Cass. civ., sez. V trib., sentenza 31/03/2022, n. 10286
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Testo completo
1.La controversia in oggetto trae origine dalla notifica alla società indicata in epigrafe da parte di IT ER MB S.p.A. (di seguito, per brevità, IT), quale società incaricata del pubblico servizio di gestione dei rifiuti urbani, di avvisi di accertamento per tariffa d'igiene ambientale (TIA), relativi agli anni 2006-2009 per i locali di proprietà della società contribuente, ubicati nel Comune di (---), eccependo l'assenza di delega del direttore dell'Ascit, l'infondatezza della pretesa per illegittimità del regolamento comunale, la carenza di motivazione, la non debenza dell'iva, degli interessi e delle penalità. La CT di CA accoglieva solo il motivo relativo alla non debenza dell'Iva, respingendo tutte le altre doglianze.
Proposto appello, la TR della Toscana accoglieva parzialmente il ricorso della società contribuente, ritenendo non applicabile la Tia sulle superfici che producevano rifiuti speciali (quelle coperte dai macchinari e destinate alla linea produttiva nonchè le aree esterne destinate alla viabilità), in ragione delle specifiche modalità di smaltimento dei rifiuti di cui risultava prova in atti. Respingeva l'appello incidentale della concessionaria confermando l'esclusione dell'Iva sulla Tia.
Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso la concessionaria sulla base di quattro motivi.
Il P.G. ha concluso per l'accoglimento del secondo motivo, assorbito il primo e respinti gli altri.
Motivi della decisione
2. Con la prima censura si lamenta violazione del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, artt. 184, 238, 198 e 195, D.Lgs. n. 22 del 1997, artt. 21 e 49 nonchè dell'art. 22 del regolamento