Cass. civ., sez. I, ordinanza 04/12/2019, n. 31654

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, ordinanza 04/12/2019, n. 31654
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 31654
Data del deposito : 4 dicembre 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

ORDINANZA sul ricorso 23960/2015 proposto da: Cielle Re Srl, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma Via Cosseria 2, presso lo studio Placidi Snc e rappresentata e difesa dall'avvocato A B, in forza di procura speciale in calce al ricorso, -ricorrente -

contro

Blue Tech Srl, Equitalia Centro Spa, Lamda Informatica Srl In Liquidazione,

- intimati -

nonchè

contro

Equitalia Centro Spa, in persona del legale rapp.te pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via Benaco 5, presso lo studio dell'avvocato M C M, che e rappresentato e difeso dall'avvocato F B, in forza di procura speciale in calce al controricorso, -controricorrente avverso la sentenza n. 543/2015 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 17/03/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/07/2019 dal Consigliere UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE SCOTTI;

FATTI DI CAUSA

1. Con atto di citazione notificato il 28/1/2011 Equitalia Polis s.p.a. ha convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Bologna Lamda Informatica s.r.I., Blue Tech s.r.l. e Cielle R.E. s.r.l. chiedendo, quanto all'atto di conferimento del 27/2/2009, in principalità di accertare il carattere assolutamente simulato dell'atto a rogito Notaio Giorgi del 27/2/2009 con cui Lamda Informatica s.r.I., aveva conferito la propria azienda in Blue Tech s.r.l. e conseguentemente il diritto di agire esecutivamente su tali beni conferiti;
in subordine di dichiarare inefficace ex art.2901 cod.civ. lo stesso negozio;
in ulteriore subordine, di condannare le convenute al risarcimento del danno. Quanto alla successiva scissione di Blue Tech s.r.l. del 10/2/2010 a rogito Notaio Giorgi, Equitalia Polis ha parimenti richiesto in principalità di accertare il carattere assolutamente simulato dell'atto di scissione e conseguentemente il diritto di agire esecutivamente sui beni che ne costituivano oggetto;
in subordine di dichiarare inefficace ex art.2901 cod.civ. lo stesso negozio;
in ulteriore subordine, di condannare le convenute al risarcimento del danno.Equitalia Polis si è lamentata del fatto che Lamda Informatica, gravata da debiti tributari per oltre cinque milioni di euro sulla base di accertamenti definitivi, aveva posto in essere atti distrattivi del proprio patrimonio, in particolare con riferimento all'unico cespite apprezzabile, ossia l'immobile oggetto di leasing traslativo del valore di circa C 750.000,00, attraverso le predette operazioni. Le tre società convenute si sono costituite, chiedendo il rigetto della domanda dell'attrice e Equitalia Centro è subentrata quale incorporante a Equitalia Polis. Con sentenza del 20/1/2014 il Tribunale di Bologna ha accolto le domande di revocatoria, conseguentemente dichiarando inefficaci ex art.2901 cod.civ. nei confronti di parte attrice gli atti a rogito Notaio Giorgi del 27/2/2009, rep.79784/16364, di conferimento dell'azienda di Lamda Informatica in Blue Tech e del 4/2/2010, rep.81336/17309, di scissione parziale di Blue Tech, condannando le parti convenute in solido alla rifusione delle spese di lite di parte attrice.

2. Cielle R.E. s.r.l. ha proposto appello contro la sentenza di primo grado, a cui ha resistito l'appellata Equitalia Centro, nella contumacia delle altre due parti appellate La Corte di appello di Bologna con sentenza del 17/3/2015 ex art.281 sexies cod.proc.civ., ha rigettato l'appello, confermando integralmente la sentenza di primo grado e condannando l'appellante alla rifusione delle spese dell'appellata Equitalia Centro.

3. Avverso la predetta sentenza del 17/3/2015, non notificata, ha proposto ricorso per cassazione Cielle R.E. s.r.l. con atto notificato il 15/10/2015, svolgendo otto motivi. Con atto notificato il 30/11/2015 ha proposto controricorso Equitalia Centro, chiedendo la dichiarazione di inammissibilità o il rigetto dell'avversaria impugnazione.Gli altri soggetti intimati, Lamda Informatica e Blue Tech, non si sono costituiti.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso principale, proposto ex art.360, n.3, cod.proc.civ., la ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione di legge in relazione all'art.2901 cod.civ. con riferimento all'insussistenza dell'eventus damni.

1.1. La ricorrente assume che Lamda Informatica aveva conferito in Blue Tech, divenendone socia al 90%, la propria azienda comprensiva di attivo e passivo, previa perizia asseverata, mai contestata;
per effetto di tale operazione Blue Tech era divenuta responsabile solidalmente dei debiti di Lamda Informatica;
l'operazione, quindi, era totalmente neutra;
Equitalia avrebbe potuto soddisfarsi sul patrimonio di Lamda Informatica, pignorando le quote di Blue Tech, sia sul patrimonio di Blue Tech;
il conferimento oggetto di revocatoria comprendeva il diritto di riscatto dell'immobile dalla terza proprietaria;
l'eventuale riscatto da parte di Lamda Informatica non avrebbe comunque aumentato il patrimonio sociale.

1.2. Ai sensi dell'art.2901 cod.civ. il creditore, anche se il credito è soggetto a condizione o a termine, può domandare che siano dichiarati inefficaci nei suoi confronti gli atti di disposizione del patrimonio coi quali il debitore rechi pregiudizio alle sue ragioni. Occorre quindi che l'atto da revocare sia pregiudizievole alle ragioni del creditore. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, il presupposto oggettivo dell'azione revocatoria ordinaria (cd. eventus damni) ricorre non solo nel caso in cui l'atto dispositivo comprometta totalmente la consistenza patrimoniale del debitore, ma anche quando lo stesso atto determini una variazione quantitativa o anche soltanto qualitativa del patrimonio che comporti una maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito;
ne consegue che grava sul creditore l'onere di dimostrare tali modificazioni quantitative o qualitative della garanzia patrimoniale, mentre è onere del debitore, che voglia sottrarsi agli effetti di tale azione, provare che il suo patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore (Sez.3, 19/07/2018, n. 19207). Nello stesso senso si colloca la pronuncia della Sez. 2, n. 1902 del 03/02/2015, Rv. 634175 - 01, che puntualizza che, non essendo richiesta, a fondamento dell'azione, la totale compromissione della consistenza del patrimonio del debitore, ma soltanto il compimento di un atto che renda più incerta o difficile la soddisfazione del credito, l'onere di provare l'insussistenza di tale rischio, in ragione di ampie residualità patrimoniali, incombe sul convenuto che eccepisca, per questo motivo, la mancanza dell'eventus damni (Sez. 3, n. 7767 del 29/03/2007, Rv. 596081 - 01;
Sez. 3, n. 19963 del 14/10/2005, Rv. 584470 - 01) 1.3. La ricorrente parte dal presupposto, quale tassello fondante dei propri ragionamenti, che al momento del conferimento aziendale il patrimonio di Lamda Informatica non comprendeva alcun diritto reale sul bene immobile oggetto di locazione finanziaria, ma solo il diritto, obbligatorio e personale, di riscattare tale bene secondo le clausole del contratto. Il diritto di riscatto, pacificamente, è stato esercitato da Blue Tech dopo il conferimento aziendale;
non vede quindi la ricorrente come la cessione di azienda possa aver determinato una maggior difficoltà per il creditore Equitalia nell'agire a soddisfacimento dei propri crediti. Il bene immobile oggetto del contratto di leasing non era mai stato in proprietà di Lamda e questa ha trasferito a Blue Tech il diritto di riscattarlo. Se non fosse avvenuto il riscatto, Equitalia non avrebbe potuto agire esecutivamente sul bene, in difetto di inclusione del diritto reale sull'immobile nel patrimonio della debitrice. Contrariamente a quanto affermato dalla Corte di appello, il conferimento non avrebbe determinato almeno nell'immediato, alcuna variazione in termini di garanzia patrimoniale e di concrete possibilità di tutela del credito, perché in precedenza Equitalia non poteva agire esecutivamente sull'immobile.

1.4. La ricorrente nel suo percorso argomentativo non tiene però conto del fatto, decisivo, che Equitalia, nel caso in cui il proprio debitore Lamda Informatica fosse rimasto inerte nell'esercitare il proprio diritto al riscatto dell'immobile in locazione finanziaria, avendo già assolto le obbligazioni di pagamento delle rate del contratto, avrebbe potuto agire in surrogatoria ex art.2900 cod.civ. per far valere il diritto al riscatto dell'immobile, così avvalendosi di specifico strumento di rafforzamento della garanzia patrimoniale. Non è quindi vero che il conferimento dell'azienda non ha depauperato di alcun cespite il patrimonio della debitrice, che comprendeva il diritto di riscatto, diritto potestativo che la creditrice ben avrebbe potuto azionare sostitutivamente utendo juribus della debitrice inerte, a condizioni particolarmente vantaggiose, essendo stato completato il pagamento dei canoni dei locazioni finanziaria.

1.5. In secondo luogo, la ricorrente lamenta nella sentenza impugnata il mancato debito approfondimento del tema della mancanza di un effetto pregiudizievole alle ragioni del creditore ex art.2901 cod.civ. con riferimento agli effetti dell'atto di conferimento di azienda da parte di Lamda Informatica. La ricorrente sostiene che, lungi dal determinare un peggioramento della possibilità di realizzare il credito di Equitalia, l'operazione posta in essere con l'atto di conferimento di azienda aveva significativamente ampliato l'ambito della garanzia a disposizione del creditore. In primo luogo, Equitalia avrebbe potuto agire esecutivamente ex art.2471 cod.civ. sulle quote (90% del capitale) della società Blue Tech attribuite a Lamda Informatica in forza dell'atto di conferimento aziendale, il cui valore scontava necessariamente in positivo l'appartenenza a Blue Tech del cespite immobiliare oggetto di leasing da questa riscattato. La censura non coglie il segno, essendo evidentemente diverso il valore di una quota di partecipazione societaria, collegato intrinsecamente al patrimonio netto della società e al suo andamento economico-finanziario, dal valore oggettivo di un cespite immobiliare, oltretutto molto più facilmente suscettibile di liquidazione e collocazione sul mercato. Si è detto in precedenza che il presupposto oggettivo dell'azione revocatoria ordinaria (cd. eventus damni) ricorre non solo nel caso in cui l'atto dispositivo comprometta totalmente la consistenza patrimoniale del debitore, ma anche quando lo stesso atto determini una variazione quantitativa o anche soltanto qualitativa del patrimonio che comporti una maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito, con la conseguenza che grava sul creditore l'onere di dimostrare tali modificazioni quantitative o qualitative della garanzia patrimoniale, mentre è onere del debitore, che voglia sottrarsi agli effetti di tale azione, provare che il suo patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore (Sez.3, 19/07/2018, n. 19207;
Sez. 6, 10/02/2015, n. 2530;
Sez. 3, 04/07/2006, n. 15265;
Sez. 3, 27/10/2004, n. 20813). La ricorrente avrebbe dovuto dimostrare che il valore della quota di partecipazione in Blue Tech s.r.l. non era inferiore a quello dell'immobile, ma non lo ha fatto, né deduce, tantomeno specificamente, di averlo fatto.
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi