Cass. civ., sez. II, sentenza 23/05/2014, n. 11549

CASS
Sentenza
23 maggio 2014
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23 maggio 2014

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Massime • 1

Nel preliminare di vendita di bene indiviso considerato quale "unicum", ogni comproprietario non solo si obbliga a prestare il consenso per il trasferimento della sua quota, ma promette anche il fatto altrui, cioè la prestazione del consenso degli altri comproprietari, sicché, attesa l'unitarietà della prestazione dei venditori, l'obbligo di prezzo è indivisibile per volontà negoziale e ciascun venditore può esigere l'intero a titolo solidale.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, sentenza 23/05/2014, n. 11549
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 11549
Data del deposito : 23 maggio 2014
Fonte ufficiale :

Testo completo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ODDO Massimo - Presidente -
Dott. MIGLIUCCI Emilio - rel. Consigliere -
Dott. PROTO Cesare Antonio - Consigliere -
Dott. PICARONI Elisa - Consigliere -
Dott. SCALISI Antonino - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso 21140-2008 proposto da:
AN MA SA, AR LL C.F.
[...], AR UGO, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA N. MARCHESE 10, presso lo studio dell'avvocato DE FELICE GIUSEPPE, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato BRUNO DONATO;

- ricorrenti -

IE QU C.F. [...], elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CASSIODORO 19, presso lo studio dell'avvocato JANARI LUIGI, rappresentato e difeso dall'avvocato FACCINI STEFANO;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 724/2007 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 07/06/2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/03/2014 dal Consigliere Dott. EMILIO MIGLIUCCI;

udito l'Avvocato De Felice Giuseppe difensore dei ricorrenti che si riporta alle difese depositate e chiede la riunione del presente processo ad altra causa pendente presso questa Sezione avente medesimo oggetto;

udito l'Avv. Janari Luigi con delega depositata in udienza dell'Avv. Faccini Stefano difensore del controricorrente che si oppone alla riunione delle cause e si riporta alle difese depositate;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CAPASSO Lucio che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza 543/1998 la Corte d'appello di Venezia dichiarava, ex art. 2932 cod. civ., LL LE proprietario dell'immobile sito in Mestre Via Manin n. 54/a subordinandone il trasferimento al pagamento da parte del predetto dell'importo di L. 72.000.000, oltre interessi a favore delle promittenti venditrici EL RM, AN AN, AN RI UI e AN NA.
Successivamente il LL si determinava a pagare il solo importo di L. 13.4 95.000 - quale quarta parte del prezzo, dedotto un suo controcredito in compensazione) mediante offerta reale indirizzata prima direttamente a EL RM e poi, per incapacità di questa, in data 13.12.1999, alla tutrice AN AN;
non essendo stata accettata l'offerta, seguiva, in data 28.3.2000, il deposito della somma a norma degli artt. 1210 e 1514 cod. civ. che veniva notificato il 19.4.2000 alla tutrice di EL
RM.
Con sentenza del 3 maggio 2002 il tribunale rigettava la domanda con la quale il LL aveva chiesto la convalida dell'offerta reale del pagamento del prezzo effettuata nei termini sopra indicati alla EL nonché la liquidazione dei danni di cui alla sentenza n. 1003/1994 del tribunale di Venezia. Con sentenza dep. il 7 giugno 2007 la Corte di appello di Venezia in parziale riforma della decisione di primo grado, dichiarava valida l'offerta reale di pagamento effettuata dal promissario acquirente LL LE delle quota del prezzo dovuta alla EL. Per quel che ancora interessa nella presente sede, secondo i Giudici, in considerazione della normale divisibilità dell'obbligazione pecuniaria, il pagamento del prezzo era dovuto dall'acquirente a ciascuna delle venditrici per la rispettiva quota di comproprietà, non essendo stato neppure dedotto che le parti avessero concordato la indivisibilità dell'obbligazione.
2.- Avverso tale decisione propongono ricorso per cassazione RI UG e RI AE, eredi di AN AN, e AN RI UI sulla base di quattro motivi. Resiste con controricorso il LL.
Le parti hanno depositato memoria illustrativa.
MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Preliminarmente va disattesa l'istanza di riunione con altro procedimento formulata dai ricorrenti con la memoria illustrativa in termini di assoluta genericità, senza che siano stati dimostrati i presupposti della connessione con il presente giudizio. 2. - Il primo motivo, lamentando violazione e falsa applicazione degli artt. 1362, 1363 e 1364 cod.

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