Cass. civ., SS.UU., sentenza 16/07/2021, n. 20384

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Massime1

Nel procedimento disciplinare riguardante gli avvocati, non sono affette da inutilizzabilità le dichiarazioni testimoniali assunte dal consigliere istruttore del Consiglio distrettuale di disciplina successivamente alla presentazione della memoria difensiva da parte dell'incolpato, atteso che il predetto procedimento e, "a fortiori", la fase preprocedimentale condotta dal consigliere istruttore ai sensi dell'art. 58 della l. n. 247 del 2012, ha natura amministrativa, rispondendo ai principi di imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa (art.97 Cost.), sicché le osservazioni difensive richieste dal consigliere istruttore all'incolpato (da presentarsi entro 30 giorni dalla comunicazione), non debbono essere necessariamente depositate, a pena di nullità o di inutilizzabilità, dopo gli accertamenti istruttori, assumendo esse una funzione prettamente informativa e preliminare, volta, tra l'altro, proprio ad indirizzare e mirare quegli accertamenti.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 16/07/2021, n. 20384
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 20384
Data del deposito : 16 luglio 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

20384\ 2 1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Oggetto Presidente Aggiunto - DISCIPLINARE AVVOCATI MARGERITA CASSANO ADELAIDE AMENDOLA - Presidente di Sezione - - Presidente di Sezione - Ud. 08/06/2021 - U.P.cam. BIAGIO VIRGILIO R.G.N. 2228/2021 GIACOMO M S Rl. Consigliere - ALBERTO GIUSTI - Consigliere - Rp. C.U. MARCO MARULLI Consigliere - FRANCESCO MARIA CIRILLO - Consigliere - Cear. 20384 ENZO VINCENTI - Consigliere - LOREDANA NAZZICONE - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 2228-2021 proposto da: I V, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA OVIDIO 20, presso lo studio dell'avvocato A R, che lo rappresenta e difende;

- ricorrente -

contro

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI CAMPOBASSO, PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE;

- intimati -

avverso la sentenza n. 234/2020 del CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE, depositata il 04/12/2020. udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 08/06/2021 dal Consigliere GIACOMO M S;
lette le conclusioni scritte dell'Avvocato Generale RENATO FINOCCHI GERSI, il quale chiede che la Corte rigetti il ricorso. Fatti rilevanti e ragioni della decisione. § 1.1 L'avv. V I del Foro di Campobasso deduce, con ricorso notificato 4.12.20 il 12.1.2021, tredici motivi di cassazione della sentenza n. 243 del 4.12.2020, 1 255 SSUU Civili Ric.n.2228/21 rg. Ud. 8 giugno 2021 .Est. - - س य notificatagli il 14.12.2020, con la quale il Consiglio Nazionale Forense, in parziale riforma delle due sentenze (nn.9/17 e 14/17) emesse dal Consiglio Distrettuale di Disciplina di Campobasso all'esito di due distinti procedimenti disciplinari poi riuniti, ha unitariamente rideterminato nella censura le sanzioni già a lui applicate dalle suddette sentenze: rispettivamente della censura (sent. n.9/17) e della sospensione dalla professione per mesi tre (sent. n. 14/17). Nel primo procedimento (sent. n. 9/17) l'avv.I rispondeva dei seguenti addebiti:

1. per essersi reso colpevole della violazione dell'articolo 19 del nuovo Codice Deontologico (art.22 prev.Codice) in quanto nel corso di un incontro presso il suo studio con tale signor Loris Scapillati, nel richiedere a costui il pagamento delle competenze legali afferenti una controversia di lavoro patrocinata unitamente all'avvocato D R, suo collaboratore di studio, che aveva avuto in consegna le somme avute in pagamento delle competenze legali stesse, lasciava intendere che il medesimo avvocato D R avesse trattenuto per sé quanto versato dal signor S in luogo di versarle allo studio I, come invece era stato fatto, non serbando quindi, nei confronti del collega D R un comportamento ispirato a correttezza e lealtà. In Termoli in epoca prossima al 1^ giugno 2012;

2. per essersi reso colpevole della violazione dell'articolo 42, comma 1, del nuovo Codice Deontologico (art.29 n.1 previg. Codice) in quanto, nelle circostanze di cui al capo 1, apostrofava il collega D R con il termine 'capra' ritenendo non corretto il comportamento dello stesso nella gestione della pratica, denigrando così l'attività professionale posta in essere dall'avvocato D R. in Termoli in epoca prossima al 1^ giugno 2012. Nel secondo procedimento (sent. n. 14/17) l'avvocato I rispondeva dei seguenti addebiti:

1. per essersi reso colpevole della violazione degli articoli 19 e 42 comma 1 del nuovo Codice Deontologico (artt. 22 e 29 n.1 prev.Codice) in quanto, nel corso di un colloquio presso il suo studio con tale signor M A, esprimeva apprezzamenti denigratori nei confronti dell'avvocato Nicola Del R, suo ex collaboratore di studio, usando espressioni del tipo "ho avuto la disavventura.. di un collaboratore che ha pensato di cercare di fare l'avvocato a spese mie' ... ' è una vergogna, mi vergogno' ... ' checchè ne voglia dire il testa di cazzo comune'... 'le bestie hanno pensato bene di portarsi tutto e di formattare ed azzerare tutti i dati del computer'... 'perché non ha fatto niente? Perché non è in grado?" Questi due signori (avy. Del -Ud. 8 giugno 2021 سر SSUU Civili Ric.n.2228/21 rg. Cons.Est. R e Di Risio) che non sono mai andati lontani, né professionalmente né personalmente. Ok ? ma questo che è andato via da qui, anzi che ho buttato fuori dallo studio, lo conosco molto bene. Non è in grado di esercitare, ok? Se non nei limiti dei decreti ingiuntivi per sentenze che io mi sono procurato, le cazzate che si possono fare. Quando si tratta di fare il mestiere vero... avrebbe dovuto dimostrare le palle che non ha, avrebbe dovuto fare un atto particolare, che non è stato in grado di fare'... con uno che gli ho dovuto insegnare l'a b c della professione', rivolgendosi a tale F'... lui era dipendente della Sevel e N D R lo ha fatto licenziare", venendo meno così al dovere di mantenere nei confronti di un collega un comportamento ispirato a correttezza e lealtà. In Termoli in data 16 Aprile 2012. 2. per essersi reso colpevole della violazione dell'articolo 37, comma 1, 3, 5 del nuovo Codice Deontologico (art.19 comma 1 e nn. II e VI del prev.Codice) in quanto, nelle circostanze di cui al capo, induceva lo stesso M a farsi restituire l'incartamento delle vertenze patrocinate dall'avvocato D R offrendo alla sua, ed offrendo allo stesso M un rapporto di lavoro con un suo conoscente, tentando così di acquisire rapporti di clientela in modo non conforme a correttezza e decoro. In Termoli in data 16 Aprile 2012. § 1.2 Come meglio si dirà esaminando le singole censure, nella sentenza qui impugnata il Consiglio Nazionale Forense ha ritenuto alcuni motivi di ricorso inammissibili ed altri infondati. Ha invece parzialmente accolto i motivi di impugnazione relativi alle sanzioni rispettivamente comminate dalle suddette decisioni di primo grado, assumendo congruo un trattamento sanzionatorio unitario mediante censura. Il Procuratore Generale ha chiesto il rigetto del ricorso, rilevando: l'infondatezza dei motivi aventi ad oggetto asserite violazioni di ordine processuale - ed istruttorio nell'ammissione delle prove testimoniali e documentali (tale dovendosi considerare anche la registrazione su CD della conversazione con la parte);
l'inammissibilità, e comunque di nuovo l'infondatezza, di quelle censure invece riguardanti la valutazione della prova, ovvero la natura ed adeguatezza della sanzione inflitta;
l'infondatezza anche dei motivi con i quali il ricorrente ha inteso far valere l'intervenuta prescrizione dell'illecito e la nullità della sentenza per mancato rinvio dell'udienza di comparizione pur in presenza di impedimento assoluto. SSUU Civili Ric.n.2228/21 rg.-Ud. 8 giugno 2021 شن 3 Est. Fissato all'udienza pubblica dell' 8 giugno 2021, il ricorso è stato trattato in camera di consiglio, in base alla disciplina dettata dal sopravvenuto art. 23, comma 8-bis, del decreto-legge n. 137 del 2020, inserito dalla legge di conversione n. 176 del 2020, senza l'intervento in presenza fisica del Procuratore Generale e dei difensori delle parti, non avendo nessuno degli interessati fatto richiesta di discussione orale. § 2.1 Con il primo ed il secondo motivo di ricorso l'avv. I lamenta - ex art.360, 1^ co. n. 3 e n. 5 cod. proc. civ. - violazione e falsa applicazione dell'art.56, co. 3, 1. professionale 247/12, nonché omesso esame e carenza assoluta di motivazione su un fatto decisivo. Per non avere il Consiglio Nazionale Forense rilevato l'avvenuta prescrizione dell'azione disciplinare (eccezione dedotta a verbale dell'udienza di discussione) per inutile decorso del termine massimo di sette anni e sei mesi dalla consumazione dei fatti contestati (aprile 2012), termine qui applicabile perché la notifica del capo di incolpazione era avvenuta (29 giugno 2016) successivamente all'entrata in vigore della suddetta - sul punto più favorevole - legge professionale. § 2.2 I due motivi di ricorso, suscettibili di trattazione unitaria per la sostanziale identità della questione posta, sono infondati. La circostanza che il Consiglio Nazionale Forense nulla abbia in effetti pronunciato in ordine alla pur eccepita prescrizione dell'azione disciplinare non determina, di per sé, l'invalidazione della sentenza impugnata;
si tratta infatti di eccezione rilevabile anche in sede di legittimità (Cass.SSUU n.28159/08) e, comunque, di omissione alla quale può e deve rimediarsi in quest'ultima sede processuale mediante l'applicazione - ad una fattispecie dagli estremi temporali pacifici - di un ormai consolidato orientamento di diritto. Si tratta dell'indirizzo interpretativo secondo cui la disciplina risultante dall'art. 56 della I. 247/12 oggi vigente, comportante in sostanza un termine massimo di sette anni e sei mesi oltre il quale l'azione disciplinare si prescrive, non opera retroattivamente, cioè con riguardo ad illeciti disciplinari realizzati prima della sua entrata in vigore. Questa conclusione (che ha comportato il definitivo superamento di una diversa posizione inizialmente espressa da Cass.SSUU n.21829/15) si basa sui seguenti fondamentali argomenti: il principio di retroattività della lex mitior non riguarda il termine di prescrizione, - ma solo la fattispecie incriminatrice e la pena (tra le altre, Cass. SSUU n. 14905/15, n. 9558/18, n. 5596/20 e 14233/20 cit.);
nello stabilire che "le norme contenute nel codice deontologico si applicano anche ai procedimenti disciplinari in corso al momento della sua entrata in vigore, se più favorevoli per l'incolpato", l'art.65 u.c. I. 247/12 esclude che possa darsi 4 ش SSUU Civili Ric.n.2228/21 rg. Il Cons. Est. -Ud. 8 giugno 2021 applicazione retroattiva più favorevole al regime della prescrizione, previsto per legge ed avente ad oggetto illeciti di natura amministrativa;
il momento di riferimento per l'individuazione del regime della prescrizione dell'azione disciplinare da applicare, dunque, rimane (nel caso, qui ricorrente, di illecito punibile solo in sede disciplinare) quello della commissione del fatto, e non

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