Cass. civ., sez. III, ordinanza 19/02/2019, n. 04745
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Testo completo
ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 18203-2017 proposto da: B SPA , in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante pro tempore sig. A B, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
DELLA GIULIANA
44, presso lo studio dell'avvocato R G, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato L F giusta procura in calce al ricorso;
2019
- ricorrente -
57
contro
O S , in persona del suo legale rappresentante pro-tempore sig. A B, elettivamente domiciliata in ROMA,
PIAZZA DI VILLA CARPEGNA N.
43, presso lo studio dell'avvocato M G, rappresentata e difesa dall'avvocato D F giusta procura in calce al controricorso;
UNIPOL SAI ASSICURAZIONI SPA (CIA FONDIARIASAI SPA), in persona del suo funzionario procuratore dott. E S P, elettivamente domiciliata in ROMA,
PIAZZA ADRIANA
5 - PAL A, presso lo studio dell'avvocato S D M, che Ia rappresenta e difende unitamente all'avvocato M G giusta procura in calce al controricorso;
- controricorrenti -
nonchè
contro
ASSICURAZIONI GENERALI SPA , UMS IMMOBILIARE GENOVA SPA (GIA UMS GENERALI MARINE SPA);
- intimati -
avverso la sentenza n. 786/2017 della CORTE D'APPELLO di ANCONA, depositata il 23/05/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/01/2019 dal Consigliere Dott. G C;
Fatti di causa
Il calzaturificio Bis srl ha ricevuto un ordine di acquisto, da parte della società svizzera Redax AG, di un quantitativo di calzature da consegnarsi in Canada al cliente finale Aldo Shoes 1993 Inc., mediante trasporto da effettuarsi via mare a cura della società OTS Overseas Transport System Spa, e pagamento con lettera di credito pagabile a 30 giorni dall'imbarco della merce (con clausola FOB). La Bis spa assume di aver prodotto le calzature e di averle consegnate alla OTS per il trasporto via mare, ma di aver ricevuto comunicazione, da parte di quest'ultima, di un furto avvenuto presso i magazzini di deposito, con conseguente perdita dell'intero ordinativo. La Bis spa, per non perdere l'affare ha effettuato una nuova fornitura, ma ha preteso il rimborso di quella rubata da OTS. Poiché né quest'ultima, né le sue compagnie di assicurazione hanno provveduto al pagamento, la Bis spa ha agito in giudizio nei loro confronti per ottenere il pagamento del corrispondente valore perduto (106.947,00 $). Il giudice di primo grado ha accolto la domanda, mentre il giudice di appello l'ha rigettata. La decisione di secondo grado ha fondamentalmente due rationes decidendi. In primo luogo, i giudici di appello hanno fatto applicazione della regola per cui il rischio del perimento della cosa passa al compratore non appena la merce è consegnata al primo vettore, con la conseguenza che, essendo perita la merce nei locali del vettore, la Bis spa non aveva legittimazione attiva a richiedere il rimborso del valore, posto che il rischio della perdita era passato al compratore, ed il danno era dunque a suo carico. In secondo luogo, i giudici di appello hanno ritenuto che la Bis spa non ha dato sufficiente prova di un rapporto contrattuale di trasporto con la OTS, che avrebbe avuto ad oggetto il trasporto della merce fino al porto di Ancona, da intendersi come luogo di prima consegna al vettore. Avverso tale decisione, la Bis spa propone ricorso per Cassazione con tre motivi, cui resistono con controricorso sia OTS che
DELLA GIULIANA
44, presso lo studio dell'avvocato R G, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato L F giusta procura in calce al ricorso;
2019
- ricorrente -
57
contro
O S , in persona del suo legale rappresentante pro-tempore sig. A B, elettivamente domiciliata in ROMA,
PIAZZA DI VILLA CARPEGNA N.
43, presso lo studio dell'avvocato M G, rappresentata e difesa dall'avvocato D F giusta procura in calce al controricorso;
UNIPOL SAI ASSICURAZIONI SPA (CIA FONDIARIASAI SPA), in persona del suo funzionario procuratore dott. E S P, elettivamente domiciliata in ROMA,
PIAZZA ADRIANA
5 - PAL A, presso lo studio dell'avvocato S D M, che Ia rappresenta e difende unitamente all'avvocato M G giusta procura in calce al controricorso;
- controricorrenti -
nonchè
contro
ASSICURAZIONI GENERALI SPA , UMS IMMOBILIARE GENOVA SPA (GIA UMS GENERALI MARINE SPA);
- intimati -
avverso la sentenza n. 786/2017 della CORTE D'APPELLO di ANCONA, depositata il 23/05/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/01/2019 dal Consigliere Dott. G C;
Fatti di causa
Il calzaturificio Bis srl ha ricevuto un ordine di acquisto, da parte della società svizzera Redax AG, di un quantitativo di calzature da consegnarsi in Canada al cliente finale Aldo Shoes 1993 Inc., mediante trasporto da effettuarsi via mare a cura della società OTS Overseas Transport System Spa, e pagamento con lettera di credito pagabile a 30 giorni dall'imbarco della merce (con clausola FOB). La Bis spa assume di aver prodotto le calzature e di averle consegnate alla OTS per il trasporto via mare, ma di aver ricevuto comunicazione, da parte di quest'ultima, di un furto avvenuto presso i magazzini di deposito, con conseguente perdita dell'intero ordinativo. La Bis spa, per non perdere l'affare ha effettuato una nuova fornitura, ma ha preteso il rimborso di quella rubata da OTS. Poiché né quest'ultima, né le sue compagnie di assicurazione hanno provveduto al pagamento, la Bis spa ha agito in giudizio nei loro confronti per ottenere il pagamento del corrispondente valore perduto (106.947,00 $). Il giudice di primo grado ha accolto la domanda, mentre il giudice di appello l'ha rigettata. La decisione di secondo grado ha fondamentalmente due rationes decidendi. In primo luogo, i giudici di appello hanno fatto applicazione della regola per cui il rischio del perimento della cosa passa al compratore non appena la merce è consegnata al primo vettore, con la conseguenza che, essendo perita la merce nei locali del vettore, la Bis spa non aveva legittimazione attiva a richiedere il rimborso del valore, posto che il rischio della perdita era passato al compratore, ed il danno era dunque a suo carico. In secondo luogo, i giudici di appello hanno ritenuto che la Bis spa non ha dato sufficiente prova di un rapporto contrattuale di trasporto con la OTS, che avrebbe avuto ad oggetto il trasporto della merce fino al porto di Ancona, da intendersi come luogo di prima consegna al vettore. Avverso tale decisione, la Bis spa propone ricorso per Cassazione con tre motivi, cui resistono con controricorso sia OTS che
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