Cass. pen., sez. II, sentenza 16/03/2023, n. 11280
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da G G R, nato ad Aversa il 30/06/1979 rappresentato ed assistito dall'avv. N B, di fiducia avverso la sentenza n. 1565/09 in data 13/05/2021 della Corte di appello di Brescia, prima sezione penale;visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;preso atto che il procedimento viene trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020, convertito nella L. 18/12/2020, n. 176 (così come modificato per il termine di vigenza dall'art. 16 del D.L. 30/12/2021, n. 228, convertito nella L. 25/02/2022 n. 15);udita la relazione svolta dal consigliere A P;letta la requisitoria scritta con la quale il Sostituto procuratore generale, F B, ha concluso chiedendo di disporsi l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza in data 13/05/2021, la Corte d'appello di Brescia, in parziale riforma della pronuncia resa in primo grado dal Tribunale di Mantova in data 17/10/2008, impugnata da G R G, dichiarava non doversi procedere nei confronti del sunnominato in ordine al reato di cui all'art. 640 cod. pen. perché l'azione penale non doveva essere iniziata per tardività della querela e dichiarava altresì non doversi procedere nei confronti dello stesso in ordine al reato di cui agli artt. 61 n. 2, 477 e 482 cod. pen. per essere estinto per intervenuta prescrizione;nel medesimo contesto, veniva ridotta a favore della parte civile, Sara Assicurazioni s.p.a., la somma liquidata in primo grado a titolo di risarcimento del danno, fissata in euro 3.000, con conferma nel resto della pronuncia di primo grado.