Cass. pen., sez. V, sentenza 22/05/2023, n. 21889
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Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ABDELAZIZ WAEL nato il 01/07/1971 avverso la sentenza del 14/07/2022 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE DE MARZO;
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore generale, dott. ssa M F L, la quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. v Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 14 luglio 2022 la Corte d'appello di Milano, decidendo a seguito di annullamento con rinvio disposto dalla I sezione di questa Corte, con sentenza n. 12903 del 25 marzo 2022, ha ridotto la pena inflitta a W A, ritenuto responsabile dei reati di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e di falso in certificazioni, rideterminandola in quattro anni e quattro mesi di reclusione ed euro 50.000 di multa.
1.1. In particolare, la sentenza rescindente, preso atto della sentenza n. 68 del 2022 della Corte costituzionale, ha rilevato che essa imponeva d'ufficio l'adeguamento del trattamento sanzionatorio con la conseguente esclusione della circostanza aggravante dell'utilizzo di documenti contraffatti e di quella conseguente di cui all'art. 12, comma
udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE DE MARZO;
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore generale, dott. ssa M F L, la quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. v Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 14 luglio 2022 la Corte d'appello di Milano, decidendo a seguito di annullamento con rinvio disposto dalla I sezione di questa Corte, con sentenza n. 12903 del 25 marzo 2022, ha ridotto la pena inflitta a W A, ritenuto responsabile dei reati di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e di falso in certificazioni, rideterminandola in quattro anni e quattro mesi di reclusione ed euro 50.000 di multa.
1.1. In particolare, la sentenza rescindente, preso atto della sentenza n. 68 del 2022 della Corte costituzionale, ha rilevato che essa imponeva d'ufficio l'adeguamento del trattamento sanzionatorio con la conseguente esclusione della circostanza aggravante dell'utilizzo di documenti contraffatti e di quella conseguente di cui all'art. 12, comma
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