Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 20/05/2020, n. 09293

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 20/05/2020, n. 09293
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 09293
Data del deposito : 20 maggio 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso 28526-2015 proposto da: CODICE CENTRO S.R.L., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

GIULIA

66, presso lo studio dell'avvocato L D B, che la rappresenta e difende;

- ricorrente -

contro 2019 LOTITO ELISA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA 3602

FLAMINIA

167, presso lo studio dell'avvocato F M G, che la rappresenta e difende;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 2564/2015 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 29/05/2015, R. G. N. 4116/2011;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/11/2019 dal Consigliere Dott. FICO DE GREGORIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. A C, che ha concluso per l'inammissibilità, in subordine per il rigetto del ricorso. udito l'Avvocato L D B;
udito l'Avvocato F M G. ud.za 13.11.19 ex ad.za 7 5 19 / r.g. 28526 15 FATTI di C Come si legge dalla sentenza d'appello qui impugnata, mediante ricorso del 19 maggio 2009 la sig.ra E L esponeva di aver lavorato alle dipendenze della CODICE SUD S.r.l., già CODICE S.r.l., dal 26 giugno del 2006 al 23 ottobre 2007, data quest'ultima nella quale subentrava nel rapporto la CODICE CENTRO S.r.l., società con la quale il rapporto di lavoro proseguiva sino al 21 gennaio 2009. Detto rapporto era stato inizialmente formalizzato mediante contratto di collaborazione continuata a progetto con scadenza al 31 luglio 2006;
dopo questa data il rapporto proseguiva in via di mero fatto senza alcuna comunicazione scritta di proroga sino al 22 gennaio 2007, allorquando la ricorrente L veniva assunta in base al contratto di apprendistato part-time per la durata di 24 mesi, con la qualifica di addetta ai servizi di ricezione e controllo accessi anche con supporti informatici e elettronici, inquadrata nel secondo livello dell'allora vigente contratto collettivo nazionale di lavoro, con un orario di 30 ore settimanali ed un'attività formativa di 120 ore complessive. L'attrice assumeva, tra l'altro, di non aver mai ricevuto alcuna attività formativa, né teorica e pratica, e che in data 20 gennaio 2009 era intervenuta comunicazione scritta da parte della

CODICE

Centro S.r.l., con la quale in relazione al contratto di lavoro di apprendistato in essere le era stata confermata la scadenza contrattuale, originariamente pattuita, sicché il suo ultimo giorno di lavoro sarebbe stato il 21 gennaio 2009. Tale comunicazione veniva impugnata in via stragiudiziale dalla lavoratrice con missiva del 28 gennaio 2009, contenente anche l'offerta delle prestazioni lavorative. Tanto premesso, la lavoratrice deduceva la mancata individuazione di alcun progetto nel contratto del 26 giugno 2006, l'estraneità delle mansioni svolte all'attività dedotta in contratto, la concreta configurazione del rapporto come di lavoro subordinato in ragione delle modalità di svolgimento dello stesso, analiticamente descritte ed implicanti eterodirezione da parte della società, la mancata formalizzazione per iscritto di un rapporto di lavoro a progetto per il periodo compreso tra l'agosto 2006 ed il 21 gennaio 2007, durante il quale la società si era limitata ad attribuire unilateralmente l'anzidetta qualificazione al rapporto nei prospetti paga, la nullità del successivo contratto di apprendistato in data 22 gennaio 2007 e la sua trasformazione in un ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. La LOTITO rappresentava, altresì, di aver percepito mensilmente, durante tutta la durata del rapporto, somme inferiori a quanto dovutole in base ai minimi contrattuali di categoria;
che a ud.za 13.11.19 ex ad.za 7 5 19 r g 28526 15 dicembre 2006 non aveva percepito la 13a mensilità, né a luglio 2007 la 14a;
che in seguito aveva percepito somme inferiori al dovuto anche a detto titolo;
che nulla aveva ricevuto titolo di competenze di fine rapporto. Pertanto, l'attrice aveva chiesto: di accertare la sussistenza di un ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, cui era subentrata ex articolo 2112 c.c. per effetto di scissione societaria e subentro nel relativo ramo aziendale la S.r.l. CODICE CENTRO;
la condanna delle convenute società CODICE SUD e CODICE CENTRO al pagamento della complessiva somma di euro 4171,82, nonché la sola CODICE CENTRO al pagamento della somma di euro 3976,34 a titolo di differenze retributive maturate da ottobre 2007 sino al 21 gennaio 2009;
la condanna, inoltre, di entrambe le convenute alla regolarizzazione della posizione contributiva ed assistenziale;
in via subordinata e salvo gravame, accertata l'omissione della CODICE SUD, anche di provvedere al pagamento dei contributi previsti in favore della gestione separata riservata ai collaboratori coordinati continuativi;
di condannare la CODICE CENTRO S.r.l. a reintegrare e a riammettere essa ricorrente nel posto di lavoro nonché a corrisponderle, subordinatamente a titolo risarcitorio, la retribuzione globale di fatto maturata e maturanda dall'anzidetta data del 31 gennaio 2009 sino alla reintegrazione e/o alla riammissione in servizio sulla base della retribuzione mensilmente dovuta;
in via gradata, nel caso in cui la missiva di gennaio 2006 fosse da considerare come intimazione di recesso, dichiarare l'illegittimità del licenziamento con la condanna della CODICE CENTRO S.r.l. a reintegrare ex articolo 18 della legge n. 300 del 1970 essa ricorrente nel posto di lavoro in precedenza occupato, con ogni conseguente tutela risarcitoria;
in via del tutto gradata, condannare la CODICE CENTRO S.r.l. al pagamento in favore dell'istante a titolo di indennità di preavviso e t.f.r. la somma di euro 2802,82;
il tutto comunque con gli accessori di quell'articolo 429 c.p.c. ed in ogni caso con vittoria delle spese di lite. L'adito giudice del lavoro di Roma con sentenza del 18 novembre 2010 così provvedeva: dichiarava che tra la ricorrente e la CODICE SUD S.r.l., già CODICE S.r.l., era intercorso rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato dal 26 giugno 2006 al 23 ottobre 2007;
dichiarava che tra l'attrice e la CODICE CENTRO S.r.l. sussisteva un rapporto di lavoro subordinato a decorrere dal 24 ottobre 2007;ud.za 13.11.19 ex ad.za 7-5-19 i r.g. 28526 15 dichiarava il diritto della ricorrente all'inquadramento nel secondo livello del C.C.N.L. per le imprese di pulizie, di servizi integrati e multiservizi;
dichiarava la nullità del termine apposto al contratto di apprendistato del 22 gennaio 2007 e ordinava, quindi, alla CODICE CENTRO S.r.l. di riammettere essa ricorrente in servizio;
condannava la CODICE CENTRO S.r.l. al risarcimento del danno, nella misura delle retribuzioni globali di fatto maturate dal 29 gennaio 2009 sino alla riammissione in servizio, detratta la somma indicata nel prospetto paga di marzo 2010, oltre accessori di legge;
condannava la CODICE SUD S.r.l. al pagamento, in favore dell'attrice, della somma di euro 3965,24 oltre accessori, nonché la CODICE CENTRO S.r.l. al pagamento della somma di euro 3976,34 gli accessori;
condannava, infine, entrambe le società convenute, tra loro in solido, al pagamento delle spese di lite a tale scopo liquidate. Entrambe le società impugnavano la succitata pronuncia, n. 18035/10, pubblicata il 18 novembre 2010, mediante ricorso del 10 maggio 2011, cui resisteva L ELISA, la quale a sua volta proponeva appello incidentale, in quanto la sentenza gravata nel liquidare le differenze retributive maturate dall'assunzione sino all'ottobre 2007 aveva condannato al relativo pagamento la sola CODICE SUD, omettendo di pronunciarsi sulla richiesta di condanna in solido per tale periodo, ai sensi dell'articolo 2112 c.c., anche nei confronti della subentrata CODICE CENTRO. Con sentenza n. 2564 in data 19 marzo - 29 maggio 2015 la Corte d'Appello di Roma rigettava il gravame interposto in via principale dalle anzidette due società, accogliendo invece l'impugnazione incidentale, con conseguente parziale riforma della pronuncia di primo grado, mediante condanna della società CODICE CENTRO al pagamento in favore della LOTITO della somma di 3711,27 euro, in solido con la S.r.l. CODICE SUD, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sul importi via via rivalutati, nonché al rimborso delle spese relative al secondo grado del giudizio. Con il primo motivo di appello le società istante aveva dedotto la violazione falsa e applicazione dell'art. 1, commi 1202, 1203 e 1208 della legge n. 296 del 2006 in relazione agli accordi sindacali del 5 settembre 2006 e del 5 marzo 2007, volti alla stabilizzazione del personale impiegato a progetto si assumeva che la ricorrente era stata i ana, assunta ud.za 13.11.19 ex ad.za 7-5-19 i r.g. 28526-15 r:nediante contratto di apprendistato. Richiamato, poi, l'articolo 50 della legge n. 183 del 2010, le appellanti ne chiedevano l'applicazione, osservando altresì di avere offerto alla L in tre occasioni (2 nov. 2009, 22 e 30 dicembre 2010) un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato per le medesime mansioni in precedenza da ella svolte, offerte però rifiutate dalla lavoratrice. In via subordinata, le appellanti avevano chiesto, ad ogni modo, l'applicazione dell'articolo 32, comma 5, della stessa legge n. 183. La Corte capitolina ha osservato che il motivo risultava poco comprensibile, oltre che infondato. Premetteva che la nullità del contratto di apprendistato in data 22 gennaio 2007, scaduto il 20 gennaio 2009, era stata dichiarata dal giudice di primo grado, non per la trasformazione del contratto a progetto in un contratto di lavoro subordinato, bensì per la insussistenza della causa formativa, in quanto la ricorrente era già in possesso della professionalità alla cui acquisizione tendeva il contratto di apprendistato, laddove inoltre la comunicazione di gennaio 2009 non poteva qualificarsi come manifestazione di recesso, costituendo essa invece una mera conferma della scadenza del termine apposto al contratto di apprendistato, invalido per le ragioni già indicate, di guisa che neppure poteva disporsi alcuna reintegra ex art. 18 dello Statuto dei Lavoratori. Andava, pertanto, dichiarato il carattere subordinato del rapporto di lavoro intercorso tra l'attrice e la CODICE S.r.l. dal 22 gennaio 2007 al 22 gennaio 2009. L'insussistenza della causa formativa derivava dalla formulazione del progetto di cui al relativo contratto in data 26 giugno 2006, con scadenza al successivo 31 luglio, ma prorogato di fatto sino al 22 gennaio 2007. Nessuna censura le appellanti società avevano svolto in relazione alla motivazione con la quale la sentenza di primo grado aveva ritenuto nullo il termine apposto al contratto di apprendistato e la sua qualificazione in termini di subordinazione sino alla scadenza del 22 gennaio 2009, con conseguente formazione del giudicato sul punto. Neppure aveva formato oggetto di censura la statuizione del Tribunale sul contratto a progetto, laddove era stata ritenuta la fondatezza delle doglianze in proposito mosse dalla ricorrente circa la mancata indicazione del progetto relativo al contratto in data 26 giugno 2006, la cui formulazione si poneva in contrasto con la disciplina dettata dagli articoli 61 e seguenti del decreto legislativo n. 276 del 2003. Per contro, nella fattispecie nel contratto in questione non era ravvisabile alcun opus o obiettivo, atteso che l'oggetto del contratto era costituito ud.za 13.11.19 ex ad.za 7-5-19 r.. 28526 15 ésclusivamente dalla sistematica ripetizione di una prestazione lavorativa e dunque dalla continua messa a disposizione di energie lavorative come per il rapporto di lavoro subordinato. Né poteva diversamente opinarsi sulla base dell'obiettivo indicato nel contratto, attesa l'assoluta genericità delle espressioni ivi impiegate, peraltro riferite alle modalità della prestazione, piuttosto che ad un risultato oggettivo. Dunque, secondo il primo giudicante, poiché ai sensi dell'articolo 69 del decreto legislativo n. 276 il rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, instaurato senza l'individuazione di uno specifico progetto, programma di lavoro o fase di esso ai sensi del citato articolo 61, era da considerarsi rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, sin dalla sua costituzione, e alla luce di quanto in proposito nella specie evidenziato, andava dichiarata la natura subordinata del rapporto tra la ricorrente e la società CODICE SUD, già CODICE S.r.l., dal 26 giugno 2006 sino a gennaio 2007. Pertanto, ad avviso della Corte distrettuale, anche tali accertamenti con relative statuizioni erano passati in giudicato e non potevano più essere messi in discussione. Ad ogni modo, non si comprendeva quale fosse l'esatto contenuto della doglianza espressa nei confronti della sentenza impugnata, né soprattutto verso quale statuizione tra quelle pronunciate dal primo giudicante fosse diretta e, quindi, quale effetto potesse avere sulla decisione. Peraltro, secondo la Corte capitolina, in relazione all'invocata applicazione degli articoli 50 o 32 della legge n. 183 del 2010, la relativa disciplina non poteva trovare attuazione. Infatti, quanto all'articolo 50, nessuna offerta di assunzione era stata formulata dalle appellanti entro il termine di 30 settembre 2008;
non rilevava inoltre l'offerta del 2009, poiché antecedente all'entrata in vigore della legge 183 del 2010 e perché nessun contratto a progetto da convertire era in essere a quella data, risultando comunque cessato nel gennaio 2007;
nemmeno rilevavano le offerte dell'anno 2010, poiché all'epoca nessun contratto a progetto risultava in essere. Quanto all'articolo 32, comma 5, la Corte distrettuale osservava che il contratto di apprendistato non integrava un contratto a tempo determinato, ma di lavoro subordinato a tempo indeterminato con termine di durata dell'attività di tirocinio formativo. A tale conclusione già induceva il testo del decreto legislativo n. 276 del 2003, sia nella parte in cui nel corso dell'apprendistato era stata prevista la possibilità di recesso del datore soltanto per giusta causa o giustificato motivo, quest'ultimo non applicabile contratti a tempo determinato, sia ud.za 13.11.19 ex ad.za 7-5- 10 / r.g. 28526-15 nella parte in cui al termine del periodo di tirocinio era prevista non la cessazione del rapporto per scadenza del termine stesso, come avviene per i contratti a tempo determinato, bensì la necessità di recesso del datore ex articolo 2118 c.c., in difetto del quale il rapporto proseguiva come un qualsiasi altro rapporto a tempo indeterminato. Tale conclusione era stata confermata dal decreto legislativo n. 167 del 2011, che, nell'abrogare la precedente disciplina, all'articolo 1, esplicitamente chiariva che "l'apprendistato è un contratto di lavoro a tempo indeterminato", stabilendo inoltre all'art. 2 le modalità del recesso, in mancanza delle quali il rapporto proseguiva come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. Veniva, altresì, respinto il secondo motivo di appello, con il quale era stata denunciata la violazione e falsa applicazione del decreto legislativo n. 276 del 2003 (ritenendosi che la fattispecie di causa non potesse rientrare nel comma 1 dell'articolo 69 del decreto, poiché il progetto non poteva ritenersi inesistente), nonché eccepita la novazione oggettiva del rapporto da contratto a progetto a contratto di apprendistato. Per contro, la sentenza appellata aveva motivatamente e condivisibilmente ritenuto applicabile il comma I dell'articolo 69 del decreto n. 276/03. Inoltre, non vi era stata novazione per il semplice motivo che non era possibile novare il contratto a progetto in un contratto di lavoro subordinato sub specie di contratto di apprendistato, in quanto per effetto della rilevata e dichiarata nullità del progetto un contratto a tempo indeterminato era già in corso. In ogni caso, nessuna censura aveva riguardato la motivazione della sentenza di primo grado, che aveva ritenuto la nullità del contratto di apprendistato per mancanza della causa formativa. Parimenti veniva disatteso il terzo motivo di gravame, concernente il ritenuto non contestato secondo livello di inquadramento, invocato da parte attrice. Le appellanti avevano, invece, dedotto l'applicabilità del primo livello nelle note autorizzate del 12 aprile 2010. Proprio la contestazione formulata soltanto nelle note illustrative, e non già nel primo atto difensivo, ovvero nella memoria difensiva di costituzione in primo grado, aveva reso tardivo e quindi inammissibile il rilievo, perciò giustamente non considerato dal tribunale. In ogni caso e per mera completezza, risultava dagli atti che la ricorrente aveva sempre svolto mansioni proprie del secondo livello, cui appartenevano ai sensi dell'articolo 11 del contratto collettivo 2001 e 10 del c.c.n.l. 2007 i lavoratori adibiti ad attività di controllo dei locali, accessi alle aree delimitate, e tra questi il portiere, gli operai comuni addetti alla reception. Ancora una volta la Corte ud.za 13.11.19 ex ad.za 7-5 19 / r.g. 28526-15 d'Appello rilevava come non fosse stata contestata la sentenza impugnata, laddove aveva affermato che le mansioni svolte erano state sempre le stesse, sia durante il periodo del contratto a progetto che in quello di apprendistato, sicché correttamente il primo giudicante aveva ricavato la nullità del contratto di apprendistato per inesistenza della causa formativa, risultando la ricorrente già formata e professionalmente esperta nelle mansioni di secondo livello assegnatele. Andava, invece, accolto l'appello incidentale, emergendo in effetti dagli atti di causa che CODICE CENTRO S.r.l., costituita per scissione dalla S.r.l. CODICE SUD il 19 ottobre 2007, era subentrata al posto di questa nei contratti di appalto stipulati dalla società scissa e nei rapporti di lavoro con i dipendenti, tra cui la L. Di conseguenza, CODICE CENTRO S.r.l. doveva farsi carico in solido dei debiti di CODICE SUD S.r.l. ai sensi dell'articolo 2112 c.p.c., tra cui quelli accertati nella sentenza appellata a favore di parte attrice. Tali crediti erano stati poi determinati dalla stessa appellante incidentale nel minor importo di 3711,27 euro, anziché di quanto sul punto stabilito con la sentenza pronunciata dal tribunale. Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione la sola CODICE CENTRO S.r.l. come da atto notificato il 27 novembre 2015, affidato a un solo articolato motivo, cui ha resistito
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