Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 20/07/2022, n. 22782
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Testo completo
ato la seguente SENTENZA sul ricorso 21932-2018 proposto da: COCA-COLA H ITALIA S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA OVIDIO 20, presso lo studio dell'avvocato L D P, rappresentata e difesa dall'avvocato F C;- ricorrente -contro B L, elettivamente domiciliato in ROMA, CORSO TRIESTE N. 16, presso lo studio Oggetto R.G.N. 21932/2018 Cron. Rep. Ud. 10/05/2022 PU dell'avvocato G S, rappresentato e difeso dall'avvocato D A;- controricorrente - avverso la sentenza n. 7803/2017 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 23/01/2018 R.G.N. 7074/2013;udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/05/2022 dal Consigliere Dott. A P P;il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. M F visto l'art. 23, comma 8 bis del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito con modificazioni nella legge 18 dicembre 2020 n. 176, ha depositato conclusioni scritte. FATTO 1. Con sentenza del 23 gennaio 2018, la Corte d'appello di Napoli ha rigettato l’appello proposto da Coca Cola H Italia s.r.l. (quale incorporante di SOCIB s.p.a.) avverso la sentenza di primo grado, di accertamento dell’irregolarità delle tipologie contrattuali adottate dalla medesima nei confronti di L B (prestatore di lavoro temporaneo presso il suo stabilimento di Marcianise nel periodo compreso tra giugno 2003 e luglio 2010, sulla base di oltre 100 contratti, comprese le proroghe, volta a volta di lavoro interinale ai sensi della legge 196/1997, a tempo determinato ai sensi del d.lgs. 368/2001, in somministrazione ai sensi del d.lgs. 276/2003 con causali giustificative varie) e di sussistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato fin dalla prima assunzione, con la condanna della società al ripristino del rapporto di lavoro e al risarcimento del danno in misura di dodici mensilità. 2. Come già il Tribunale, la Corte d’appello ha ritenuto “la successione” dei contratti tra le parti (senza considerare le relative proroghe: oltre sessanta dal primo stipulato il 12 giugno 2003 e fino al luglio 2010, con brevissimi intervalli di tempo non lavorati) “innaturale” e sintomatica, lungi dal comprovare la veridicità delle clausole (di tenore generico e indimostrate, anche tenuto conto di un’offerta probatoria generica e sostanzialmente irrilevante), della necessità dell’apporto del lavoratore ben oltre le ragioni temporanee indicate nei contratti. Sicché, ne ha accertato l’irregolarità e la conseguente instaurazione, fin dai primi contratti di fornitura di manodopera ai sensi della legge 196/1997 (in applicazione dell’art. 10, primo comma, operante il collegamento delle violazioni dell’art. 1, secondo, terzo, quarto e quinto comma alle conseguenze previste, in materia di intermediazione di manodopera, dalla legge 1369/1960) e quindi per i contratti di somministrazione ai sensi degli artt. 20 ss. della legge 276/2003 conclusi dal 10 gennaio 2005 fino al 2010, di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato dalla prima assunzione temporanea. 3. Essa ha dato, infine, conto della commisurazione dell’indennità risarcitoria nelle dodici mensilità suindicate, sulla base dei criteri indicati dall’art. 8 della legge 604/1966, con particolare riguardo agli elementi notori del numero dei dipendenti e delle dimensioni dell’azienda, oltre che dell’anzianità di servizio del lavoratore, di circa sette anni. 4. Con atto notificato il 17 luglio 2018, la società ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi, cui il lavoratore ha resistito con controricorso. 5. Il P.G. ha rassegnato conclusioni scritte, a norma dell’art. 23, comma 8bis d.l. 137/20 inserito da l. conv. 176/20, nel senso del rigetto del ricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 1, primo e secondo comma, 3, terzo comma, l. 196/1997, 20, quarto comma, 21, primo comma, lett. c) d.lgs. 276/2003, 132 c.p.c., per avere la Corte territoriale erroneamente ritenuto la genericità delle causali indicate nei contratti di fornitura di lavoro temporaneo e di somministrazione, senza alcuna effettiva spiegazione delle ragioni. 2. Con il secondo, essa deduce nullità della sentenza, omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 c.c., 115, 132, 145, 420 c.p.c., in relazione alla mancata ammissione della prova testimoniale in base a motivi non comprensibili e motivazione apparente 3. Essi, congiuntamente esaminabili per ragioni di stretta connessione, sono inammissibili.
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