Cass. pen., sez. VI, sentenza 05/04/2023, n. 14483

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 05/04/2023, n. 14483
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 14483
Data del deposito : 5 aprile 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

seguente SENTENZA sul ricorso proposto da R A, nato a Palermo il 17/07/1977 avverso l'ordinanza del 10/11/2022 del Tribunale di Palermo;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere E A;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale A P, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso;
udito l'avv. D L B, difensore del ricorrente, il quale ha concluso chiedendo l'annullamento della ordinanza impugnata.

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza sopra indicata il Tribunale di Palermo, adito ai sensi dell'art.309 cod. proc. pen., confermava il provvedimento del 17 ottobre 2022 con il quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palermo aveva disposto l'applicazione della misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di A R, sottoposto ad indagini in relazione ai reati di cui agli artt. 416-bis, primo, secondo, terzo, quarto e quinto comma, cod. pen.;
81, 110, 56, 629, primo e secondo comma, con riferimento all'art. 628, terzo comma, n. 3, 416-bis.1 cod. pen., 71 d.lgs. n. 159 del 2011;
81 cod. pen. e 75, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011, per avere, in Palermo, fatto parte dell'associazione mafiosa 'cosa nostra' e, in particolare, della famiglia mafiosa di Misilmeri (capi 1);
compiuto, rispettivamente in Palermo e Misilmeri a partire dal novembre 2021, e in Palermo e Portella di Mare a partire dal 3 gennaio 2022, atti idonei e diretti in maniera non equivoca a procurarsi l'ingiusto profitto con altrui danno mediante richieste di denaro, a titolo di pizzo, nei riguardi di C S e F M, soci della F&C Food Company s.r.l. (capo 2), e di Dino Leone e Giuseppe Ranieri, il secondo procuratore della Coepe s.r.l. esecutrice dei lavori di realizzazione di un impianto di distribuzione di gpl (capo 3), con le aggravanti della minaccia posta in essere da soggetti appartenenti ad associazione mafiosa, avvalendo del metodo mafioso e al fine di avvantaggiare la predetta organizzazione criminale;
ed ancora, per avere, in Palermo tra l'agosto 2021 e il maggio 2022, contravvenuto al divieto di frequentare pregiudicati, prescrizione impartitagli con l'applicazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno (capo 5).

2. Avverso tale ordinanza ha presentato ricorso il Ravesi, con atto sottoscritto dal suo difensore, il quale ha dedotto, con un unico punto, la violazione di legge, in relazione all'art. 273 cod. proc. pen. e alle norme di diritto penale sostanziale contestate, e il vizio di motivazione, per avere il Tribunale del riesame confermato l'originario provvedimento cautelare con riferimento alle indicate imputazioni provvisorie, benché le carte del procedimento - in specie i dati desumibili dalle intercettazioni di comunicazioni e dai verbali di osservazione della polizia giudiziaria - non avessero offerto alcun concreto elemento a riscontro di un concorso del prevenuto nella commissione delle due ipotesi di tentata estorsione aggravata, né di una sua partecipazione al considerato sodalizio mafioso ovvero di una mancata osservanza della menzionata prescrizione connessa alla misura di prevenzione personale a suo tempo applicatagli e in corso all'epoca dei fatti de quibus.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Ritiene la Corte che il ricorso
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