Cass. civ., sez. V trib., sentenza 29/08/2022, n. 25471

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. V trib., sentenza 29/08/2022, n. 25471
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 25471
Data del deposito : 29 agosto 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

2 PU ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 6634/2015 R.G. proposto da ISCOMACO srl in liquidazione (c.f. 01662760139), in persona del liquidatore p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti G E e V G in forza di procura speciale a margine del ricorso, con domicilio eletto presso il loro studio in Roma viale Mazzini n. 11;
–ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE (c.f. 06363391001) in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato con domicilio presso i suoi Uffici in Roma via dei Portoghesi n. 12;
–controricorrente – avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia n. 6253/14 depositata il 28/11/2014;
Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 22 giugno 2022, tenuta nelle forme previste dall'art. 23, comma 8 bis, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. nella I. 18 dicembre 2020, n. 176, dal Consigliere G L R;
Letta la relazione del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale R M, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;

FATTI DI CAUSA

La CTR della Lombardia con la sentenza impugnata ha respinto il gravame di Iscomaco srl avverso la sentenza della CTP di Como che aveva rigett ato i l ricorso della predetta società contro gli avvisi di accertamento relativi ai periodi d'imposta 2005 e 2006 per imposte IRES, IRAP ed IVA dovute a seguito di ripresa a tassazione dei seguenti costi: a) commissioni pagate in relazione al contratto di prestito di azioni della Girardet s.a. società di diritto portoghese, stipulato dalla ricorrente con la DFD Czech s.r.o., b) oneri relativi ad una imbarcazione acquistata con contratto di leasing. Avverso detta sentenza propone ricorso per cassazione Iscomaco srl, ora in liquidazione, che si affida a quattro motivi. Replica l'Agenzia delle Entrate con controricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo la società deduce, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c. e all’art. 62 d.lgs. n. 546 del 1992, nullità della sentenza per omessa pronuncia e violazione dell’art. 112 c.p.c. laddove la CTR non si è pronunciata sulla domanda di nullità degli avvisi di accertamento fondata sulle seguenti ragioni: a) violazione dell’obbligo di motivazione sulle osservazioni al pvc, b) motivazione plurima e contraddittoria, c) omessa allegazione agli avvisi di accertamento di atti ivi richiamati, d) emissione degli att i in violazione dei principi d’imparzialità, collaborazione e buona fede. Queste questioni, proposte sin dal primo grado e disattese dalla CTP, avevano costituito specifici motivi d’appello, trascurati dalla CTR che si era pronunciata soltanto sul merito della pretesa impositiva.

1.1. Il motivo è inammissibile alla luce della costante giurisprudenza di questa Corte, secondo cui il vizio di omessa pronuncia ricorre ove manchi qualsivoglia statuizione sulla domanda così dando luogo alla inesistenza della decisione sulla controversia per la mancanza di un provvedimento indispensabile per la soluzione del caso concreto, e non anche quando, come in questo caso, l’omissione riguarda una eccezione o una tesi difensiva che, anche se non espressamente esaminata, risulti incompatibile con la statuizione di accoglimento della pretesa dell’attore, determinando un’implicita pronuncia di rigetto anche in mancanza di una esplicita argomentazione (v. Cass. n. 2151 del 2021;
Cass. n. 459 del 2021;
Cass. n. 7472 del 2017;
Cass. n. 1539 del 2018). In questa evenienza il mancato esame doveva farsi valere non già quale omessa pronunzia e , dunque, violazione di una norma sul procedimento (art. 112 c.p.c.) - perché quelle eccezioni sono incompatibili con la decisione della CTR e, quindi, si devono intendere rigettate -, bensì come violazione di legge e come difetto di motivazione, in modo da portare il controllo di legittimità sulla conformità a legge delladecisione implicita e sulla decisività del punto di cui sarebbe stato pretermesso l'esame (Cass. n. 24953 del 2020;
Cass. n. 14486 del 2004).

2. Con il secondo motivo deduce, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c. e all’art. 62 d.lgs. n. 546 del 1992, nullità della sentenza per violazione dell’art. 132 c.p.c. e dell’art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c. e all’art. 62 d.lgs. n. 546 del 1992, nonché violazione e falsa applicazione degli artt. 2697, 2727 e 2729 c.c.. Secondo la ricorrente la sentenza sarebbe contraddittoria laddove ha stabilito, da un lato, che il prestito d’azioni era fittizio per essere i pagamenti simulati e, dall’altro, che la società non avrebbe potuto dimostrare gli avvenuti pagamenti. Il motivo è inammissibile.

2.1. Il ricorrente non coglie la ratio decidendi perchè la sentenza non nega la possibilità di dare la prova dell’avvenuto pagamento ma osserva che quella circostanza - che di per sé non è decisiva in quanto, normalmente, operazioni fittizie e fraudolente vengono realizzate proprio attraverso una parvenza di regolarità (v., Cass. n. 28628 del 2021, Cass. n. 17619 del 2018, Cass.27554 del 2018) - non esclude, nel caso concreto, la fittizietà dell’operazione, risultante, secondo l’apprezzamento in fatto del Giudice di merito incensurabile nel giudizio di legittimità se correttamente e congruamente motivato, da una serie di elementi specifici. Questi consistono, in primo luogo, in una «assoluta carenza documentale» sull’intera vicenda negoziale (v. punto 8 della sentenza): assenza di «data, luogo di perfezionamento del rapporto contrattuale», di «scritturazione notarile» e di registrazione presso l’Agenzia delle Entrate, di fissati bollati relativi alla girata delle azioni ordinarie, «nessuna traccia di comunicazioni postali, come contrattualmente previsto». Si aggiungono argomenti di ordine logico: - i n particolare, gli utili conseguiti dalle azioni oggetto del prestito erano stati compensati dalle commissioni dovute alla mutuante, tutte somme transitate su un conto svizzero (e non sui conti correnti nazionali di Iscomaco) con il risultato, da un lato, di rafforzare l’apparenza contrattuale, e, dall’altro, di evitare la costituzione di una provvista perché i dividendi distribuiti dalla Girardet venivano immediatamente portati a compensazione delle commissioni dovute dalla DFD Czech (le stesse contabili trascritte dalla ricorrente confermano che accrediti e addebiti avvenivano nella medesima giornata);
-inoltre, l’operazione non aveva alcun reale aspetto aleatorio o di rischio - in quanto i contratti erano stati stipulati in prossimità della scadenza dell’esercizio di riferimento, cosicché doveva già esserci una attendibile previsione sull’entità degli utili - né una concreta utilità per la Iscomaco perché la DFD continuava «ad avere titolarità ed esercizio dei diritti e poteri relativi o pertinenti ai titoli della società portoghese».
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