Cass. pen., sez. III, sentenza 11/04/2023, n. 14989
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to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Gedoil s.r.l. in persona del legale rappresentante p.t. avverso l'ordinanza del 08/11/2022 del Tribunale di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal consigliere A D S;letta le richieste scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale S T, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 08/11/2022, il Tribunale di Roma dichiarava inammissibile, perché tardivo, il riesame proposto dalla Gedoil s.r.1, quale terzo interessato, avverso il decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma in data 16.5.2022 in relazione al reato di cui all'art. 2 d.lgs 74/2000. 2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione la Gedoil s.r.1, a mezzo del difensore e procuratore speciale, chiedendone l'annullamento ed articolando un unico motivo con il quale deduce violazione degli artt. 322 e 324 cod.proc.pen. nonchè dell'art. 161 cod.proc.pen. Argomenta che erroneamente il Tribunale non aveva dato rilievo, ai fini della verifica della tempestività dell'impugnazione, alla notifica del decreto di sequestro alla società ricorrente, terzo interessato, effettuata in data 15.7.2022 e rispetto alla quale il riesame risultava tempestivamente proposto;il terzo interessato è titolare di autonomo potere di impugnazione e, nella specie, la società era venuta a conoscenza del decreto di sequestro eseguito nei suoi confronti solo a seguito della notifica eseguita presso il difensore e procuratore speciale;dalla predetta data, quindi, avendo la società preso contezza dell'avvenuto sequestro ed avendovi interesse, poteva farsi decorrere il termine per l'impugnazione.
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