Cass. civ., sez. III, sentenza 06/09/1999, n. 9400
Sentenza
6 settembre 1999
Sentenza
6 settembre 1999
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Massime • 1
Le spese legali corrisposte dal cliente al proprio avvocato in relazione ad attività stragiudiziale seguita da attività giudiziale e non considerate nella nota di cui all'art. 75 disp.att.cod.proc.civ., possono formare oggetto di domanda di risarcimento nei confronti dell'altra parte a titolo di danno emergente purché siano necessarie e giustificate, condizioni, queste, che si desumono dal potere del giudice, ex art. 92, primo comma, cod.proc.civ., di escludere dalla ripetizione le spese sostenute dalla parte vittoriosa, ove ritenute eccessive o superflue, ed applicabili anche agli effetti della liquidazione del danno di cui si tratta.
Sul provvedimento
Testo completo
riunita in camera di consiglio nelle persone dei signori magistrati:
- dott. Angelo GIULIANO Presidente
- " Ugo FAVARA Consigliere
- " Francesco SABATINI relatore "
- " Vincenzo SALLUZZO "
- " Bruno DURANTE "
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da GOLD CHICKEN s.n.c., in persona dell'amministratore unico Carlo Fico, rappresentata e difesa giusta procura a margine del ricorso dagli avv. Gaetano Montefusco ed Attilio Brullini ed elett. dom.
con il primo di essi in Roma, via Boezio n. 26, presso il dr. Andrea Silla
ricorrente contro
EDERA ASSICURAZIONI s.p.a. e FI LU
intimati avverso la sentenza n. 1098 in data 10-29 aprile 1996 della Corte di Appello di Napoli (r. g. n. 2547/94). Udita nella pubblica udienza del 27 maggio 1999 la relazione del consigliere dott. Francesco Sabatini.
Sentito il P.M., in persona del sost. procuratore generale dott. Libertino Alberto Russo, che ha chiesto il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 23 aprile 1994 il Tribunale di Napoli respinse la domanda di risarcimento del danno avanzata dalla società Gold Chicken, a seguito di incidente stradale verificatosi il 5 agosto 1991, con atto del 24-26 febbraio 1992 e nei confronti di LU ER e della società L'Edera Assicurazioni.
In riforma di tale decisione, impugnata dall'attrice, con la sentenza, ora gravata, la Corte di Appello, ritenuta provata la colpa esclusiva del ER, ha liquidato il danno (per riparazione autovettura dell'attrice, parcheggio e trasporto della stessa e spese di consulenza tecnica) in complessive lire 5.933.235, e, dato atto che la società assicuratrice aveva già corrisposto la somma di lire 4.500.000, ha condannato i convenuti al pagamento della differenza dovuta di lire 1.433.235, oltre interessi e spese del doppio grado.
Per la cassazione di