/2021 - BIAGIO VIRGILIO Presidente di Sezione - U.P.cam. - Presidente di Sezione - R.G.N. 12414/2021 ANTONIO VALITUTTI 90442085 Rep. Rel. Consigliere - DANILO SESTINI C.U. реper ric GIACOMO MA SLA - Consigliere - - SUCC LUCIO NPOLITANO - Consigliere - LUCIA ESPOSITO - Consigliere - E STI - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 12414-2021 proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, elettivamente domiciliato in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA PROCURA GENERALE DELLA CORTE DI CASSAZIONE;

- ricorrente -

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contro

S D, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA AURELIA 325, presso lo studio dell'avvocato FABIO MASSIMO AURELI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato P R;
- ricorrente successivo -

contro

O DI AVOCATI DI ROMA, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CASSIODORO 1/A, presso lo studio dell'avvocato G C, che lo rappresenta e difende;
- resistente - avverso la sentenza n. 65/2021 del CONSIGLIO NZIONLE FORENSE, depositata il 31/03/2021. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/10/2021 dal Consigliere DANILO SESTINI;
lette le conclusioni scritte dell'Avvocato Generale FRANCESCO SALZANO, il quale chiede che le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, in accoglimento del ricorso, vogliano annullare la sentenza n. 65/21 del 21/1/2021 con rinvio al Consiglio Nazionale Forense. شل Ric. 2021 n. 12414 sez. SU - ud. 19-10-2021 -2- FATTI DI CAUSA Il CDD di Roma applicò all'avv. Domenicangelo Strippoli la sanzione della radiazione in relazione ad una duplice articolata incolpazione disciplinare correlata al fatto di aver carpito la fiducia dei fratelli Alda ed Ezio D'Eusanio (presentandosi falsamente agli stessi come avvocato e prospettando loro la possibilità di effettuare un vantaggioso acquisto all'asta) e di essersi fatto consegnare la somma complessiva di 355.170,00 euro, senza che a ciò fosse seguita né la partecipazione all'asta né la restituzione della somma versata. Provvedendo sull'impugnazione dello Strippoli, il C.N.F. ha confermato l'accertamento della responsabilità, ritenendo tuttavia che la complessiva valutazione dei fatti, avuto anche riguardo alla riconosciuta incertezza circa l'avvenuta spendita del titolo di avvocato da parte dell'avv. Strippoli nei riguardi delle parti esponenti, come fattualmente contestata, nonché al comportamento dell'incolpato che ha dato prova di aver formulato proposta di restituzione integrale delle somme dovute, porti a ritenere più adeguata la sanzione della sospensione dall'esercizio dell'attività professionale per anni tre>>;
in parziale accoglimento del ricorso, il C.N.F. ha pertanto applicato all'avv. Strippoli la sanzione della sospensione dall'esercizio dell'attività professionale per tre anni. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore Generale della Corte di Cassazione;
un successivo ricorso, contenente richiesta incidentale di sospensione, è stato proposto dall'avv. Strippoli. Il P.M. ha depositato requisitoria scritta con cui ha insistito per l'accoglimento del proprio ricorso. Lo Strippoli ha depositato memoria. Anche l'Ordine degli Avvocati di Roma ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c.. RAGIONI DELLA DECISIONE IL

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