Cass. pen., sez. IV, sentenza 17/04/2023, n. 16117
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Testo completo
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: RI LE nato a [...] 11 17/02/1991 avverso l'ordinanza del 12/05/2022 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAudita la relazione svolta dal Consigliere ANNA LUISA ANGELA RICCI;
lette le conclusioni del PG che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte d'Appello di Reggio Calabria ha rigettato la richiesta di riparazione ai sensi dell'art. 314 cod. proc. pen. presentata nell'interesse di RI NN con riferimento alla detenzione da costui subita dal 6 giugno 2012 al 23 marzo 2015 in stato di custodia cautelare in carcere. Nel procedimento penale originariamente erano stati contestati a NN i reati di tentato omicidio, aggravato dalla premeditazione e dai futili motivi, in danno della ex fidanzata IA LA e di altre persone (capo A) e il reato di lesioni personali aggravato dall'uso di sostanze corrosive in danno di IA LA e dell'amica AR CO AR El AG (capi B e C). Secondo la descrizione di cui alle imputazioni suddette, egli, alla guida di uno scooter, si era affiancato all'auto sulla quale viaggiavano la ex fidanzata IA LA ed altre persone e dopo aver intimato di fermarsi aveva lanciato dentro l'abitacolo del mezzo, attraverso il finestrino, del liquido infiammabile, provando nel contempo a dare fuoco con un accendino ad un pezzo di carta, urlando "vi bruciu... vi bruciu..".
1.1. La vicenda processuale si era articolata nel modo seguente. Con sentenza ex art. 442 cod. proc. pen. del Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Reggio Calabria del 22 febbraio 2013 NN era stato dichiarato responsabile del delitto di cui al capo A), ritenuto in esso assorbiti i reati di cui ai capi B) e C). La Corte di Appello, in data 16 gennaio 2014, aveva confermato la sentenza di condanna, escludendo la circostanza aggravante della premeditazione. A seguito di ricorso dell'imputato, la Corte di Cassazione aveva annullato con rinvio la sentenza, rilevando il vizio di motivazione in ordine alla configurazione del delitto di tentato omicidio. Nel nuovo giudizio la Corte di Appello, con sentenza del 10 maggio 2016, aveva assolto NN dal reato di tentato omicidio di cui al capo A) perché il fatto non sussiste e aveva determinato la pena in ordine ai reati di lesioni aggravate dall'uso di sostanze corrosive di cui ai capi B) e C) in anni 1 di reclusione con la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena. A seguito di ricorso dell'imputato, la Corte di Cassazione aveva escluso la circostanza aggravante dell'uso dei sostanze corrosive, rilevando che la benzina è liquido infiammabile ma non corrosivo, e, riqualificato il delitto in lesione semplici, aveva annullato senza rinvio la sentenza impugnata in ordine al reato di lesioni in danno di AR CO AR El AG per essere il reato improcedibile per difetto di querela e con rinvio in ordine al reato di lesioni in danno di IA LA per la rideterminazione della pena. Infine con sentenza del 26 febbraio 2019 la Corte di Appello di Reggio Calabria aveva rideterminato la pena i in ordine al reato di cui al capo B) in danno di IA LA in mesi 8 di reclusione.
1.2. La Corte della riparazione ha rigettato la domanda rilevando la sussistenza della condizione ostativa della colpa grave, consistita nell' avere il richiedente tenuto la condotta descritta nell'imputazione.
2. Avverso l'ordinanza di rigetto ha proposto ricorso NN, per mezzo del difensore, formulando un unico motivo con cui ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza di una condotta colposa causale rispetto alla detenzione. Il difensore richiama al riguardo l'indirizzo consolidato di questa Corte, secondo cui è configurabile il diritto alla riparazione nel caso in cui l'ingiustizia della detenzione sia correlata alla riqualificazione del fatto in sede di merito con derubricazione del reato contestato nell'incidente cautelare in altro meno grave i cui limiti edittali non avrebbero consentito l'applicazione della misura custodiale: in tali casi, si osserva nel ricorso, l'operatività della condizione ostativa della colpa grave o del dolo non può esplicarsi se l'accertamento della insussistenza ab origine delle condizioni di applicabilità della misura avvenga stlifa base dei medesimi elementi trasmessi al giudice che ha adottato il provvedimento cautelare. Il difensore richiama altresì il principio secondo il quale il compito del giudice della riparazione è quello di verificare ex ante se colui che viene assoggetto alla restrizione della libertà abbia posto in essere una condotta che vi ha dato causa- diversa dalla condotta illecita addebitata con l'imputazione provvisoria- sia essa giudiziale o extragiudiziale. La Corte di Appello non si sarebbe attenuta a questi principi. In primo luogo aveva ritenuto sussistente, a fronte della intervenuta derubricazione del reato in altro che non consentiva la applicazione della misura sulla base degli stessi elementi a disposizione del giudice della cautela, la condizione ostativa della colpa grave;
in secondo luogo aveva ritenuto integrata la colpa grave dalla stessa condotta illecita addebitata con l'imputazione.
3. Il Procuratore generale, in persona del sostituto Olga Mignolo, ha depositato conclusioni scritte con cui ha chiesto l'annullamento con rinvio della ordinanza impugnata.
4. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, tramite