Cass. civ., sez. III, sentenza 04/08/2021, n. 22210

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 04/08/2021, n. 22210
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 22210
Data del deposito : 4 agosto 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

o la seguente SENTENZA sul ricorso 34851-2018 proposto da: C R, elettivamente domiciliata in ROMA,

LARGO DELLA GANCIA

5, presso lo studio dell'avvocato R M, rappresentata e difesa dall'avvocato

LUIGINO

2021 M M;
1384

- ricorrente -

contro

OPEN GROUP SAS DI SALVIATO TIZIANO & C., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

DELLA GIULIANA

44, presso lo studio dell'avvocato R G, rappresentato e difeso dall'avvocato U B;

- controricorrente -

nonchè

contro

C A;

- intimato -

avverso la sentenza n. 2617/2018 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 20/09/2018;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/05/2021 dal Consigliere Dott. L R;

FATTI DI CAUSA

1.R C propone ricorso per cassazione, articolato in tre motivi ed illustrato da memoria, nei confronti di Open Group di S T e c. s.a.s., nonché di C A, per la cassazione della sentenza n. 2617\2018, depositata dalla Corte d'Appello di Venezia in data 20.9.2018. 2. Resiste con controricorso la Open Group s.a.s. di S T e c.

3. Il C, regolarmente intimato, non ha svolto alcuna attività difensiva in questa sede.

4. La causa è stata trattata in pubblica udienza con trattazione scritta, nessuna delle parti avendo formulato richiesta di discussione orale, sulla base della previsione contenuta nell'art. 23 comma 8 bis del d.l. n. 137 del 2020 inserito dalla legge di conversione n. 176 del 2020. 5. Il Procuratore generale ha depositato le proprie conclusioni scritte con le quali chiede il rigetto del ricorso.

6. Questi i fatti: -nel 2013, la Open Group, creditrice del C (marito della Contin), pignora, con atto di pignoramento immobiliare notificato al solo debitore C, un immobile sito in Comune di Fiesso d'Artico, in comproprietà pro- indiviso della coppia (in regime patrimoniale di comunione legale), adibito ad abitazione familiare;
-all'udienza ex art. 569 c.p.c. il g.e., rilevato che era stata pignorata la quota indivisa di un immobile in comunione legale di cui era comproprietaria la Contin, disponeva la divisione dei beni pignorati, e pronunciava ordinanza ex art. 600 c.p.c., di convocazione dei comproprietari ai fini della divisione, disponendone la notifica anche alla Contin;
- contestualmente, il g.e. autorizzava il creditore a depositare la documentazione di cui all'art. 567 c.p.c. in relazione alla posizione della Contin;
- la Contin si costituiva nel giudizio di divisione endoesecutiva.

7. In data 8.10.2015 la creditrice notificava il pignoramento anche alla Contin, che non proponeva mai una formale opposizione esecutiva, né agli atti esecutivi né all'opposizione.

8. Nel 2016 il Tribunale di Venezia, con sentenza, rigetta la domanda di scioglimento della comunione legale proposta dalla creditrice affermando che, essendo una comunione senza quote, non si fa luogo a divisione, e che la divisione conseguirà alla vendita o alla esecuzione;
dichiara inammissibili inoltre le domande proposte in quella sede dalla Contin.

9. La Contin propone appello alla sentenza resa nella divisione endoesecutiva e chiede che si dichiari l'improcedibilità sia dell'azione esecutiva sia del procedimento divisorio, per omessa notifica nei suoi confronti dell'originario pignoramento e per omesso deposito della documentazione ipocatastale nel primo pígnoramento. Afferma che la creditrice non avrebbe potuto sanare i vizi dell'azione esecutiva nel procedimento divisorio depositando solo in quella sede e in quel momento la documentazione ipocatastale. 10. Non impugna, né la creditrice impugna, il capo della sentenza che aveva dichiarato l'inammissibilità della divisione endoesecutiva. 11. La Open Group a sua volta deduceva l'inammissibilità, ex art. 345 c.p.c., della domanda volta ad ottenere la declaratoria di inesistenza o inefficacia del • primo pignoramento, perché formulata per la prima volta in appello. 12. L'appello della Contin viene rigettato con la sentenza qui impugnata: la corte d'appello osserva che i motivi dedotti avrebbero dovuto esser proposti nell'ambito di una opposizione esecutiva, fosse essa opposizione agli atti o opposizione di terzo, e che non possono essere presi in considerazione nell'ambito del giudizio di divisione endoesecutiva, che costituisce un ordinario giudizio di cognizione, pur costituendo il procedimento esecutivo l'antecedente logico necessario di esso. 12.1. Precisa che il creditore ben poteva regolarizzare il pignoramento, notificandolo anche se a distanza di tempo dell'inizio delle attività alla comproprietaria, in virtù del principio di conservazione degli atti processuali e di sanatoria degli atti processuali non tempestivamente impugnati. 12.2. Quanto alla dedotta violazione del disposto dell'art. 189 c.p.c., precisa che la stessa avrebbe dovuto esser fatta valere al più col rimedio dell'opposizione di terzo all'esecuzione, e non certo in sede di divisione endoesecutiva. 13. Il Procuratore Generale ha deppsitato conclusioni scritte con le quali chiede il rigetto del ricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

14. Con il primo motivo, la Contin denuncia la violazione dell'art. 619 c.p.c. (che rubrica, ex novo, "principio di libertà delle forme"), dell'art.156 c.p.c. (che rubrica "principio di conservazione degli atti processuali", anziché "Rilevanza della nullità", come indicato nel codice), dell'art. 600 c.p.c. (che denomina principio di improponibilità\inammissibilità del giudizio divisionale endoesecutivo nel caso di comunione per quote indivise del bene pignorato) e dell'art. 2909 c.c. (efficacia vincolante del giudicato interno). 14.1. Sostiene che la proposizione delle opposizioni esecutive non richiede formule sacramentali, e che è il giudice che deve ricondurre ad opposizione esecutiva, qualificando correttamente il tipo di opposizione proposta, le domande o eccezioni della parte, in qualsiasi momento del giudizio ( e all'interno di qualsiasi tipologia di giudizio) proposte, purchè con le stesse siano denunciate l'invalidità o l'inefficacia di atti dell'esecuzione e sia stata formulata domanda al giudice di rimuoverne gli effetti. Aggiunge che un atto originariamente inammissibile non può essere dichiarato tale se la causa di inammissibilità è stata successivamente rimossa. 14.2. Sostiene di essersi doluta della nullità della procedura esecutiva con la comparsa di costituzione e risposta che aveva depositato in data 19.9.2014 (nell'ambito, come emerge dalla sentenza, in mancanza dF una pur auspicabile precisazione da parte della ricorrente, della divisione endoesecutiva). Quell'atto, incompreso nella sua vera finalità, avrebbe dovuto essere qualificato dal giudice, e come tale esaminato, come introduttivo di una seppur informale opposizione di terzo all'esecuzione. 15. Con il secondo motivo, la ricorrente denuncia la falsa applicazione degli artt. 156 e 600 c.p.c. nonché la violazione degli artt. 153, 154 e 547 c.p.c. 15.1. Attacca il provvedimento impugnato laddove ha ritenuto regolarizzabile il pignoramento introdotto con la notifica al solo debitore e non anche al comproprietario non debitore, con una successiva notifica, in corso di procedura, di un nuovo atto di pignoramento al comproprietario, e laddove ha ritenuto sanabile il mancato rispetto dei termini dettati dall'art. 569 c.p.c. per la produzione della documentazione ipocatastale relativa alla comproprietaria. 15.2. Sostiene che non era sanabile la mancata produzione documentale nei termini perché già oggetto di opposizione (a mezzo della menzionata comparsa di risposta), e inoltre che non è ammissibile la produzione tardiva laddove sia previsto un termine perentorio, al di fuori dell'ipotesi prevista dal secondo comma dell'art.567 c.p.c.. Afferma pertanto che la produzione documentale, pur autorizzata con provvedimento del g.e. (non impugnato) doveva ritenersi tardiva e di conseguenza doveva ritenersi inefficace ed estinto l'intero procedimento esecutivo. 15.3. Quanto alla notifica al comproprietario, essa avrebbe dovuto preludere all'inizio di un nuovo pignoramento, che poi avrebbe dovuto essere riunito al precedente, mentre è stata erroneamente intesa come legittimamente eseguita nell'ambito del primo pignoramento e sanante delle nullità del medesimo. 16. Infine, con il terzo motivo di ricorso la ricorrente Contin deduce la violazione degli artt.366 e 392 c.p.c. nonché degli artt. 600 e 189 c.c., in relazione al punto in cui la corte d'appello ha affermato che la violazione dell'art.189 c.c., laddove il creditore non aveva agito prioritariamente sui beni in proprietà esclusiva del debitore ma sui beni in comproprietà, avrebbe dovuto esser fatta valere non in sede di divisione endoesecutiva, ma con l'opposizione di terzo all'esecuzione. 16.1. Sostiene la ricorrente che avrebbe avuto facoltà di far valere la violazione dell'art. 189 c.c. anche in sede di divisione endoesecutiva essendo una condizione di procedibilità, non rispettata in quanto solo dopo quel pignoramento lo stesso creditore aveva intrapreso altro pignoramento sui beni personali del C. Poichè il creditore non avrebbe potuto pignorare i beni in comunione senza aver preventivamente tentato, infruttuosamente, di pignorare i beni personali del debitore, l'esecuzione intrapresa era improcedibile e il bene staggito era indivisibile, per cui lo stesso giudizio divisionale doveva ritenersi inammissibile. 17. Il ricorso è complessivamente infondato e va rigettato. 18. La fattispecie presenta questa particolarità: il pignoramento di quota indivisa in comunione tra i coniugi era stato eseguito, con notifica al solo debitore, sul presupposto che fosse ammissibile il pignoramento della sola quota del debitore anche nell'ipotesi di una comunione senza quote. 18.1.Nel corso del procedimento esecutivo è stata emessa la pronuncia di legittimità (Cass.n. 6575 del 2013) che ha esaminato sistematicamente numerose questioni connesse alla pignorabilità del bene in comunione legale tra i coniugi, affermando che, in caso di bene in comunione legale, essendo una comunione senza quote, il bene deve essere sottoposto a pignoramento per l'intero, perché non è ipotizzabile che un terzo estraneo acquisti una quota indivisa sostituendosi di fatto al coniuge debitore nella comunione. La medesima sentenza ha prescritto la notifica anche al coniuge comproprietario dell'atto di pignoramento e l'acquisizione della documentazione ipocatastale relativa a questi, per tutelare i suoi eventuali creditori (da Cass.9 n. 6575 del 2013:..."ritiene il Collegio che l'assenza di quote e soprattutto l'impossibilità che, quand'anche a seguito dell'espropriazione e limitatamente ad un bene, della comunione legale entri a far parte un estraneo (cioè colui che della "quota" eventualmente da sé sola sta ggita divenga aggiudicatario o assegnatario) impongano di qualificare come sola legittima l'opzione ricostruttiva della necessità di sottoporre, per il credito personale verso uno solo dei coniugi, il bene a pignoramento per l'intero, nei limiti dei diritti nascenti dalla comunione legale. A tanto conseguono la messa in vendita o l'assegnazione del bene per intero e lo scioglimento - effettivamente, eccezionale e desumibile esclusivamente dal sistema legislativo - della comunione legale limitatamente a quel bene"). 18.2. Intervenendo subito dopo la soluzione data, a livello di giurisprudenza di legittimità, di una questione prima ampiamente dibattuta nel merito ed in dottrina, il g.e. ha consentito di sanare il procedimento esecutivo iniziato solo nei confronti del debitore, notificando un nuovo atto di pignoramento alla moglie, e consentendo al debitore di produrre la documentazione ipocatastale relativa alla quota di comproprietà della moglie, per poi riunire le procedure. 18.3. La Contin non ha mai proposto opposizioni esecutive, contestando la legittimità dell'operato del giudice dell'esecuzione solo costituendosi all'interno del procedimento z divisionale, che si è concluso con la conferma del rigetto della domanda di scioglimento della divisione proposta dal creditore Open Group, e e con la conferma della declaratoria di inammissibilità delle domande proposte dalla Contin. 19. Tutto ciò premesso alfine di dare conto della particolarità della fattispecie, il primo motivo di ricorso è inammissibile, per violazione dell'art. 366, primo comma, n. 6 c.p.c. 19. 1. Preliminarmente, e in disparte ogni considerazione sulla ammissibilità del mezzo e sulla tempestività della opposizione proposta, ove in tali termini fosse qualificabile l'atto difensivo, si osserva infatti che la ricorrente, che sostiene di aver proposto una opposizione esecutiva a mezzo della comparsa di risposta depositata in un giudizio di divisione endoesecutiva, neppure cura di trascriverne direttamente il contenuto per la parte che dovrebbe sorreggere la censura, non lo richiama in maniera più analitica, non indica se tale atto è stato nuovamente depositato in questa sede, non ne riporta neppure le precise conclusioni e nemmeno fa riferimento alla sua collocazione nel fascicolo d'ufficio. 19.2. Ciò in patente violazione del disposto dell'art. 366, primo comma, n. 6 c.p.c., a norma del quale il ricorrente per cassazione, il quale intenda dolersi dell'omessa od erronea valutazione di un documento o di un atto da parte del giudice di merito, ha il duplice onere - imposto dall'art. 366, comma 1, n. 6), c.p.c. - di produrlo agli atti (indicando esattamente nel ricorso in quale fase processuale ed in quale fascicolo di parte si trovi il documento in questione) e di indicarne il contenuto (trascrivendolo o riassumendolo nel ricorso);
la violazione anche di uno soltanto di tali oneri rende il ricOrso inammissibile. (Cass.., sez. un., n. 22716/2011, n. 7161/2010, n. 28547/2008;
Cass. n. 19048 del 2016;
Cass. n. 15936 del 2018). 20. Si aggiunga che, avverso i provvedimenti del giudice dell'esecuzione, stante l'autonomia tra il processo esecutivo ed giudizio divisionale endoesecutivo, il coniuge non debitore coobbligato il cui bene in comunione sia stato, a sua avviso, illegittimamente ed anche irregolarmente pignorato, deve avvalersi del sistema delle opposizioni esecutive. 20.1. Nel caso di specie, come rilevato anche dal controricorrente, solo in cassazione la Contin qualifica espressamente come opposizione esecutiva le argomentazioni contenute nella propria comparsa di costituzione e risposta, le cui conclusioni come detto neppure richiama, depositata nel' corso del giudizio di divisione endoesecutiva. 20.2. Oltre alla già dichiarata inammissibilità del motivo di ricorso per mancanza dei requisiti minimi alla fine della esaminabilità delle argomentazioni ivi contenute, deve in questa sede ribadirsi che il giudizio di divisione dei beni indivisi pignorati (c.d. divisione endoesecutiva) ha natura di procedimento incidentale di cognizione nel procedimento esecutivo, e come tale, pur essendo in collegamento funzionale col procedimento esecutivo, ha una sua funzione circoscritta ed autonoma, nonché una sua autonomia strutturale. Esso costituisce un giudizio di scioglimento della comunione devoluto alla competenza funzionale del giudice dell'esecuzione, che provvede alla trattazione della causa quale giudice istruttore. Ne consegtie che la divisione esecutiva non può essere considerata una fase, o un subproced i mento, della espropriazione immobiliare in cui si innesta (Cass. n. 6072 del 2021;
Cass. n. 20817 del 2018) ma rimane autonoma rispetto ad essa in quanto procedimento eventuale ed incidentale di cognizione e che, stante l'autonomia con il procedimento esecutivo, nell'ambito del procedimento divisionale non possono essere introdotte, e ove introdotte non possono essere esaminate e decise, eventuali opposizioni esecutive. 20.3. La Contin, coinvolta nella espropriazione senza essere debitrice, ove avesse voluto contestare la legittimità degli atti esecutivi o lamentare la sussistenza delle condizioni per sottoporre ad esecuzione il bene in comunione legale, avrebbe dovuto proporre al giudice dell'esecuzione le opposizioni esecutive di cui agli artt. 615 e 619 c.p.c. o 21.Per le stesse ragioni anche il secondo motivo di ricorso è del tutto inammissibile, perché ripropone, senza neppure richiamarlo appropriatamente, il contenuto di un'opposizione mai in precedenza proposta con le dovute ed autonome forme e nel luogo appropriato. 22. Il terzo motivo è infondato. 22. 1. La ricorrente avrebbe dovuto far valere il beneficio di escussione previsto dall'art. 189 c.c., ovvero avrebbe potuto pretendere dal creditore che questi agisse dapprima sui beni di proprietà individuale del debitore, che lei stessa gli avrebbe dovuto anche indicare, solo con lo strumento dell'opposizione di terzo all'esecuzione e non con una semplice eccezione formulata - sulla base della affermazione delle ricorrente - in sede di divisione endoesecutiva ( v. Cass. n. 6575 del 2013: "Il coniuge non debitore, che la precedente giurisprudenza di questa Corte di legittimità, senza affrontare però ex professo il problema, abilitava a proporre le opposizioni agli atti esecutivi o perfino di terzo, potrà certo esperirle: ma, quanto all'opposizione di terzo, non potrà con essa pretendere di escludere dall'espropriazione una quota del bene in natura, che non gli spetta e di cui - fino allo scioglimento della comunione, anche solo limitatamente a quel bene - non è titolare, ma, ad esempio, fare valere la proprietà esclusiva del bene staggito, per sua estraneità alla comunione;
oppure, con opposizione ad esecuzione, far valere la non sussidiarietà del bene in comunione, per la presenza di beni personali del coniuge debitore utilmente aggredibili per il soddisfacimento del credito personale verso quest'ultimo;
oppure ancora, con opposizione agli atti esecutivi, fare valere le nullità di quelli, fra questi, che comportino la violazione o la limitazione del suo diritto alla metà del controvalore del bene, come pure quelli che incidano sulla pienezza di quest'ultimo, se relativi alle operazioni di vendita o assegnazione";
v. inoltre Cass. n. 7168 del 1997). Il ricorso va qùindi rigettato. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come al dispositivo. Il ricorso per cassazione è stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013, e la ricorrente risulta soccombente, pertanto è gravata dall'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale„ a norma del comma 1 bis dell' art. 13, comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002.
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