Cass. civ., sez. III, sentenza 04/08/2021, n. 22210
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Testo completo
o la seguente SENTENZA sul ricorso 34851-2018 proposto da: C R, elettivamente domiciliata in ROMA,
LARGO DELLA GANCIA
5, presso lo studio dell'avvocato R M, rappresentata e difesa dall'avvocato
LUIGINO
2021 M M;
1384
- ricorrente -
contro
OPEN GROUP SAS DI SALVIATO TIZIANO & C., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
DELLA GIULIANA
44, presso lo studio dell'avvocato R G, rappresentato e difeso dall'avvocato U B;
- controricorrente -
nonchè
contro
C A;
- intimato -
avverso la sentenza n. 2617/2018 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 20/09/2018;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/05/2021 dal Consigliere Dott. L R;
FATTI DI CAUSA
1.R C propone ricorso per cassazione, articolato in tre motivi ed illustrato da memoria, nei confronti di Open Group di S T e c. s.a.s., nonché di C A, per la cassazione della sentenza n. 2617\2018, depositata dalla Corte d'Appello di Venezia in data 20.9.2018. 2. Resiste con controricorso la Open Group s.a.s. di S T e c.
3. Il C, regolarmente intimato, non ha svolto alcuna attività difensiva in questa sede.
4. La causa è stata trattata in pubblica udienza con trattazione scritta, nessuna delle parti avendo formulato richiesta di discussione orale, sulla base della previsione contenuta nell'art. 23 comma 8 bis del d.l. n. 137 del 2020 inserito dalla legge di conversione n. 176 del 2020. 5. Il Procuratore generale ha depositato le proprie conclusioni scritte con le quali chiede il rigetto del ricorso.
6. Questi i fatti: -nel 2013, la Open Group, creditrice del C (marito della Contin), pignora, con atto di pignoramento immobiliare notificato al solo debitore C, un immobile sito in Comune di Fiesso d'Artico, in comproprietà pro- indiviso della coppia (in regime patrimoniale di comunione legale), adibito ad abitazione familiare;
-all'udienza ex art. 569 c.p.c. il g.e., rilevato che era stata pignorata la quota indivisa di un immobile in comunione legale di cui era comproprietaria la Contin, disponeva la divisione dei beni pignorati, e pronunciava ordinanza ex art. 600 c.p.c., di convocazione dei comproprietari ai fini della divisione, disponendone la notifica anche alla Contin;
- contestualmente, il g.e. autorizzava il creditore a depositare la documentazione di cui all'art. 567 c.p.c. in relazione alla posizione della Contin;
- la Contin si costituiva nel giudizio di divisione endoesecutiva.
7. In data 8.10.2015 la creditrice notificava il pignoramento anche alla Contin, che non proponeva mai una formale opposizione esecutiva, né agli atti esecutivi né all'opposizione.
8. Nel 2016 il Tribunale di Venezia, con sentenza, rigetta la domanda di scioglimento della comunione legale proposta dalla creditrice affermando che, essendo una comunione senza quote, non si fa luogo a divisione, e che la divisione conseguirà alla vendita o alla esecuzione;
dichiara inammissibili inoltre le domande proposte in quella sede dalla Contin.
9. La Contin propone appello alla sentenza resa nella divisione endoesecutiva e chiede che si dichiari l'improcedibilità sia dell'azione esecutiva sia del procedimento divisorio, per omessa notifica nei suoi confronti dell'originario pignoramento e per omesso deposito della documentazione ipocatastale nel primo pígnoramento. Afferma che la creditrice non avrebbe potuto sanare i vizi dell'azione esecutiva nel procedimento divisorio depositando solo in quella sede e in quel momento la documentazione ipocatastale. 10. Non impugna, né la creditrice impugna, il capo della sentenza che aveva dichiarato l'inammissibilità della divisione endoesecutiva. 11. La Open Group a sua volta deduceva l'inammissibilità, ex art. 345 c.p.c., della domanda volta ad ottenere la declaratoria di inesistenza o inefficacia del • primo pignoramento, perché formulata per la prima volta in appello. 12. L'appello della Contin viene rigettato con la sentenza qui impugnata: la corte d'appello osserva che i motivi dedotti avrebbero dovuto esser proposti nell'ambito di una opposizione esecutiva, fosse essa opposizione agli atti o opposizione di terzo, e che non possono essere presi in considerazione nell'ambito del giudizio di divisione endoesecutiva, che costituisce un ordinario giudizio di cognizione, pur costituendo il procedimento esecutivo l'antecedente logico necessario di esso. 12.1. Precisa che il creditore ben poteva regolarizzare il pignoramento, notificandolo anche se a distanza di tempo dell'inizio delle attività alla comproprietaria, in virtù del principio di conservazione degli atti processuali e di sanatoria degli atti processuali non tempestivamente impugnati. 12.2. Quanto alla dedotta violazione del disposto dell'art. 189 c.p.c., precisa che la stessa avrebbe dovuto esser fatta valere al più col rimedio dell'opposizione di terzo all'esecuzione, e non certo in sede di divisione endoesecutiva. 13. Il Procuratore Generale ha deppsitato conclusioni scritte con le quali chiede il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
14. Con il primo motivo, la Contin denuncia la violazione dell'art. 619 c.p.c. (che rubrica, ex novo, "principio di libertà delle forme"), dell'art.156 c.p.c. (che rubrica "principio di conservazione degli atti processuali", anziché "Rilevanza della nullità", come indicato nel codice), dell'art. 600 c.p.c. (che denomina principio di improponibilità\inammissibilità del giudizio divisionale endoesecutivo nel caso di comunione per quote indivise del bene pignorato) e dell'art. 2909 c.c. (efficacia vincolante del giudicato interno). 14.1. Sostiene che la proposizione delle opposizioni esecutive non richiede formule sacramentali, e che è il giudice che deve ricondurre ad opposizione esecutiva,
LARGO DELLA GANCIA
5, presso lo studio dell'avvocato R M, rappresentata e difesa dall'avvocato
LUIGINO
2021 M M;
1384
- ricorrente -
contro
OPEN GROUP SAS DI SALVIATO TIZIANO & C., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
DELLA GIULIANA
44, presso lo studio dell'avvocato R G, rappresentato e difeso dall'avvocato U B;
- controricorrente -
nonchè
contro
C A;
- intimato -
avverso la sentenza n. 2617/2018 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 20/09/2018;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/05/2021 dal Consigliere Dott. L R;
FATTI DI CAUSA
1.R C propone ricorso per cassazione, articolato in tre motivi ed illustrato da memoria, nei confronti di Open Group di S T e c. s.a.s., nonché di C A, per la cassazione della sentenza n. 2617\2018, depositata dalla Corte d'Appello di Venezia in data 20.9.2018. 2. Resiste con controricorso la Open Group s.a.s. di S T e c.
3. Il C, regolarmente intimato, non ha svolto alcuna attività difensiva in questa sede.
4. La causa è stata trattata in pubblica udienza con trattazione scritta, nessuna delle parti avendo formulato richiesta di discussione orale, sulla base della previsione contenuta nell'art. 23 comma 8 bis del d.l. n. 137 del 2020 inserito dalla legge di conversione n. 176 del 2020. 5. Il Procuratore generale ha depositato le proprie conclusioni scritte con le quali chiede il rigetto del ricorso.
6. Questi i fatti: -nel 2013, la Open Group, creditrice del C (marito della Contin), pignora, con atto di pignoramento immobiliare notificato al solo debitore C, un immobile sito in Comune di Fiesso d'Artico, in comproprietà pro- indiviso della coppia (in regime patrimoniale di comunione legale), adibito ad abitazione familiare;
-all'udienza ex art. 569 c.p.c. il g.e., rilevato che era stata pignorata la quota indivisa di un immobile in comunione legale di cui era comproprietaria la Contin, disponeva la divisione dei beni pignorati, e pronunciava ordinanza ex art. 600 c.p.c., di convocazione dei comproprietari ai fini della divisione, disponendone la notifica anche alla Contin;
- contestualmente, il g.e. autorizzava il creditore a depositare la documentazione di cui all'art. 567 c.p.c. in relazione alla posizione della Contin;
- la Contin si costituiva nel giudizio di divisione endoesecutiva.
7. In data 8.10.2015 la creditrice notificava il pignoramento anche alla Contin, che non proponeva mai una formale opposizione esecutiva, né agli atti esecutivi né all'opposizione.
8. Nel 2016 il Tribunale di Venezia, con sentenza, rigetta la domanda di scioglimento della comunione legale proposta dalla creditrice affermando che, essendo una comunione senza quote, non si fa luogo a divisione, e che la divisione conseguirà alla vendita o alla esecuzione;
dichiara inammissibili inoltre le domande proposte in quella sede dalla Contin.
9. La Contin propone appello alla sentenza resa nella divisione endoesecutiva e chiede che si dichiari l'improcedibilità sia dell'azione esecutiva sia del procedimento divisorio, per omessa notifica nei suoi confronti dell'originario pignoramento e per omesso deposito della documentazione ipocatastale nel primo pígnoramento. Afferma che la creditrice non avrebbe potuto sanare i vizi dell'azione esecutiva nel procedimento divisorio depositando solo in quella sede e in quel momento la documentazione ipocatastale. 10. Non impugna, né la creditrice impugna, il capo della sentenza che aveva dichiarato l'inammissibilità della divisione endoesecutiva. 11. La Open Group a sua volta deduceva l'inammissibilità, ex art. 345 c.p.c., della domanda volta ad ottenere la declaratoria di inesistenza o inefficacia del • primo pignoramento, perché formulata per la prima volta in appello. 12. L'appello della Contin viene rigettato con la sentenza qui impugnata: la corte d'appello osserva che i motivi dedotti avrebbero dovuto esser proposti nell'ambito di una opposizione esecutiva, fosse essa opposizione agli atti o opposizione di terzo, e che non possono essere presi in considerazione nell'ambito del giudizio di divisione endoesecutiva, che costituisce un ordinario giudizio di cognizione, pur costituendo il procedimento esecutivo l'antecedente logico necessario di esso. 12.1. Precisa che il creditore ben poteva regolarizzare il pignoramento, notificandolo anche se a distanza di tempo dell'inizio delle attività alla comproprietaria, in virtù del principio di conservazione degli atti processuali e di sanatoria degli atti processuali non tempestivamente impugnati. 12.2. Quanto alla dedotta violazione del disposto dell'art. 189 c.p.c., precisa che la stessa avrebbe dovuto esser fatta valere al più col rimedio dell'opposizione di terzo all'esecuzione, e non certo in sede di divisione endoesecutiva. 13. Il Procuratore Generale ha deppsitato conclusioni scritte con le quali chiede il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
14. Con il primo motivo, la Contin denuncia la violazione dell'art. 619 c.p.c. (che rubrica, ex novo, "principio di libertà delle forme"), dell'art.156 c.p.c. (che rubrica "principio di conservazione degli atti processuali", anziché "Rilevanza della nullità", come indicato nel codice), dell'art. 600 c.p.c. (che denomina principio di improponibilità\inammissibilità del giudizio divisionale endoesecutivo nel caso di comunione per quote indivise del bene pignorato) e dell'art. 2909 c.c. (efficacia vincolante del giudicato interno). 14.1. Sostiene che la proposizione delle opposizioni esecutive non richiede formule sacramentali, e che è il giudice che deve ricondurre ad opposizione esecutiva,
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