Cass. civ., sez. I, sentenza 10/05/2011, n. 10265
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In tema di adozione in casi particolari, ha efficacia preclusiva, ai sensi dell'art. 46 della legge 4 maggio 1983, n. 184, il dissenso manifestato dal genitore naturale non convivente all'adozione del figlio minore a norma dell'art. 44, lettera b) della legge richiamata, dovendo egli ritenersi comunque "esercente la potestà", pur quando lo stesso non sia mai stato convivente con il minore; invero, la legge 8 febbraio 2006, n. 54 sull'esercizio della potestà in caso di crisi della coppia genitoriale e sull'affidamento condiviso, applicabile anche ai figli di genitori non coniugati, ha corrispondentemente riplasmato l'art. 317 bis cod. civ.. Il principio della bigenitorialità ha, infatti, informato di sé il contenuto precettivo della norma citata, eliminando ogni difformità di disciplina tra figli legittimi e naturali, cosicché la cessazione della convivenza tra genitori naturali non conduce più alla cessazione dell'esercizio della potestà.
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. L M G - Presidente -
Dott. D M - Consigliere -
Dott. S S - Consigliere -
Dott. G M C - Consigliere -
Dott. C P - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
O.F. Elettivamente domiciliato in Roma, Via Crescenzio, n. 20, nello studio degli Avv. SORACE FRANCESCO e F P B, che lo rappresentano e difendono, giusta procura speciale in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
P.C. Elettivamente domiciliato in Roma, Via Tuscolana, n. 346, nello studio dell'Avv. S O;rappresentato e difeso, giusta procura speciale a margine del controricorso, dall'Avv. SCARPETTA GIULIANA.
- controricorrente -
e contro
R.T. , PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA;
- intimati -
Nonché sul ricorso proposto in via incidentale da:
P.C. come sopra rappresentato;
- ricorrente incidentale -
nei confronti di:
O.F. come sopra rappresentato;
- controricorrente a ricorso incidentale -
avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma, n. 1707, depositata in data 21 aprile 2010;
sentita la relazione all'udienza del 1 febbraio 2011 del consigliere Dott. P C;
Sentito l'Avv. S, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
Sentito l'Avv. Scarpetta per il controricorrente, che ha chiesto il rigetto del ricorso principale e l'accoglimento dell'incidentale;
Udite le richieste del Procuratore Generale, in persona del Sostituto Dott. Immacolata Zeno, la quale ha concluso per il rigetto del ricorso principale, assorbito l'incidentale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I - Con ricorso del 5 giugno 2008 F..O. , premesso di
essere coniugato dal (omesso) con T..R. ;che da una
breve relazione di costei con tale C..P. era nata, il
(omesso) , A..P. ;che, mentre il padre naturale aveva manifestato, ancor prima della nascita, disinteresse per la minore, l'O. , marito e convivente della madre, aveva sostanzialmente svolto le funzioni di padre della predetta, assistendola moralmente e materialmente, chiedeva che il Tribunale per i minorenni di Roma pronunciasse l'adozione da parte del ricorrente di A..P. , ai sensi della L. n. 184 del 1983, art. 44, lett. b). Il P. , ritualmente costituitosi, si opponeva all'accoglimento del ricorso, asserendo che, essendosi i suoi rapporti con la R. interrotti, già nel corso della gravidanza, a causa della scelta della stessa di riprendere la convivenza con il coniuge, la madre aveva frapposto degli ostacoli ai suoi incontri con la minore, tanto da indurlo ad adire il Tribunale per i minorenni di Salerno per l'esercizio del diritto di visita: nell'ambito di tale procedimento era stata per altro espletata consulenza tecnica d'ufficio dalla quale sarebbe emerso un accertamento positivo delle sue capacità genitoriali. Per questi motivi, nonché per l'esplicito diniego del proprio consenso, il ricorso doveva essere rigettato. Con sentenza del 12/18 maggio 2009 il Tribunale per i minorenni di Roma, considerata generica l'opposizione del P. , disponeva l'adozione da parte dell'O. della minore, considerata corrispondente all'interesse della stessa. La Corte di appello di Roma, Sezione per i minorenni, pronunciando sull'impugnazione proposta dal P. , rigettata preliminarmente l'eccezione di tardività del ricorso ex adverso sollevata, in riforma della decisione appellata respingeva la domanda di adozione, attribuendo decisiva rilevanza al diniego di consenso al riguardo manifestato dal padre naturale della minore.
Si affermava, in proposito, che, poiché ai sensi della L. n. 184 del 1983, art. 46, assume decisivo rilievo il rifiuto dell'assenso
all'adozione da parte dei "genitori esercenti la potestà", doveva tenersi conto dell'incidenza sull'art. 317 bis c.c., secondo cui l'esercizio della potestà genitoriale spetta congiuntamente ad entrambi genitori qualora siano conviventi, ovvero, se non convivono, a quello con il quale il figlio convive - della modifica apportata all'art. 155 c.c., dalla L. n. 54 del 2006 (la quale prevede, all'art. 4, la sua applicabilità ai procedimenti relativi ai figli di minori non coniugati) - con particolare riferimento all'attribuzione dell'esercizio della potestà genitoriale ad entrambi i genitori, anche dopo la cessazione della convivenza. Si riteneva, pertanto, che il P. , pur non avendo mai convissuto con la minore, non avesse mai perduto l'esercizio della potestà genitoriale sulla stessa, che non risultava, del resto, escluse dal Tribunale per i minorenni di Salerno, che si era limitato a disciplinare l'esercizio del diritto di visita.
Per la cassazione di tale decisione, con unico e complesso motivo, propone ricorso F..O. .
Resiste con controricorso il P. , il quale propone ricorso incidentale al quale l'O. resiste con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE
2. - Si procede alla riunione dei ricorsi, ai sensi dell'art. 335 c.p.c., in quanto proposti avverso la medesima decisione.
2.a - Devono essere dichiarati irricevibili, sempre in via preliminare, i documenti prodotti unitamente al controricorso, esulanti dagli atti processuali di questo giudizio di legittimità. 2.1 - In via pregiudiziale, va esaminata l'eccezione di inammissibilità del ricorso principale, sollevata sia in relazione al mancato rispetto del termine di trenta giorni prescritto dalla L. n. 184 del 1983, art. 17, sia in riferimento alla natura del
provvedimento impugnato, avverso il quale non sarebbe proponibile il rimedio in esame.
2.1.a - Quanto al primo profilo, deve ribadirsi il carattere speciale del termine di trenta giorni per la proposizione del ricorso per cassazione, previsto dalla citata L. n. 183 del 1984, art. 17, in relazione all'ipotesi, che qui non rileva, di opposizione allo stato di adottabilità. Non è neppure invocabile, attesa la natura eccezionale della norma invocata, il ricorso all'interpretazione analogica: deve, pertanto, trovare applicazione il termine ordinario, il cui rispetto, per altro risultante dagli atti, non è contestato (cfr. , per un caso analogo, Cass., 22 febbraio 2008, n. 4537).