Cass. civ., sez. III, ordinanza 19/02/2019, n. 04745
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Testo completo
ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 18203-2017 proposto da: B SPA , in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante pro tempore sig. A B, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLA GIULIANA 44, presso lo studio dell'avvocato R G, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato L F giusta procura in calce al ricorso;2019 - ricorrente - 57 contro O S , in persona del suo legale rappresentante pro-tempore sig. A B, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA DI VILLA CARPEGNA N.43, presso lo studio dell'avvocato M G, rappresentata e difesa dall'avvocato D F giusta procura in calce al controricorso;UNIPOL SAI ASSICURAZIONI SPA (CIA FONDIARIASAI SPA), in persona del suo funzionario procuratore dott. E S P, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA ADRIANA 5 - PAL A, presso lo studio dell'avvocato S D M, che Ia rappresenta e difende unitamente all'avvocato M G giusta procura in calce al controricorso;- controricorrenti - nonchè contro ASSICURAZIONI GENERALI SPA , UMS IMMOBILIARE GENOVA SPA (GIA UMS GENERALI MARINE SPA);- intimati - avverso la sentenza n. 786/2017 della CORTE D'APPELLO di ANCONA, depositata il 23/05/2017;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/01/2019 dal Consigliere Dott. G C;Fatti di causa Il calzaturificio Bis srl ha ricevuto un ordine di acquisto, da parte della società svizzera Redax AG, di un quantitativo di calzature da consegnarsi in Canada al cliente finale Aldo Shoes 1993 Inc., mediante trasporto da effettuarsi via mare a cura della società OTS Overseas Transport System Spa, e pagamento con lettera di credito pagabile a 30 giorni dall'imbarco della merce (con clausola FOB). La Bis spa assume di aver prodotto le calzature e di averle consegnate alla OTS per il trasporto via mare, ma di aver ricevuto comunicazione, da parte di quest'ultima, di un furto avvenuto presso i magazzini di deposito, con conseguente perdita dell'intero ordinativo. La Bis spa, per non perdere l'affare ha effettuato una nuova fornitura, ma ha preteso il rimborso di quella rubata da OTS. Poiché né quest'ultima, né le sue compagnie di assicurazione hanno provveduto al pagamento, la Bis spa ha agito in giudizio nei loro confronti per ottenere il pagamento del corrispondente valore perduto (106.947,00 $). Il giudice di primo grado ha accolto la domanda, mentre il giudice di appello l'ha rigettata. La decisione di secondo grado ha fondamentalmente due rationes decidendi. In primo luogo, i giudici di appello hanno fatto applicazione della regola per cui il rischio del perimento della cosa passa al compratore non appena la merce è consegnata al primo vettore, con la conseguenza che, essendo perita la merce nei locali del vettore, la Bis spa non aveva legittimazione attiva a richiedere il rimborso del valore, posto che il rischio della perdita era passato al compratore, ed il danno era dunque a suo carico. In secondo luogo, i giudici di appello hanno ritenuto che la Bis spa non ha dato sufficiente prova di un rapporto contrattuale di trasporto con la OTS, che avrebbe avuto ad oggetto il trasporto della merce fino al porto di Ancona, da intendersi come luogo di prima consegna al vettore. Avverso tale decisione, la Bis spa propone ricorso per Cassazione con tre motivi, cui resistono con controricorso sia OTS che Unipol Sai Assicurazioni (già Fondiaria Sai).Quest'ultima, nell'ipotesi di accoglimento con rinvio, chiede ai sensi dell'art. 384 c.p.c. che sia esteso il giudizio di merito alle questioni di fatto ulteriori, non valutate in quanto assorbite. Ragioni della decisione La corte di merito ha ritenuto non provato un autonomo accordo di trasporto tra Bis e OTS in base al quale la merce, pur consegnata al magazzino di quest'ultima, doveva essere trasportata al porto di Ancona, da intendersi come luogo di prima consegna. La corte ha ritenuto insufficienti gli elementi addotti a dimostrazione di tale accordo, ed ha ritenuto quale luogo di prima consegna il deposito di OTS, dove la merce è stata rubata a danno, ormai, del compratore cui era passato il rischio, e non del venditore, non legittimato dunque a chiedere l'indennizzo. La ratio della decisione è dunque in una insufficiente prova dell'accordo invocato dalla ricorrente. 1.- Con il primo motivo, la ricorrente denuncia violazione dell'art. 1689 c.c. in quanto la corte di merito, escludendo che fosse stata raggiunta la prova del rapporto contrattuale tra Bis ed OTS, avrebbe erroneamente inquadrato la fattispecie, non considerando che il trasporto è un contratto stipulato tra mittente e vettore al quale il destinatario rimane estraneo. Rileva pure la ricorrente che il fatto che il corrispettivo sia stata pagato dalla destinataria non incide sul perfezionamento del contratto tra mittente e vettore, essendo il pagamento elemento relativo alla esecuzione e non alla conclusione del contratto. Il motivo è tuttavia inammissibile, in quanto non coglie la ratio della decisione impugnata. Quest'ultima non segue una interpretazione errata della norma (art. 1689 c.c.), né fa applicazione alla fattispecie concreta di una norma diversa da quella di riferimento. Piuttosto, la Corte di merito4 esprime una valutazione in fatto in ordine alle risultanze istruttorie emerse, ossia ritiene che la Bis non ha provato di avere stipulato un contratto di trasporto con la OTS ("di tali circostanze, cioè delle specifiche pattuizioni contrattuali venditrice/ acquirente sulla consegna nonché del titolo contrattuale tra OTS spa e Bis spa, quest'ultima avrebbe dovuto fornire prova adeguata"). In buona sostanza, la tesi della Bis spa è che sarebbe intercorso con la OTS un contratto di trasporto per far arrivare la merce fino al porto di Ancona, con la conseguenza che, essendo perita la merce quando ancora non era stata consegnata al posto di destinazione (il suddetto porto), il perimento era a carico del mittente (Bis) legittimato a chiedere l'indennizzo. La Corte di appello ha ritenuto non provato questo contratto di trasporto, e tale conclusione è dedotta da una serie di elementi di fatto la cui valutazione non può essere oggetto di censura in sede di legittimità. Soprattutto, non può esserlo sotto la forma della erronea interpretazione o applicazione delle norme sul contratto di trasporto. 2.- Con il secondo motivo la ricorrente denuncia violazione dell'art. 1362 secondo comma c.c., sostenendo che, nel ricostruire la volontà delle parti, ed in particolare nel ritenere non perfezionato alcun contratto di trasporto tra Bis spa e OTS spa, la corte di merito non avrebbe tenuto conto del comportamento delle parti successivo alla esecuzione, ed in particolare lo scambio di lettere relativo al furto della merce, nell'ambito del quale, la OTS avrebbe ammesso la propria responsabilità, denunciando l'evento alla propria assicurazione. Anche questo motivo è inammissibile poiché risolve in violazione di legge una censura che riguarda l'apprezzamento delle risultanze istruttorie e degli elementi di fatto rimesso alla discrezionale valutazione del giudice di merito. Ad ogni modo, va evidenziato come la corte di appello abbia invece tenuto conto della condotta delle parti successiva alla esecuzione del contratto, ed in particolare di quella di OTS e della denuncia alla assicurazione ("la circostanza che l'appellante non abbia immediatamente (nella fase preprocessuale) contestato il diritto fatto valere dalla spa Bis ed abbia anzi fatto riferimento all'operatività di una polizza per il risarcimento del danno, contrariamente a quanto sembra ritenere il primo giudicante, non costituisce certamente riconoscimento dell'altrui diritto e non esonerava la Bis spa dalla prova della propria legittimazione"). In sostanza, che quel comportamento "successivo" non sia significativo della conclusione di un contratto di trasporto è apprezzamento di fatto, effettivamente condotto dal giudice di merito nella fattispecie, ed oggetto di valutazione discrezionale del giudice, che fornisce, del resto adeguata motivazione della circostanza per la quale la denuncia alla assicurazione non significava prova di un contratto con la Bis avente ad oggetto il trasporto fino ad Ancona. 3.- Con il terzo motivo, la ricorrente denuncia violazione degli articoli 67 della Convenzione di Vienna e 1530 c.c. Sostiene di aver fornito documentalmente la prova del contratto di trasporto fino al porto di Ancona, destinazione questa da intendersi come quella di prima consegna al vettore. Se, infatti, si fosse ritenuta l'esistenza di un contratto di trasporto fino al porto di Ancona, e questo fosse stato correttamente inteso come luogo di consegna al primo vettore, allora si sarebbe correttamente ammesso che il perimento, prima di tale consegna, gravava come danno a carico della mittente Bis spa, conseguentemente legittimata a domandare l'indennizzo. Secondo la ricorrente la corte di merito ha male inteso le norme della Convenzione (art 67) e del codice civile (art. 1350 ) sulla individuazione del luogo di prima consegna al vettore. Ancora una volta, però, il motivo di ricorso, sotto la forma della violazione di legge, mira a denunciare una ricostruzione delle circostanze di fatto e degli elementi probatori rimessa alla valutazione discrezionale del merito. I giudici di merito, infatti, ritengono non sufficientemente provato che il luogo di prima consegna al vettore anziché essere il deposito di quest'ultimo era il porto di Ancona;ritengono, ossia, che l'accordo secondo cui la prima consegna al vettore sarebbe stata quella al porto di Ancona, e non già presso lo stabilimento di OTS, dove è avvenuto il furto, è una circostanza di fatto non dimostrata adeguatamente dalla ricorrente. Quest'ultima contesta alla Corte di Appello di non avere correttamente inteso che la lettera di credito nella quale era indicato un "44A:Italy Seaport" aveva natura contrattuale ed era tale da costituire accordo sul luogo di prima consegna al vettore. In realtà, la corte di appello, ricava la sua conclusione circa l'inesistenza di un accordo sul luogo di consegna determinato, non solo dalla natura (unilaterale anziché contrattuale della lettera di credito), ma anche dalla indeterminatezza della espressione "44A: Italy Seaport", ritenuta non idonea ad indicare il luogo di consegna (anziché ad esempio quello di imbarco per mare) né idonea ad indicare un luogo determinato (ossia il porto di Ancona).Con la conseguenza che la conclusione della mancata prova di un accordo avente ad oggetto il trasporto della merce fino al porto di Ancona, quale luogo di prima consegna al vettore, è una conclusione che la Corte di merito basa su valutazioni delle risultanze istruttorie, che non possono formare oggetto di censura, sotto forma di violazione di legge, in sede di legittimità, almeno nei termini indicati dalla ricorrente. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile, e le spese seguono la soccombenza.
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