Cass. civ., SS.UU., sentenza 10/05/2023, n. 12570
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I diritti di uso civico gravanti su beni collettivi non possono essere posti nel nulla (ovvero considerati implicitamente estinti) per effetto di un decreto di espropriazione per pubblica utilità, poiché la loro natura giuridica assimilabile a quella demaniale lo impedisce, essendo, perciò, necessario, per l'attuazione di una siffatta forma di espropriazione, un formale provvedimento di sdemanializzazione, la cui mancanza rende invalido il citato decreto espropriativo che implichi l'estinzione di eventuali usi civici di questo tipo ed il correlato trasferimento dei relativi diritti sull'indennità di espropriazione.
Sul provvedimento
Testo completo
Numero registro generale 18257/2017 Numero sezionale 160/2023 Numero di raccolta generale 12570/2023 Data pubblicazione 10/05/2023 R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI Oggetto Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: USI CIVICI – BIAGIO VIRGILIO - Primo Presidente f.f. - QUESTIONE DI MASSIMA DI PARTICOLARE ANTONIO MANNA - Presidente di Sezione - IMPORTANZA MARGHERITA MARIA LEONE - Consigliere - Ud. 04/4/2023- PU MASSIMO FERRO - Consigliere - R.G.N. 18257/2017 ALBERTO GIUSTI - Consigliere - Rep. A C - Rel. Consigliere - ROBERTA CRUCITTI - Consigliere - CATERINA MAROTTA - Consigliere - MASSIMO FALABELLA - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 18257-2017 proposto da: Numero registro generale 18257/2017 Numero sezionale 160/2023 Numero di raccolta generale 12570/2023 Data pubblicazione 10/05/2023 ENEL PRODUZIONE S.P.A., E-DISTRIBUZIONE S.P.A. (già ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A.), società con unico socio soggetta a direzione e coordinamento di Enel s.p.a., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliate in ROMA, VIA RUGGERO FAURO 43, presso lo studio dell'avvocato U P, che le rappresenta e difende;
- ricorrente e ricorrente successivo -
contro
COMUNE DI ALFEDENA, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE LIEGI 35/B, presso lo studio dell'avvocato ROBERTO COLAGRANDE, rappresentato e difeso dall'avvocato FRANCESCO SAVERIO DE NARDIS;
- controricorrente -
nonché
contro
REGIONE ABRUZZO;
- intimata - avverso la sentenza n. 6/2017 della CORTE D'APPELLO di ROMA- SEZIONE SPECIALE USI CIVICI, depositata il 4 aprile 2017. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 4 aprile 2023 dal Consigliere A C;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale ALESSANDRO PEPE, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi di Enel Produzione s.p.a. ed E-Distribuzione s.p.a.;
uditi gli avvocati Ugo Petronio e Francesco Saverio De Nardis. 2 di 46 Numero registro generale 18257/2017 Numero sezionale 160/2023 Numero di raccolta generale 12570/2023 Data pubblicazione 10/05/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Il Comune di Alfedena (AQ), al momento dell'eversione della feudalità nel Regno di Napoli, era infeudato alla famiglia Caracciolo (ramo dei Principi di Santa Maria). I terreni - sui quali verte la controversia di cui si tratterà in seguito - insistevano interamente nel demanio civico dell'ex feudo di Biscurri, acquistato, unitamente all'ex feudo di Roccasecca del Popolo di Alfedena, con atto del 14.11.1594 dall'ultimo feudatario, Francesco Antonio Marchesano (pag. 5 e seguenti della relazione storico-giuridica datata 5.9.1936, integrata in data 6.1.1937, approvata dal Ministero dell'Agricoltura in data 1.2.1937). Con la sentenza commissariale n. 15/1935 venne sancito che l'ex feudo di Biscurri costituiva un demanio collettivo e fu stabilita la linea di divisione tra la porzione spettante al popolo di Barrea e quella da assegnare al popolo di Alfedena. In tali località si esercitava l'uso civico di legnare, con l'esclusione delle piante di cerro, di “menarvi qualunque specie di animale salvo che nel periodo 8 maggio-10 ottobre, riservato al pascolo dei fittuari con greggi transumanti, che corrispondano il fitto del Comune” (come risultante dalla citata relazione storica del 5.9.1936). Successivamente il Prefetto dell'Aquila, con decreto n. 30214 del 10 settembre 1960, espropriava parte dei terreni dedotti in causa. 3 di 46 Numero registro generale 18257/2017 Numero sezionale 160/2023 Numero di raccolta generale 12570/2023 Data pubblicazione 10/05/2023 Il Prefetto, nel dettaglio, decretò l'espropriazione ed autorizzò l'occupazione permanente dei terreni per cui è causa in favore dell'Ente Autonomo Volturno (tra gli altri beni). Sui predetti terreni il citato Ente Autonomo Volturno (dante causa delle società ricorrenti) realizzò un bacino idroelettrico.
2. Successivamente, il Comune di Alfedena effettuò una verifica demaniale del territorio, poi approvata dalla Regione Abruzzo con determina n. DH 16/49/Usi civici del 1° febbraio 2006. Con nota del 12.11.2007, prot. RA 115241, il Servizio Foreste e Demanio civico della Regione Abruzzo segnalò al Commissario regionale, per i provvedimenti di competenza, l'impossibilità di procedere alla reintegra dei terreni in forza dell'opposizione di Enel Produzione s.p.a. e di Enel Distribuzione s.p.a. e, con successiva nota del 13.08.2008, il Comune di Alfedena, chiese, pertanto, al Commissariato di fissare udienza per la trattazione dell'opposizione. Nel corso del giudizio venne disposta CTU e l'elaborato peritale, depositato l'11.7.2013, confermò la natura demaniale civica di tutti i terreni occupati dal bacino idroelettrico. In data 7 aprile 2015 venne, quindi, depositata la sentenza di primo grado (n. 15/2015) dell'adito Commissario per gli usi civici, mediante la quale fu accolta la domanda del Comune di Alfedena, con la dichiarazione della natura demaniale civica dei fondi in contestazione, la nullità ed inefficacia degli atti pubblici e privati, disposti sugli stessi, ed ordinata la reintegra nel possesso dei fondi in favore della collettività del Comune. 4 di 46 Numero registro generale 18257/2017 Numero sezionale 160/2023 Numero di raccolta generale 12570/2023 Data pubblicazione 10/05/2023 Il Commissario rilevò che l'espropriazione doveva ritenersi illegittima in mancanza dell'osservanza delle procedure e dei criteri di cui all'art. 12 della l. n. 1766 del 1927 e del regolamento approvato con il r.d. n. 332 del 1928. 3. La citata sentenza n. 15/2015 del Commissario per il riordino degli usi civi nella Regione Abruzzo fu oggetto di reclamo da parte di Enel Produzione s.p.a. (nel cui conseguente giudizio risultarono appellati l'Enel Distribuzione s.p.a., il Comune di Alfedena e la Regione Abruzzo, quest'ultima l'unica a non costituirsi), che venne respinto dalla Corte di appello di Roma – Sezione Specializzata per gli usi civici, con sentenza n. 6/2017 (depositata il 4 aprile 2017). Il giudice di appello, dopo aver dichiarato inammissibile il reclamo incidentale di Enel distribuzione s.p.a., affermò, in particolare, che: 1) doveva escludersi la ravvisabilità della decadenza del diritto di usi civici in danno del Comune di Alfedena, atteso che la dichiarazione prevista dall'art. 3 della legge n. 1766 del 1927 trovava applicazione in relazione a diritti su terreni appartenenti al demanio universale o comunale, essendo diversamente prevista solo per i diritti di promiscuo godimento ossia per i diritti di uso civico su beni altrui;
2) non potevano ritenersi espropriabili per pubblica utilità i beni di uso civico appartenenti alla comunità per le loro caratteristiche (quali l'inalienabilità, l'imprescrittibilità e l'immutabilità della destinazione d'uso, con conseguente loro inalienabilità), senza l'osservanza delle procedure e dei criteri previsti dall'art. 12 della citata legge n. 1766 del 1927, se non “previa 5 di 46 Numero registro generale 18257/2017 Numero sezionale 160/2023 Numero di raccolta generale 12570/2023 Data pubblicazione 10/05/2023 sdemanializzazione”;
3) la qualitas soli era stata adeguatamente motivata sulla scorta di atti ufficiali approvati dalle autorità competenti e delle risultanze della CTU.
4. Per la cassazione della sentenza la s.p.a. Enel Produzione e la s.p.a. E- distribuzione hanno proposto distinti ricorsi, avverso i quali il Comune di Alfedena ha resistito con separati controricorsi. I ricorsi venivano assegnati alla II Sezione civile tabellarmente competente in materia di usi civici e, dopo una prima fissazione nelle forme del rito previsto dall'art. 380-bis.
1. c.p.c., la loro trattazione e decisione veniva rimessa alla pubblica udienza del 13.9.2022, all'esito della quale il collegio emise l'ordinanza interlocutoria n. 34460/2022 (di cui in seguito). In vista dell'odierna udienza dinanzi a queste Sezioni unite, sia le ricorrenti che il controricorrente hanno depositato memoria. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Con il primo motivo (proposto in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.), l'Enel Produzione s.p.a. pone la questione della decadenza del Comune di Alfedena dall'azione di accertamento degli usi civici per difetto di dichiarazione nel termine previsto dall'art. 3 della legge n. 1766 del 1927. 2. Con il secondo motivo (anch'esso riferito all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.), la predetta società sostiene che “l'interpretazione letterale dell'art. 12 della legge 16 giugno 1927 n. 1766, nel combinato disposto con l'art. 52 della legge n. 2359/1865, la sua interpretazione sistematica, la sua interpretazione evolutiva rispetto al d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, art. 4, come modificato 6 di 46 Numero registro generale 18257/2017 Numero sezionale 160/2023 Numero di raccolta generale 12570/2023 Data pubblicazione 10/05/2023 dalla legge n. 28 dicembre 2015, n. 221, art. 74, dimostrano che prima che le terre di uso civico assumessero valore ambientale era possibile la loro espropriazione per pubblica utilità senza che fosse necessario il preventivo provvedimento di mutamento di destinazione”.
3. Con il terzo motivo (dedotto con riguardo all'art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.), infine, Enel Produzione censura l'impugnata sentenza nella parte in cui con la stessa è stato riconosciuto che i terreni oggetto di causa costituiscono demanio civico, atteso che tale riconoscimento si fonderebbe sul recepimento di una consulenza tecnica che avrebbe fatto propri atti di verifica privi di valore giuridico e di definitività. Si aggiunge, poi, che la Corte di merito non avrebbe tenuto conto di fatti decisivi, consistenti nell'avvenuta sdemanializzazione del preteso demanio attraverso le quotizzazioni avvenute nel 1814. Identici motivi sono stati proposti da E-Distribuzione S.p.a. (il cui terzo motivo corrisponde al secondo formulato da Enel Produzione S.p.A.), oltre ad una quarta censura