Cass. pen., sez. VI, sentenza 15/05/2023, n. 20657
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Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: P S, nato il 01/07/1981 a Roma avverso l'ordinanza del 12/10/2022 del Tribunale della libertà di Firenze;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere A C;
letta la requisitoria scritta del Sostituto procuratore generale A P che chiede annullarsi senza rinvio il provvedimento impugnato e l'ordinanza genetica.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 17 ottobre 2022 il Tribunale del riesame di Firenze ha rigettato l'appello di S P contro l'ordinanza con la quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Prato ha rigettato l'istanza di declaratoria di nullità dell'nterrogatorio di P ex art. 294 cod. proc. pen. (con conseguente oeclaratoria della inefficacia della misura della custodia cautelare in carcere applicata in relazione ai reati ex artt. 110 cod. pen., e 21 I. 646/1982, 356 e 640 cod. pen. descritti nelle imputazioni provvisorie) per non essere stata accolta l'istanza di differimento presentata dal sostituto del difensore di P il 7 luglio 2022 in occasione dell'interrogatorio di garanzia come risulta dal relativo verbale.Il Tribunale ha rigettato l'appello perché fondato soltanto sulla brevità del periodo intercorso fra la notifica del decreto di fissazione dell'interrogatorio di garanzia e la sua celebrazione senza indicare le ragioni che hanno provocato l'impedimento del difensore a presenziare personalmente all'interrogatorio o a nominare un sostituto e a consultare gli atti di indagine. Ha ritenuto che la mera brevità del termine non è per sé idonea a giustificare il rinvio di un atto processuale e che nel caso in esame il decreto di fissazione dell'interrogatorio di garanzia è stato notificato al difensore alle 13:46 del 6 luglio e l'interrogatorio non è stato fissato ad horas ma per il giorno
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere A C;
letta la requisitoria scritta del Sostituto procuratore generale A P che chiede annullarsi senza rinvio il provvedimento impugnato e l'ordinanza genetica.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 17 ottobre 2022 il Tribunale del riesame di Firenze ha rigettato l'appello di S P contro l'ordinanza con la quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Prato ha rigettato l'istanza di declaratoria di nullità dell'nterrogatorio di P ex art. 294 cod. proc. pen. (con conseguente oeclaratoria della inefficacia della misura della custodia cautelare in carcere applicata in relazione ai reati ex artt. 110 cod. pen., e 21 I. 646/1982, 356 e 640 cod. pen. descritti nelle imputazioni provvisorie) per non essere stata accolta l'istanza di differimento presentata dal sostituto del difensore di P il 7 luglio 2022 in occasione dell'interrogatorio di garanzia come risulta dal relativo verbale.Il Tribunale ha rigettato l'appello perché fondato soltanto sulla brevità del periodo intercorso fra la notifica del decreto di fissazione dell'interrogatorio di garanzia e la sua celebrazione senza indicare le ragioni che hanno provocato l'impedimento del difensore a presenziare personalmente all'interrogatorio o a nominare un sostituto e a consultare gli atti di indagine. Ha ritenuto che la mera brevità del termine non è per sé idonea a giustificare il rinvio di un atto processuale e che nel caso in esame il decreto di fissazione dell'interrogatorio di garanzia è stato notificato al difensore alle 13:46 del 6 luglio e l'interrogatorio non è stato fissato ad horas ma per il giorno
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