Cass. civ., sez. V trib., sentenza 19/06/2015, n. 12769
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Testo completo
Svolgimento del processo
La S... concessionaria per la riscossione del Comune di Sciacca aveva notificato ad A........ spa una cartella di pagamento relativa alla Tarsu dovuta per l'anno 2004 chiedendo il pagamento della somma complessiva di Euro 92.745,72.
La Aeroviaggi spa impugnava la cartella di pagamento davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Agrigento la quale respingeva il ricorso con sentenza riformata su appello della contribuente dalla Commissione Tributaria regionale della Sicilia.
I giudici di appello ritenevano infatti illegittima la diversificazione delle tariffe tra esercizi alberghieri e locali adibiti ad uso di civile abitazione.
Avverso la sentenza della Commissione Tributaria regionale della Sicilia ha proposto ricorso per cassazione il Comune di Sciacca con due motivi, e la Aeroviaggi spa ha resistito con controricorso e ricorso incidentale affidato ad un motivo. Le parti hanno depositato memorie.
Motivi della decisione
Con il primo motivo di ricorso il Comune di Sciacca lamenta violazione e falsa applicazione della L. n. 135 del 2001, art. 7, comma 4 (concernente la riforma della legislazione nazionale del turismo) e D.Lgs. n. 507 del 1993 in riferimento all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, perchè il giudice di appello ha riformato la sentenza per non avere il Comune di Sciacca adeguatamente motivato sulla mancata applicazione nel proprio atto deliberativo dei benefici della legislazione a favore delle imprese turistiche, di cui alla L. n. 135 del 2001, art. 7, comma 4, mentre, al contrario, non incombeva sul Comune di Sciacca nessun obbligo di modifica delle proprie tariffe TARSU in favore degli alberghi, in virtù della predetta legislazione.
Con il secondo motivo di ricorso il Comune di Sciacca lamenta contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia in riferimento all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, perchè il giudice di appello, ritenendo che l'atto deliberativo adottato dal Comune avrebbe dovuto contenere la motivazione relativa alla differenziazione delle tariffe tra attività industriali e turistiche, ha annullato totalmente la cartella impugnata invece di applicare la tariffa ridotta prevista per le industrie.
Con unico motivo di ricorso incidentale la Aeroviaggi spa lamenta violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 68, comma 2, lett. C), in riferimento all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, perchè il giudice di appello ha ritenuto legittima l'applicazione di tariffe differenziate agli immobili adibiti ad alberghi rispetto a quelli adibiti a civile abitazione.
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
Ritiene il Collegio di esaminare anzitutto il ricorso incidentale in quanto affronta questione preliminare a quella del ricorso principale.
Infatti i giudici di appello hanno affermato e ritenuto con motivazione idonea e condivisibile legittima l'applicazione di tariffe differenziate agli immobili adibiti ad alberghi rispetto a quelli adibiti a civile abitazione. A tal riguardo il D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, art. 49, comma 8 sancisce che la tariffa è determinata dagli enti locali e pertanto appare legittimo per un Comune introdurre una tariffa differenziata per fasce di utenza - quella domestica e quella non domestica e quindi la diversificazione tariffaria, tra i locali ad uso abitativo e quelli destinati ad esercizi alberghieri risulta essere legittima.
Sul punto si è espressa questa Corte con Sez. 5, Sentenza n. 5722 del 12/03/2007 per cui: "In tema di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU), è legittima la delibera comunale di approvazione del regolamento e delle relative tariffe, in cui la categoria degli esercizi alberghieri venga distinta da quella delle civili abitazioni, ed assoggettata ad una tariffa notevolmente superiore a quella applicabile a queste ultime: la maggiore capacità produttiva di un esercizio alberghiero rispetto ad una civile abitazione costituisce infatti un dato di comune esperienza, emergente da un esame comparato dei regolamenti comunali in materia, ed assunto quale criterio di classificazione e valutazione quantitativa della tariffa anche dal D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, senza che assuma alcun rilievo il carattere stagionale dell'attività, il quale può eventualmente dar luogo all'applicazione di speciali riduzioni d'imposta, rimesse alla discrezionalità dell'ente impositore;i rapporti tra le tariffe, indicati dal D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 69, comma 2, tra gli elementi di riscontro della legittimità della Delib., non vanno d'altronde riferiti alla differenza tra le tariffe applicate a ciascuna categoria classificata, ma alla relazione tra le tariffe ed i costi del servizio discriminati in base alla loro classificazione economica".
Passando all'esame del ricorso principale, il Comune ricorrente lamenta che la mancata applicazione da parte del Comune di Sciacca dei benefici della legislazione a favore delle imprese turistiche di cui alla L. n. 135 del 2001, art. 7, comma 4 (legge quadro per il turismo) ha dato luogo all'annullamento della cartella esattoriale da parte dei giudici di secondo grado.
La suddetta disposizione prevede: "Fermi restando i limiti previsti dalla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato alle imprese, alle imprese turistiche sono estesi le agevolazioni, i contributi, le sovvenzioni, gli incentivi e i benefici di qualsiasi genere previsti dalle norme vigenti per l'industria, così come definita dal D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, art. 17, nei limiti delle risorse finanziarie a tale fine disponibili ed in conformità ai criteri definiti dalla normativa vigente.
Occorre osservare che alla stregua di quanto sopra il contribuente non può vantare alcun diritto relativamente alle tariffe Tarsu in quanto non incombeva sul Comune di Sciacca nessun obbligo di modifica delle proprie tariffe TARSU in favore degli alberghi, in virtù della predetta legislazione trattandosi di incentivo o agevolazione la cui concessione rientra nei poteri discrezionali dell'ente locale e, in ogni caso, la CTR non avrebbe dovuto annullare l'intera cartella esattoriale ma casomai ridurre l'importo dovuto dalla Aeroviaggi spa applicando la tariffa prevista per le imprese turistiche.
Per quanto sopra deve essere accolto il ricorso principale e respinto quello incidentale.
La sentenza deve essere cassata senza rinvio e la causa può essere decisa nel merito ex art. 384 c.p.c., non richiedendo ulteriori accertamenti in punto di fatto, con rigetto del ricorso introduttivo.
Ricorrono giusti motivi per compensare fra le parti le spese dei gradi del giudizio di merito e di legittimità, stante l'evolversi della vicenda processuale.