Cass. civ., sez. III, sentenza 12/05/1999, n. 4688

CASS
Sentenza
12 maggio 1999
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Sentenza
12 maggio 1999

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Massime • 1

In tema di risoluzione per inadempimento di locazione ad uso non abitativo, per la quale non trova applicazione l'art. 5 della legge n. 392 del 1978 sulla predeterminazione legale della gravità dell'inadempimento, nel caso di morosità nel pagamento del canone (e degli oneri accessori), non può reputarsi automaticamente sussistente la gravità sol perché l'inadempimento incide su una delle obbligazioni primarie scaturenti dal contratto, dovendosi invece accertare la gravità in concreto, cioè l'idoneità a ledere in modo rilevante l'interesse contrattuale del locatore, a sconvolgere l'intera economia del rapporto e a determinare un notevole ostacolo alla prosecuzione del medesimo.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 12/05/1999, n. 4688
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 4688
Data del deposito : 12 maggio 1999
Fonte ufficiale :

Testo completo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Angelo GIULIANO - Presidente -
Dott. Vittorio DUVA - Consigliere -
Dott. Ugo FAVARA - Consigliere -
Dott. Vincenzo SALLUZZO - Consigliere -
Dott. Renato PERCONTE LICATESE - Rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
GI.MA.GI. SAS, con sede in Milano, in persona del socio acc.rio e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA CRESCENZIO 74, presso lo studio dell'avvocato LUIGI QUATTRUCCI, che la difende anche disgiuntamente all'avvocato ENRICO PENNASILICO, giusta delega in atti;

- ricorrente -

contro
ALESSANDRO ROMANO;

- intimato -

avverso la sentenza n. 1630/96 della Corte d'Appello di MILANO, emessa il 16/01/96 e depositata il 07/06/96 (R.G. 217/92);

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/12/98 dal Consigliere Dott. Renato PERCONTE LICATESE;

udito l'Avvocato Luigi QUATTRUCCI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Ennio Attilio SEPE che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La s.a.s. GI.MA.GI. conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Milano AN Alessandro, assumendo che questi, titolare di due contratti di locazione, uno, stipulato il 30 ottobre 1966, per tre locali ad uso di officina meccanica, e l'altro, stipulato il 29 marzo 1974, per un quarto locale ad uso di officina meccanica, sito nello stesso stabile, era inadempiente al pagamento dei canoni e degli oneri accessori. L'attrice chiedeva pertanto la risoluzione di entrambi i contratti e il risarcimento dei danni, da liquidare in corso di causa o in separato giudizio.
Il convenuto impugnava la domanda e chiedeva, in riconvenzionale, i danni per l'omessa manutenzione della cosa locata.
Con sentenza del 6 dicembre 1990 l'adito Tribunale dichiarava risolto per morosità il contratto del 30 ottobre 1966 e condannava il AN al rilascio dell'immobile e al risarcimento dei danni conseguenti all'inadempimento, da liquidare in separato giudizio;

rigettava invece la domanda di risoluzione del contratto del 1974 e la riconvenzionale del convenuto.
Appellavano tanto il AN quanto la società GI.MA.GI. Il primo chiedeva respingersi anche la domanda di risoluzione del contratto del 1966;
la seconda invece estendersi la risoluzione anche al contratto del 1974.
La Corte d'Appello di Milano, con la sentenza ora impugnata, emessa il 7 giugno 1996, ha rigettato anche la domanda di risoluzione del contratto del 1966, compensando le spese di entrambi i gradi. Ricorre per la cassazione di tale sentenza la società soccombente, formulando cinque censure. L'intimato non si è costituito. MOTIVI DELLA DECISIONE
Col primo motivo, denunciando il difetto di motivazione e la violazione dell'art. 6 della legge n. 841 del 1973, con riferimento all'art. 84 della legge n. 392 del 1978 e all'art. 2948 c.c., la ricorrente sostiene che il credito per gli oneri accessori si prescrive in cinque e non in due anni, onde erroneamente la Corte d'Appello, in relazione al contratto del 30 ottobre 1966, ha ritenuto prescritto quello delle gestioni dal 1978 al 1980, per non dire che "richieste di pagamento idonee a interrompere il decorso della prescrizione sono state rivolte al conduttore anche prima del dicembre 1983".
Il motivo è infondato.
Il credito del locatore per il pagamento degli oneri accessori posti a carico del conduttore dall'art. 9 (richiamato, per le locazioni non abitative, dall'art. 41 1 comma) della legge sull'equo canone si prescrive nel termine di due anni indicato dall'art. 6 della legge 22 dicembre 1973 n. 841 per il diritto del locatore al rimborso delle spese sostenute per la fornitura di servizi posti, per contratto, a carico del conduttore. Infatti tale norma, anche se inserita in una legge relativa alla proroga dei contratti di locazione, introduce una deroga al principio codicistico della prescrizione quinquennale del canone di locazione e di ogni altro corrispettivo di locazione fissato dall'art. 2948 n. 3 c.c. che risponde a un'esigenza di rapida definizione di quell'accessorio rapporto giuridico, comune ad ogni locazione, e che è pertanto applicabile

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