Cass. civ., sez. II, sentenza 16/01/2023, n. 1141
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In presenza di un "supercondominio", ciascun condomino è obbligato a contribuire alle spese per la conservazione e per il godimento delle parti comuni e per la prestazione dei servizi comuni a più condominii di unità immobiliari o di edifici in misura proporzionale al valore millesimale della proprietà del singolo partecipante, sicché l'amministratore del supercondominio può ottenere un decreto di ingiunzione per la riscossione dei contributi, ai sensi dell'art. 63, comma 1, disp. att. c.c., unicamente nei confronti di ciascun partecipante, mentre è esclusa un'azione diretta nei confronti dell'amministratore del singolo condominio in rappresentanza dei rispettivi condomini per il complessivo importo spettante a questi ultimi.
Sul provvedimento
Testo completo
Numero registro generale 4983/2018 Numero sezionale 2584/2022 Numero di raccolta generale 1141/2023 Data pubblicazione 16/01/2023 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE CIVILE Composta da: Oggetto CONDOMINIO FELICE MANNA - Presidente - A C - Consigliere - M F - Consigliere - Ud. 07/12/2022 - PU A S - Rel. Consigliere - R.G.N. 4983/2018 CRISTINA AMATO - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 4983-2018 proposto da: CONDOMINIO BOX CORSO FRANCIA 353 T, rappresentato e difeso dall'avvocato E M S;
- ricorrente -
contro
CONDOMINIO CORSO FRANCIA 349/351 T, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 34, presso lo studio dell'avvocato C P, rappresentato e difeso dagli avvocati A P, M F;
- controricorrente – avverso la sentenza n. 1432/2017 del TRIBUNALE di T, depositata il 16/03/2017;
Numero registro generale 4983/2018 Numero sezionale 2584/2022 Numero di raccolta generale 1141/2023 Data pubblicazione 16/01/2023 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07/12/2022 dal Consigliere A S viste le conclusioni motivate, ai sensi dell'art. 23, comma 8-bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, formulate dal P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale T B, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso.
FATTI DI CAUSA
Il Condominio Box Corso Francia n. 353 A di Torino ha proposto ricorso, articolato in due motivi, ai sensi dell'art. 348 ter, comma 3, c.p.c., avverso la sentenza n. 1432/2017 del Tribunale di Torino, depositata il 16 marzo 2017. La Corte d'appello di Torino, con ordinanza comunicata il 4 dicembre 2017, aveva dichiarato l'inammissibilità dell'appello proposto dal Condominio Box Corso Francia n. 353 A ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. Resiste con controricorso il Condominio Corso Francia n. 349/351 di Torino. Il giudizio ha ad oggetto l'opposizione al decreto ingiuntivo per la riscossione di spese condominiali dell'importo di € 10.743,75, coma da bilancio preventivo 2013, intimato dal Condominio Corso Francia n. 349/351 di Torino al Condominio Box Corso Francia n. 353 A. Con l'opposizione proposta, il Condominio Box Corso Francia n. 353 A aveva “negato di essere condomino del Condominio Corso Francia n. 349/351” e di non essere perciò tenuto al pagamento della somma ingiunta. Il Tribunale di Torino affermò che “non vi è alcuna preclusione a che un Condominio, caratterizzato dall'esistenza [di] proprietà comuni, sia a propria volta un condomino di un più ampio 2 di 12 Numero registro generale 4983/2018 Numero sezionale 2584/2022 Numero di raccolta generale 1141/2023 Data pubblicazione 16/01/2023 Condominio caratterizzato dalla presenza di parti dello stabile comune sia al primo Condominio che di altri condomini”. Il Tribunale diede a tal fine rilievo al “regolamento del Condominio Box”, accettato dagli acquirenti, che all'art. 4 riconosce ai Condomini di Corso Francia n. 347-349/351 la comproprietà del 50% della rampa al civico n. 353° di corso Francia e del cortile a cielo aperto messo al piano interrato primo”. Ancora, la sentenza di primo grado fece riferimento alle due “scritture ricognitive” del 22 dicembre 1998 e del 22 aprile 1999. Anche l'art. 3 lettera b) del regolamento avrebbe confermato la “doppia natura della superficie scoperta”. Pertanto, secondo il giudice di primo grado, “una parte comune del Condominio box”, cioè l'area che funge sia da cortile dello stabile sia da pavimento del primo piano interrato ove si trovano le autorimesse, sarebbe al contempo “parte comune del fabbricato del Condominio di Corso Francia349/351”. Nello stesso senso si spiegherebbe, secondo il Tribunale di Torino, l'art. 9 del regolamento del Condominio Box, che prevede la ripartizione tra le sole unità immobiliari ricadenti nei Condomini di corso Francia 347, di Corso Francia 349/351 e di via Chanoux le rispettive spese. La sentenza di primo grado affermò, infine, che la deliberazione assembleare del 24 aprile 2013, su cui fondava il decreto ingiuntivo, non era stata tempestivamente impugnata ai sensi dell'art. 1137 c.c. dal Condominio Box. La Corte d'appello di Torino ha poi dichiarato inammissibile l'appello ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., ribadendo l'asserto che, alla luce dei documenti prodotti, il Condominio Box Corso Francia n. 353 A risulti in parte compreso nel Condominio Corso Francia n. 349/351. 3 di 12 Numero registro generale 4983/2018 Numero sezionale 2584/2022 Numero di raccolta generale 1141/2023 Data pubblicazione 16/01/2023 Il ricorso è stato deciso in camera di consiglio procedendo nelle forme di cui all'art. 23, comma 8-bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176. Il ricorrente ha presentato memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE 1.Il primo motivo del Condominio Box Corso Francia n. 353 A di Torino lamenta l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, nonché la violazione e falsa applicazione degli artt. 1117, 1123, 1125, 1135, 1362, 1363 e 1367 c.c. La censura espone che le tabelle millesimali dei condomini in lite non contemplano quote spettanti al condominio autorimesse. Si illustrano le regole sul funzionamento del cd. supercondominio e si ribadisce che il Condominio Box Corso Francia n. 353 A non è condomino del Condominio Corso Francia n. 349/351. Il secondo motivo di ricorso deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 1100, 1104, 1117, 1123, 1135, 1137, 1138, 1362, 1363 e 1367 c.c., nonché degli artt. 112 e 115 c.p.c., ed ancora la “insufficiente motivazione”. La complessa censura, che si sviluppa da pagina 19 a pagina 30 del ricorso, contesta l'esistenza di un “rapporto di natura reale” tra il Condominio Box Corso Francia n. 353 A e il Condominio Corso Francia n. 349/351 e si sofferma sulla struttura del complesso immobiliare, sempre per escludere che potesse essere emesso nei confronti del condominio delle autorimesse un decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 63 disp. att. c.c. in favore del Condominio Corso Francia n. 349/351, per carenza della