Cass. civ., sez. II, sentenza 16/11/2018, n. 29656
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to la seguente SENTENZA sul ricorso 4051-2014 proposto da: C M, elettivamente domiciliato in ROMA, P.ZA BARBERINI 12, presso lo studio dell'avvocato NICCOLO' ARNALDO BRUNO, rappresentato e difeso dagli avvocati GABRIELE ANTONINI, LUCIANO ANTONINI;- ricorrente -contro AGRO ZOOTECNICA NORCIA SOC COOP, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE ANICIO GALLO 102, presso lo studio dell'avvocato A L, rappresentato e difeso dall'avvocato A M;- controricorrente - avverso la sentenza n. 502/2013 della CORTE D'APPELLO di PERUGIA, depositata il 17/10/2013;udita la relazione del]a causa svolta nella pubblica udienza del 25/05/2018 dal Consigliere A C;udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. C S che ha concluso per il rigetto del ricorso;udito l'Avvocato R P, con delega depositata in udienza dell'Avvocato L A difensore del ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;udito l'Avvocato A R, con delega depositata in udienza dell'Avvocato M A, difensore del resistente che ha chiesto il rigetto del ricorso. FATTI DI CAUSA Il dott. M C ha proposto ricorso, sulla scorta di quattro motivi, avverso la sentenza della Corte d'appello di Perugia che, riformando la sentenza del Tribunale di Spoleto, ha rigettato la domanda da lui proposta contro la società Agro Zootecnica di Norcia soc. coop. per il pagamento del corrispettivo dell'attività contabile e fiscale svolta in favore di tale società. La corte distrettuale, accogliendo le censure di parte appellante, ha ritenuto che, in ragione delle dimensioni dell'azienda, la qualifica professionale del dott. Cavalli (perito agronomo, e non dottore commercialista) non lo abilitasse g a rendere prestazioni di consulenza fiscale e tenuta delle scritture contabili, ai sensi dell'articolo 2 della legge n. 434 del 1968, e che, pertanto, nessun compenso fosse dovuto per tali prestazioni. La soc. coop. Agro Zootecnica di Norcia si è costituite.con controricorso. La causa è stata chiamata all'adunanza in camera di consiglio dell'8.3.2018 e, in quella sede, è stata rimessa in pubblica udienza;è stata quindi discussa nella udienza del 25 maggio 2018, per la quale non sono state depositate memorie e nella quale il Procuratore Generale ha concluso come in epigrafe.
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